GUIDA ALLA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI ALLE

"ATTIVITA’ PRODUTTIVE"

NELL’AMBITO DEI PATTI TERRITORIALI

 

Premessa

Il "Patto territoriale" è un accordo tra soggetti pubblici e privati per l’attuazione di un programma integrato di interventi a favore dello sviluppo economico locale nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, turismo e nel settore dell’apparato infrastrutturale.

Nelle cosiddette "aree depresse" - cioè in quelle aree che sono classificate negli Obiettivi 1, 2 e 5b) dei Fondi strutturali comunitari ed in altre aree di aiuto regionale - il CIPE può assegnare, sia per gli investimenti imprenditoriali che per quelli infrastrutturali, contributi fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per singolo patto territoriale.

I Comuni del Patto territoriale rientranti in tali aree sono indicati nell’allegato n. 1.

La presente guida intende fornire alle imprese alcune informazioni ed alcune indicazioni utili per conoscere i vantaggi finanziari che possono derivare dalla partecipazione al patto territoriale.

La guida non costituisce un documento ufficiale ed è stata predisposta in un momento in cui la legislazione relativa ai patti territoriali è ancora in evoluzione e, quindi, si invitano le imprese interessate a rivolgersi direttamente ai Soggetti promotori del Patto territoriale per ogni eventuale informazione e per reperire la documentazione necessaria per predisporre la domanda di contributo.

La legislazione relativa ai patti territoriali qui considerata, è la seguente:

Capitolo I

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

 Possono presentare domanda per accedere ai contributi dei Patti territoriali le imprese:

Imprese estrattive e manifatturiere

Per le imprese estrattive e manifatturiere, le attività ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelle indicate nelle Sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91", riportate nell’allegato n. 2.

E’ opportuno chiarire che l’ammissibilità alle agevolazioni è valutata indipendentemente dalla classificazione dell’impresa effettuata in sede di iscrizione alla CCIAA, all’INPS, allo SCAU, ecc., purché l’attività che essa effettivamente svolge e per la quale richiede le agevolazioni rientri tra quelle estrattive e manifatturiere come descritte nella classificazione ISTAT. In altre parole, il codice ISTAT dell’impresa deve essere individuato con riferimento alle attività effettivamente esercitate nell’unità produttiva oggetto dell’investimento o con riferimento alle attività previste nella medesima unità: spetta, quindi, all’impresa richiedente comprovare l’esercizio di un’attività ammissibile attraverso la puntuale descrizione nel business-plan del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste attraverso la realizzazione del nuovo programma di investimenti.

Per alcune attività specifiche sussistono alcuni divieti ed alcuni limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di libera concorrenza. Una volta individuata la classe di attività nella quale opera l’impresa richiedente è quindi necessario verificare se tale attività rientra in uno dei seguenti settori produttivi:

Qualora l’impresa operi in uno dei settori indicati, occorre verificare se la classe di attività ISTAT di appartenenza sia esclusa oppure se sia soggetta a particolari condizioni nell’accesso alle agevolazioni. A tale fine occorre fare riferimento agli allegati n. 3 e n. 3/A, dove sono riportati in maniera analitica e per classi e gruppi di attività tali limiti e divieti.

Imprese di servizi

Le imprese di servizi, oltre a dover essere necessariamente costituite sotto forma di società, devono operare in uno o più dei seguenti settori:

Imprese turistiche

Le imprese turistiche, oltre a dover essere iscritte all’albo degli imprenditori turistici di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 o classificate come imprese turistiche da leggi regionali, devono operare in uno o più dei seguenti settori:

Parametri dimensionali delle imprese beneficiarie

I parametri per l'individuazione delle dimensioni d'impresa entrano in gioco per diverse finalità:

Il calcolo delle dimensioni dell’impresa deve essere effettuato alla luce dei parametri stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee in una Raccomandazione del 3 aprile 1996.

Nella pagina seguente è riportato uno schema dei parametri dimensionali, mentre nell’allegato n. 4 sono riportati i criteri per il loro calcolo.

Imprese artigiane

Alle imprese artigiane non sono applicabili i parametri dimensionali della Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 e continuano, quindi, ad essere individuate in base alla legislazione nazionale: nel nostro ordinamento la qualifica di impresa artigiana deriva dalla sua iscrizione all’albo istituito dalla legge quadro sull’artigianato dell’8 agosto 1985, n. 443.

