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BANDO DI GARA PER l’affidamento di servizi di Gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale

BANDO pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.121 del 30/08/2007  (file 15,6 MB) - Piano per la Sanità Elettronica DELLA REGIONE  Puglia BURP N. 14 pubblicato IL  24-1-2007 (file 5 mb)

Al fine di rendere agevole la partecipazione di tutte le aziende interessate, pubblichiamo qui di seguito le risposte fornite alle domande poste dalle aziende: 

 

n.

QUESITO

RISPOSTA

Richiesta n. 1

Quesito 1.1

Premesso che:

a)   Il RTI composto da (Società A) in qualità di mandataria, (Società B) e (Società C), in qualità di mandanti risulta già qualificato e ammesso alla gara in oggetto,

b)   Che alla data odierna risultano intervenute alcune variazioni rispetto a quanto dichiarato nella modulistica esibita ed acquisita agli atti, infatti risulta:

  • modificato l’elenco soci della (Società A) rispetto a quello dichiarato sub lettera c.a) dell’Allegato 2 “modello domanda di partecipazione e dichiarazioni”

  • che la società consorziata (Società D) della mandante (Società C) è stata oggetto di trasformazione in “Società a responsabilità limitata”

  • che la società consorziata (Società E) della mandante (Società C) ha ottenuto la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI-CEI-ISO 9000 per l’attività oggetto di gara e che pertanto la mandante (Società C) ritiene di partecipare alla gara per tutte le proprie consorziate, estendendo la partecipazione anche alla società (Società E).

Il predetto RTI intende integrare la documentazione già presentata e valutata ammissibile, con evidenza e dimostrazione esclusivamente delle variazioni frattanto intervenute. Ossia, allegando:

  1. Copia conforme dell’ultima nota soci della (Società A) da cui si evince il nuovo elenco soci

  2. Copia conforme dell’ultima nota soci della (Società C)  da cui si evince la modifica della ragione sociale della consorziata (Società D), nonché delibera di trasformazione della natura giuridica in SRL e visura camerale aggiornata di quest’ultima

  3. Riformulazione della dichiarazione sub punto 14 dell’Allegato 2, resa ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, relativa alla partecipazione di (Società C) per tutte le imprese consorziate, inclusa la (Società E ), nonché delibera di assemblea dei soci di (Società C) di partecipare alla gara in oggetto per tutte le consorziate

  4. Copia conforme del certificato ISO 9000 di (Società E)

  5. Presentazione da parte della (Società E), conformemente a quanto già presentato dalle altre consorziate in sede di avvenuta ammissione del 1° marzo scorso, della dichiarazione ex DPR 445/2000 e s.m.i. con cui la consorziata attesta la sua capacità generale e specifica, idonee referenze bancarie, delibera del CdA per la costituzione del Consorzio e certificato CCIAA con postilla antimafia

  6. copia del Disciplinare e dell’Allegato 1 – Prospetto Informativo aggiornati, firmati congiuntamente dai legali rappresentanti delle Imprese in RTI.

Si chiede conferma che la presentazione della sopraccitata documentazione integrativa, sia ritenuta sufficiente al recepimento delle suddette variazioni, mantenendo salva la validità della restante documentazione già acquisita agli atti.

Risposta 1.1

Si evidenzia che, in linea generale, la previsione del nuovo bando che consente alle imprese già qualificate di tener ferma l’ammissione già conseguita, finalizzata alla conservazione dell’attività tecnico amministrativa già espletata, non è incompatibile con la possibilità di aggiornare la documentazione prodotta nel contesto della gara originaria, ove ciò si renda necessario o opportuno alla luce di variazioni medio tempore intervenute che implichino l’aggiornamento di fatti societari.

In tale prospettiva, si ritiene senz’altro ammissibile l’integrazione proposta da codesta impresa in relazione alla trasformazione della (Società D) in società consortile a responsabilità limitata.

Quanto alle modifiche intervenute nella composizione dei soci della mandataria (Società A), si ritiene che la stessa società, oltre a produrre l’elenco soci aggiornato, debba rinnovare le dichiarazioni di cui alla lettera c) ed al punto 7 della domanda di partecipazione.

Con riferimento alla proposta di estensione della partecipazione alla società (Società E) in qualità di socio della mandante (Società C), poiché tale estensione non costituisce mero aggiornamento di fatti societari, bensì modifica la compagine concorrente e implica la produzione di dichiarazioni e documentazione che estendono in modo sostanziale la precedente domanda di partecipazione, si ritiene necessaria la rinnovazione della domanda di partecipazione nella sua totalità, nei termini previsti dal nuovo bando. Ciò, ovviamente, comporta la dismissione del beneficio del consolidamento automatico della precedente ammissione. Qualora il RTI decida di procedere in tal senso, potrà nella nuova domanda fare riferimento a dichiarazioni e documenti già in possesso della stazione appaltante attraverso la domanda precedente, senza doverli nuovamente produrre.

Infine, si ritiene ammissibile la proposta di trasmissione di copia del Disciplinare e dell’Allegato 1 – Prospetto Informativo aggiornati, firmati congiuntamente dai legali rappresentanti delle Imprese in RTI, facendo presente che tale adempimento non è dovuto in ipotesi di mantenimento dell’originaria composizione del RTI, mentre dovrà essere espletato in occasione della presentazione della nuova domanda di ammissione ove si intenda modificare la compagine del Raggruppamento, come dianzi evidenziato.

Richiesta n.2

Quesito n. 2.1

Con riferimento al requisito c.1 “Capacità tecnica e professionale”, premesso che il disciplinare chiede che i concorrenti dimostrino di avere espletato, con riferimento agli esercizi 2004/2006, servizi analoghi nel settore dei sistemi informativi sanitari del servizio sanitario regionale e subregionale per un valore complessivo di € 33.000.000,00, si chiede se la prevalenza del fatturato in ambito sanitario debba essere rispettata complessivamente da tutto il RTI per l’importo sopra citato ovvero se tale prevalenza debba essere rispettata da ogni singola mandante nella percentuale (cioè almeno il 10%) di propria competenza.

Risposta  

La prevalenza del fatturato per servizi analoghi in ambito sanitario regionale e subregionale deve essere dimostrata dal RTI nel suo complesso e non necessariamente dalle singole società in raggruppamento.

 

 

copia in formato pdf (file 38 kb) 

Dott. Luciano Schiavoni
Responsabile Procedimento

(i.cam)

Valenzano, 31 agosto 2007

 

Redazione
Maria Luigia Campaniello
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