 

SCHEMA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI IMPRESA

ESTRATTIVA E MANIFATTURIERA

DIMENSIONI

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA

GRANDE

IMPRESA

PARAMETRI

 

 

 

NUMERO

DIPENDENTI

meno di 50

meno di 250

da 250 ad oltre

FATTURATO NETTO

o, in alternativa:

ATTIVO STATO

PATRIMONIALE

non superiore a

7 MECU

non superiore a

5 MECU

non superiore a

40 MECU

non superiore a

27 MECU

Superiore a

40 MECU

superiore a

27 MECU

PARTECIPAZIONI

AL CAPITALE O DIRITTI DI VOTO, PARI O SUPERIORI AL 25%

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA

GRANDE

IMPRESA

 

SCHEMA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI IMPRESA

TURISTICA E FORNITRICE DI SERVIZI

DIMENSIONI

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA

GRANDE

IMPRESA

PARAMETRI

 

 

 

NUMERO

DIPENDENTI

meno di 20

meno di 95

da 95 ad oltre

FATTURATO NETTO

o, in alternativa:

ATTIVO STATO

PATRIMONIALE

non superiore a

2,7 MECU

non superiore a

1,9 MECU

non superiore a

15 MECU

non superiore a

10,1 MECU

superiore a

15 MECU

superiore a

10,1 MECU

PARTECIPAZIONI

AL CAPITALE O DIRITTI DI VOTO, PARI O SUPERIORI AL 25%

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA

GRANDE

IMPRESA

Per i bilanci 1997: 1 Ecu = lire 1.923,6

Capitolo II

QUALI INIZIATIVE E QUALI SPESE SONO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Le imprese ammissibili alle agevolazioni possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di programmi di investimento in unità produttive ubicate nelle aree del patto territoriale classificate negli Obiettivi 2 o 5 b) dei Fondi strutturali comunitari, riportate nell’allegato n. 1.

Le iniziative ammissibili alle agevolazioni devono consistere in programmi di investimento organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali che l’impresa si è prefissata.

Le tipologie di investimento prese in considerazione sono le seguenti:

  1. costruzione di un nuovo impianto produttivo: è ricompresa in questa fattispecie anche l’iniziativa connessa al cambiamento della localizzazione derivante da oggettiva impossibilità per l’impresa di ampliare la propria struttura produttiva nella precedente localizzazione;
  2. ampliamento, l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;
  3. ammodernamento, l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche (sia ambientali che di lavoro) legate ai processi produttivi;
  4. ristrutturazione, il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa (miglioramento e/o razionalizzazione del ciclo produttivo, aggiornamento del prodotto, miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali); rientra in questa ipotesi anche il solo acquisto in proprietà dell’immobile da parte dell’impresa che opera in un immobile in affitto;
  5. riconversione, il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; attraverso tale programma e con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;
  6. riattivazione, l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi, di cui sia accertato un permanente stato di inattività, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;
  7. trasferimento, l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non siano riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Tipologie di spesa ammissibili

Il programma di investimento può essere quindi realizzato mediante le seguenti tre forme:

Le categorie di spesa ammissibili alle agevolazioni per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, per le imprese turistiche e per le società di servizi iscritte al settore "Industria" dell’INPS, sono le seguenti:

  1. progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile;
  2. suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche fino ad un valore massimo del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;
  3. opere murarie ed assimilate, comprendenti capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi (magazzino, mensa, infermeria, ecc.), i relativi impianti generali, strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi;
  4. infrastrutture specifiche aziendali, quali allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti, ecc.;
  5. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
  6. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  7. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa. La spesa di acquisto deve essere compatibile con il conto economico relativo all’iniziativa medesima e l’acquisto del brevetto non deve avvenire tra società controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile italiano.

Per le iniziative promosse da società fornitrici di servizi non iscritte al settore "Industria" dell’INPS e dalle agenzie di viaggio e turismo, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle precedenti lettere E) ed F).

Sono ammissibili anche le spese per macchinari ed impianti e/o attrezzature facenti parte del programma di investimenti ma la cui installazione è prevista in altra unità produttiva dell’impresa diversa da quella interessata dal programma, o di impresa dello stesso gruppo o di terzi purché, tra l’altro:

Per poter usufruire delle agevolazioni, le spese devono essere pertinenti e congrue. La pertinenza delle spese deve essere verificata con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda: ad esempio, le spese relative a manutenzioni, acquisto di attrezzature usate, commesse interne relative ad opere murarie, ecc. non sono ammissibili e sono escluse dalle agevolazioni.

La congruità deve essere verificata in rapporto alla tipologia dell’iniziativa ed ai prezzi di mercato: nella fase istruttoria della domanda di agevolazione con riferimento all’iniziativa nel suo complesso; nella fase di liquidazione del contributo con riferimento all’adeguatezza del prezzo dei singoli beni.

Leasing

Sono ammesse alle agevolazioni anche le spese per beni acquisiti tramite locazione finanziaria, purché il bene oggetto di locazione venga utilizzato dall’impresa durante tutto il periodo di realizzazione dell’investimento e fermo restando il vincolo quinquennale di destinazione del bene stesso all’investimento agevolato.

Le spese ammesse ad agevolazione a tale titolo sono quelle relative ai canoni pagati dall’impresa durante il periodo di realizzazione dell’investimento, al netto di interessi, spese ed eventuali quote riferite alla manutenzione e all’assistenza tecnica contenute nel canone.

Ai fini dell’erogazione del contributo relativa alla parte acquisita tramite locazione finanziaria, è sufficiente che l’ammontare dei canoni (al netto dell’IVA) pagati fino alla data dell’erogazione sia non inferiore al 30% del costo dei beni oggetto dell’agevolazione.

Le tipologie di spesa non ammissibili

Non sono ammesse alle agevolazioni e, quindi, se effettuate dall’impresa sono detratte dall’ammontare dell’investimento complessivo sul quale vengono calcolate le agevolazioni, oltre alle spese non pertinenti alla luce della legislazione vigente, le seguenti tipologie di spesa:

Inoltre, non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l’impresa l’abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le spese relative all’acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci.

Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese è ammissibile purché, all’atto della compravendita, le medesime imprese non siano tra loro controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile italiano.

Per un investimento relativo al trasferimento dell’impresa o dell’unità produttiva e per tutte le altre tipologie di iniziative sono volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dalla pubblica amministrazione.

Termini iniziali e finali di effettuazione delle spese

La regola generale in tema di termini iniziali di decorrenza della effettuazione delle spese ammissibili alle agevolazioni è che sono ammesse tutte le spese sostenute a partire dalla data di inizio dell’istruttoria, quale comunicata al Ministero dalla Banca.

Il programma di investimento proposto deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Capitolo III

QUALE E’ L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO OTTENIBILE

La legge prevede due forme tra loro alternative di contributo che l’imprenditore è chiamato a scegliere al momento della presentazione della domanda:

In entrambi, l’intensità dell’aiuto ed il beneficio economico per l’impresa sono identici. L’intensità dell’aiuto è misurata in base al metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione netto (ESN) che consente di detrarre dall’importo dell’aiuto l’elemento fiscale che varia da uno Stato membro all’altro e di ottenere così il valore netto realmente concesso al beneficiario.

In ogni caso, tale calcolo spetta esclusivamente alla Banca che effettua l’istruttoria e non all’impresa la quale nel modulo di domanda deve solo di indicare, rispetto alla aliquota di agevolazione massima consentita, la quota percentuale di essa che intende richiedere, se il 100% o se una quota inferiore. Le attuali intensità massime di aiuto previste dalla legge sono riportate nella tabella.

INTENSITA’ MASSIMA DELLE AGEVOLAZIONI

AREE

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA

GRANDE

IMPRESA

OBIETTIVO 2

Comuni con deroga 92.3.c Trattato CE

20% ESN

15% ESN

10% ESN

Comuni senza deroga

15% ESL

7,5% ESL

0

OBIETTIVO 5b

Comuni con deroga 92.3.c Trattato CE

20% ESN

15% ESN

10% ESN

Comuni senza deroga

15% ESL

7,5% ESL

0

 

Regime delle cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni alle imprese previste nell’ambito dei patti territoriali non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, siano esse nazionali o comunitarie.

L’impresa che beneficia delle agevolazioni deve, pertanto, impegnarsi a non richiedere altre agevolazioni e/o a rinunciare ad altre agevolazioni ottenute per il medesimo programma di investimenti, a pena della revoca delle agevolazioni stesse o del loro recupero coatto.

In proposito, è opportuno precisare che la domanda può essere presentata comunque a prescindere dalla richiesta o, addirittura, dall’ottenimento di altre agevolazioni pubbliche: solo dopo la eventuale concessione provvisoria della agevolazioni l’impresa, attraverso apposita dichiarazione, deve optare per una agevolazione o per l’altra.

Inoltre, il regime del cumulo va applicato non al programma di investimenti nel suo complesso ma ai singoli beni oggetto delle agevolazioni: così può darsi il caso di un programma di investimenti organico e funzionale, come vuole la legge, nel quale tuttavia, per alcuni beni non si richiedono le agevolazioni a valere sul patto territoriale perché richieste od ottenute su altre fonti pubbliche.

Capitolo IV

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

L’impresa deve presentare una singola domanda di agevolazione per ogni programma di investimento organico e funzionale relativo ad una singola unità produttiva e da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è quindi ammissibile la presentazione di una domanda di agevolazione riguardante più iniziative di investimento o più unità produttive. Non è neppure ammissibile la presentazione di più domande di agevolazione, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa.

La domanda di contributo deve essere presentata ai recapiti indicati dai Soggetti promotori del Patto territoriale. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero e reperibile presso una delle banche convenzionate per l’istruttoria dei patti territoriali elencate nell’allegato n. 5. Nel caso in cui, al momento delle presentazione della domanda, tale modello non fosse ancora disponibile presso tali Banche, può essere utilizzato il fac-simile inviato dal Ministero ai Soggetti promotori del patto territoriale. Tale modello si compone di due parti:

  1. modulo unico di domanda: deve essere esclusivamente utilizzato il modulo predisposto dal Ministero – a pena di esclusione della domanda medesima – il quale deve essere bollato, timbrato e firmato con firma autenticata; deve essere utilizzato un unico e medesimo modulo originale sia per investimenti effettuati direttamente dall’impresa richiedente, sia per investimenti effettuati, in tutto od in parte, in leasing;
  2. scheda tecnica: può essere compilata a mano o a macchina o mediante personal computer utilizzando il floppy disk distribuito dai promotori del patto, anche utilizzando copie fotostatiche dello schema allegato al fac-simile di modulo diffuso dal Ministero e deve essere semplicemente firmata in ogni sua pagina dal medesimo soggetto che sottoscrive il modulo.

Il modulo e la scheda tecnica devono essere compilati seguendo pedissequamente le istruzioni fornite in allegato al modulo. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano ai recapiti indicati dal Soggetti promotori del Patto.

Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti tecnici ed amministrativi, specificati in un apposito allegato al modulo di domanda. Tra tali documenti il più importante è il cosiddetto business plan, cioè il piano strategico predisposto dall’impresa con riferimento al programma di investimenti proposto. La mancata presentazione del business plan comporta l’invalidità assoluta della domanda la quale viene restituita all’impresa.

Tale documento, di cui in allegato al modulo di domanda è riportato uno schema, si compone di due parti:

Prima di presentare la domanda è opportuno effettuare un controllo utilizzando lo schema della pagina seguente.

CHECK-LIST DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

 

Documentazione da predisporre

 

SI

 

NO

Modulo per la richiesta delle agevolazioni

 

 

 

 

Scheda tecnica

 

 

 

 

Business plan – I parte descrittiva

 

 

 

 

Business plan – II parte analitica e numerica

 

 

 

 

Parte obbligatoria solo per programmi di investimento superiori

- a lire 3 miliardi per le imprese estrattive e manifatturiere

- a lire 1 miliardo per le società turistiche e di servizi

Per gli investimenti nel settore agroindustriale:

 

 

 

 

Dichiarazione attestante i requisiti di accesso alle agevolazioni

ATTENZIONE: la mancata presentazione della documentazione suddetta o la sua presentazione incompleta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori per la formazione delle graduatorie determina l’invalidità assoluta della domanda.

Ultimi due bilanci approvati

 

 

 

 

Certificato di vigenza (ad esclusione delle ditte individuali)

 

 

 

 

Certificato di iscrizione alla CCIAA (solo per le ditte individuali)

 

 

 

 

Modelli per la richiesta delle informazioni antimafia

 

 

 

 

Perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’apposito albo attestanti la conformità degli immobili nei quali viene esercitata l’attività alla legislazione urbanistica vigente

 

 

 

 

Per i nuovi impianti ed i trasferimenti: dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena disponibilità del suolo e/o dell’immobile aziendale per almeno 5 anni

 

 

 

 

Per le iniziative diverse dai nuovi impianti e trasferimenti: dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena disponibilità del suolo e/o dell’immobile aziendale

 

 

 

 

Planimetria generale relativa al suolo aziendale, alle superfici coperte, ecc. disponibili

 

 

 

 

Principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati dal progettista e controfirmati dall’imprenditore

 

 

 

 

Fotocopia di eventuali altri programmi di investimento agevolati dalla legge n. 488/92 ancora in corso

 

 

 

 

 

Capitolo V

COME SONO CONCESSI ED EROGATI I CONTRIBUTI

Le modalità di istruttoria delle domande di agevolazione

La Banca istruttrice delle domande di contributo è scelta dai Soggetti promotori del Patto territoriale tra una delle banche indicate nell’allegato n. 5.

L’istruttoria della domanda prende avvio con una fase formale di verifica della completezza della domanda.

In proposito, si distinguono due ipotesi di invalidità della domanda a seconda dell’importanza dei dati e delle informazioni mancanti: l’invalidità assoluta della domanda che comporta l’inammissibilità della stessa; l’invalidità relativa della domanda che può, invece, essere sanata entro certi termini dall’impresa richiedente.

L’invalidità assoluta della domanda si verifica in quattro casi determinati:

  1. domanda con modulo e scheda tecnica incompleti dei dati e delle informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori relativi alla formazione delle graduatorie;
  2. domanda mancante del business-plan;
  3. domanda non presentata nei termini fissati dal bando ministeriale;
  4. domanda presentata non utilizzando l’apposito modulo a stampa predisposto dal Ministero (salvo il caso che non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda).

Al verificarsi di una di queste quattro ipotesi, la Banca non può far altro che restituire la domanda all’impresa.

L’invalidità relativa si verifica in tutti gli altri casi di incompletezza di dati, informazioni e documentazione diversi dai tre precedenti. In questa seconda ipotesi prende avvio una procedura di integrazione della domanda, sulla base delle richieste formulate dalla Banca concessionaria.

Nel caso in cui l’impresa non ottemperi tempestivamente alla richiesta della Banca oppure nel caso in cui anche le ulteriori informazioni prodotte risultassero incomplete, la domanda viene definitivamente annullata.

L’istruttoria tecnico ed economica della domanda consiste principalmente nella verifica dei seguenti elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’investimento:

  1. la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
  2. la validità tecnico-economica-finanziaria dell’iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed alla tempestiva immissione di mezzi propri dell’impresa in tempi coerenti con la realizzazione dell’iniziativa;
  3. la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell’impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia di iniziativa da agevolare;
  4. il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo che non può essere inferiore al 30%;
  5. la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare e attualizzati.

Infine, la Banca concessionaria ha il compito di calcolare gli appositi indicatori fissati dalla Deliberazione CIPE 9 luglio 1998 che premiano le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con gli investimenti infrastrutturali effettuati nell’area del patto territoriale dagli enti pubblici.

L’istruttoria tecnico-economica si conclude entro 90 giorni al massimo, con un giudizio positivo o negativo sulla ammissibilità della domanda alle agevolazioni e sulla validità complessiva del patto territoriale.

I risultati dell’istruttoria sono trasmessi dalla Banca al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il quale, in caso di esito positivo dell’istruttoria e verificata la disponibilità dei fondi, approva entro 45 giorni con proprio decreto il patto territoriale.

Il patto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti promotori e della imprese partecipanti entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero.

Le procedure di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati mediante la Cassa Depositi e Prestiti.

Il contributo di regola è assegnato in relazione alla tempistica degli investimenti in 2, 3, 4 quote annuali di pari importo.

L’ultima quota è erogata dopo la presentazione della documentazione finale di spesa corredata della documentazione e delle dichiarazioni previste dalle disposizioni normative e procedurali che regolano le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della revoca dei contributi

Le agevolazioni assegnate possono essere in tutto od in parte revocate dal Ministero, anche su specifica segnalazione della Banca concessionaria, in una serie di ipotesi. Tra i casi più ricorrenti, anche alla luce delle passate esperienze, si segnalano i seguenti:

ALLEGATO n. 1

ELENCO DEI COMUNI DEL PATTO TERRITORIALE

CON EVIDENZIATI I COMUNI CLASSIFICATI NEGLI OBIETTIVI 2 E 5b) DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI

 TABELLA I - I COMUNI DELL’AREA D’INTERVENTO

 

Obiettivo dei Fondi

Strutturali

 

Obiettivo dei Fondi Strutturali

1)Agna

Obiettivo 5b)

24)Megliadino S. Fidenzio

Obiettivo 5b)

2)Anguillara Veneta

Obiettivo 2)-92.3c

25)Megliadino S. Vitale

Obiettivo 5b)

3)Arquà Petrarca

Obiettivo 2)-92.3c

26)Monselice

Obiettivo 2)-92.3c

4)Arre

Obiettivo 5b)

27)Montagnana

Obiettivo 5b)

5)Bagnoli di Sopra

Obiettivo 5b)

28)Ospedaletto Euganeo

Obiettivo 5b)

6)Baone

Obiettivo 5b)

29)Pernumia

Obiettivo 5b)

7)Barbona

Obiettivo 5b)

30)Piacenza d’Adige

Obiettivo 5b)

8)Battaglia Terme

Obiettivo 5b)

31)Ponso

Obiettivo 5b)

9)Boara Pisani

Obiettivo 2)-92.3c

32)Pozzonovo

Obiettivo 2)-92.3c

10)Bovolenta

-

33)Saletto

Obiettivo 5b)

11)Candiana

Obiettivo 5b)

34)San Pietro Viminario

Obiettivo 2)-92.3c

12)Carceri

Obiettivo 5b)

35)Sant’Elena

Obiettivo 2)-92.3c

13)Cartura

Obiettivo 5b)

36)Sant’Urbano

Obiettivo 5b)

14)Casale di Scodosia

Obiettivo 5b)

37)S. Margherita d’Adige

Obiettivo 5b)

15)Castelbaldo

Obiettivo 5b

38)Solesino

Obiettivo 2)-92.3c

16)Cinto Euganeo

Obiettivo 5b)

39)Stanghella

Obiettivo 2)-92.3c

17)Conselve

Obiettivo 5b)

40)Terrassa Padovana

Obiettivo 5b)

18)Due Carrare

Obiettivo 5b)(in parte)

41)Tribano

Obiettivo 2)-92.3c

19)Este

Obiettivo 5b)

42)Urbana

Obiettivo 5b)

20)Granze

Obiettivo 2)-92.3c

43)Vighizzolo d’Este

Obiettivo 5b)

21)Lozzo Atestino

Obiettivo 5b)

44)Villa Estense

Obiettivo 5b)

22)Maserà di Padova

---------------

45)Vò Euganeo

Obiettivo 5b)

23)Masi

Obiettivo 5b)

 

 

 

ALLEGATO n. 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ISTAT ‘91

C ESTRAZIONE DI MINERALI

CA ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI

10 ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA

10.1 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

10.2 Estrazione ed agglomerazione di lignite

10.3 Estrazione ed agglomerazione di torba

11 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI

ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATUALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE

11.1 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

11.2 Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

12 ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

12.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio

CB ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

13.1 Estrazione di minerali di ferro

13.2 Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio

14 ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE

14.1 Estrazione di pietra

14.2 Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla

14.3 Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi

14.4 Produzione di sale

14.5 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a.

D ATTIVITA' MANIFATTURIERE

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

15.1 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali

15.5 Industria lattiero-casearia

15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei

15.7 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali

15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari

15.9 Industria delle bevande

16 INDUSTRIA DEL TABACCO

16.0 Industria del tabacco

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

17 INDUSTRIE TESSILI

17.1 Preparazione e filatura di fibre tessili

17.2 Tessitura di materie tessili

17.3 Finissaggio dei tessili

17.4 Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario

17.5 Altre industrie tessili

17.6 Fabbricazione di maglierie

17.7 Fabbricazione di articoli in maglieria

18 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

18.1 Confezione di vestiario in pelle

18.2 Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori

18.3 Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia

DC INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

19 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI

ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO,

SELLERIA E CALZATURE

19.1 Preparazione e concia del cuoio

19.2 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria

19.3 Fabbricazione di calzature

DD INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO,

ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA

E MATERIALI DA INTRECCIO

20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato,

pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli

20.3 Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

20.4 Fabbricazione di imballaggi in legno

20.5 Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

DE FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA

21.1 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

21.2 Fabbricazione di articoli di carta e di cartone

22 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

22.1 Editoria

22.2 Stampa e attività dei servizi connessi alla stampa

22.23 Rilegatura e finitura di libri

DF FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23 FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTA MENTO DEI COMBUSTIBILI

NUCLEARI

23.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria

23.2 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.3 Trattamento dei combustibili nucleari

DG FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base

24.2 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

24.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti

24.5 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per

24.6 Fabbricazione di altri prodotti chimici

24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

DH FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

25.1 Fabbricazione di articoli in gomma

25.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti

ceramici refrattari

26.3 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

26.5 Produzione di cemento, calce, gesso

26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

26.7 Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

DJ PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

27 PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE

27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)

27.2 Fabbricazione di tubi

27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio e produzione di ferroleghe non CECA

28 FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO,

ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI

28.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

28.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per

il riscaldamento centrale

28.3 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

28.4 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

28.5 Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi

28.6 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo

28.7 Fabbricazione di altri prodotti metallici

DK FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

29 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI,

COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE

E LA MANUTENZIONE

29.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i

motori per aeromobili, veicoli e motocicli

29.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

29.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

29.4 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.5 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

29.6 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni

29.7 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a.

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

30 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

30.0 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici

31 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.

31.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.2 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'

31.3 Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.4 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile

31.5 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche

31.6 Fabbricazione di altri apperecchi elettrici n.c.a.

32 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE

COMUNICAZIONI

32.1 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di

apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo

32.3 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione,

di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi

33 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI

PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI

33.1 Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

33.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova,

navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali

33.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

33.4 Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

33.5 Fabbricazione di orologi

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.1 Fabbricazione di autoveicoli

34.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

34.3 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori

35 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.1 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni

35.2 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario

35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4 Fabbricazione di motocicli e biciclette

35.5 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36 FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.1 Fabbricazione di mobili

36.2 Gioielleria e oreficeria

36.3 Fabbricazione di strumenti musicali

36.4 Fabbricazione di articoli sportivi

36.5 Fabbricazione di giochi e giocattoli

36.6 Altre industrie manifatturiere n.c.a.

37 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO

37.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

37.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

ALLEGATO n. 3

Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea

A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell’ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28.12.96).

Classificazione ISTAT ‘91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*)

(*) per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

B) SIDERURGIA - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C320 del 13.12.88).

Classificazione ISTAT ‘91:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

C) CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie sono ammesse, previa notifica, solo investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 - G.U.C.E. L251 del 3.10.96).

Classificazione ISTAT ‘91:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che
comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare
i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30.3.96).

Classificazione ISTAT ‘91:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 MECU o aiuti lordi pari o superiori a 5 MECU) (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT ‘91:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali

- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe

- fabbricazione di autobus, filobus

- fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione,
radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo

- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Le seguenti classi e categorie sono escluse dal cofinanziamento dell’U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali se rispettano le condizioni poste dalla normativa comunitaria in materia (ultime normative di riferimento: Decisione 94/173/CE pubblicata sulla G.U.,C.E. del 23.3.94; Orientamenti della Commissione 96/C29/03 pubblicati sulla G.U.C.E. del 2.2.96; Regolamento CEE n. 3699/93 pubblicato sulla G.U.C.E. del 31.12.93).

Classificazione ISTAT ‘91:

15.11.1 "Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione", limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli

- fusione di grassi commestibili di origine animale

- lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne

15.11.2 "Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)

15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a

- macellazione di volatili e di conigli

- preparazione di carne di volatili e di conigli

- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca

15.12.2 "Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)

15.13 "Produzione di prodotti a base di carne" (tutta la classe)

15.20 "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)

15.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)

15.4 "Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)

15.51 "Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte" (tutta la classe)

15.61.1 "Molitura dei cereali" (tutta la categoria)

15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie", limitatamente a

- lavorazione del riso; produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso

- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio

- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

15.62 "Fabbricazione di prodotti amidacei" (tutta la classe)

15.7 "Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)

15.83 "Fabbricazione di zucchero" (tutta la classe)

15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti" limitatamente a

- fabbricazione di aceto

15.92 "Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe)

15.93 "Fabbricazione di vino di uve non di produzione propria" (tutta la classe)

15.94 "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)

15.95 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)

15.97 "Fabbricazione di malto" (tutta la classe)

16 "Industria del tabacco" (tutta la divisione)

ALLEGATO n. 3/A

Divieti e limitazioni per il settore agroindustriale

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.1994 della Commissione (punto 2.4 della circolare).

Il testo dell’allegato viene riportato integralmente, evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si tratta.

  1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori

1.1. E’ accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2. e 2.:

  1. GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 1.
  2. GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 9.
  3. GU n. L. 198 del 22.7.91, pag. 1.

1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell’esistenza di sbocchi di mercato potenziali;

- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente e prodotti d’intervento;

- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;

- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento.

2. Esclusioni relative a taluni settori specifici:

2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

- venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate,

oppure

- si tratti di investimenti che prevedono una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura,

oppure

2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all’evoluzione della domanda:

- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;

- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell’obiettivo 1 in cui sia comprovata un ‘insufficienza di impianti di trasformazione;

- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d’agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.

2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d’oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un’insufficienza di tali impianti;

- investimenti che comportino il superamento dell’insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell’ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all’unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;

- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;

- investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all’evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un’insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;

- investimenti miranti alla tutela dell’ambiente.

2.4. Nel settore delle piante foraggiere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l’essiccazione delle polpe di barbabietole.

2.5. Nel settore della oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t. all’anno, nelle regioni dell’obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell’alimentazione animale:

- l’incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria,

oppure

- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione,

oppure

ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l’aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione.

2.6. Nel settore dell’olio d’oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;

- investimenti relativi all’estrazione o alla raffinazione dell’olio di sanse.

2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola).

2.8. Nel settore dello zucchero, dell’isoglucosio e di tutti gli altri edulcoloranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti.

2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti.

2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti miranti a potenziare le capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;

- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;

- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedono un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell’obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.

I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;

- investimenti miranti al benessere degli animali;

- investimenti miranti alla tutela dell’ambiente.

2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:

- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempre ché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell’ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l’eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;

- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1. ultimo trattino;

- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l’effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l’ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa.

2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:

fatte salve le condizioni fissate all’art.1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.

(1) GU n. C 213 del 19.8.92, pag. 2.

ALLEGATO n. 4

CRITERI E MODALITA’ PER IL CALCOLO DELLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA

 

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive alla nuova disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione:

A) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 250 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 50 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

B) per le imprese commerciali, turistiche e fornitrici di servizi:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l’Appendice, Esempio n. 1).

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l’ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all’impresa richiedente le agevolazioni ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall’impresa richiedente medesima;

c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, intendendo tale la data dell’autentica della firma in calce al modulo stesso;

d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda;

e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di sottoscrizione del modulo della domanda riformulata (si veda il successivo punto 5.6);

f) per le imprese che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;

g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

i) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell’attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile;

l) il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione del valore del fatturato e del totale del bilancio relativi all’esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d) è annuale ed è calcolato sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell’esercizio medesimo; il tasso da applicare nei casi di imprese costituite da non oltre un anno e di esercizi contabili con chiusura infrannuale è l’ultimo annuale fissato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31.12.1997 è pari a £. 1.923,6;

m) è considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa richiedente; l’impresa considerata è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l’impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall’art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all’andamento economico dell’impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l’impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

Esempio n. 1 (determinazione della dimensione di un’impresa):

Ipotesi 1

Ipotesi 2

Ipotesi 3

Ipotesi 4

Ipotesi 5

Ipotesi 6

Ipotesi 7

Ipotesi 8

n. dipendenti

49

50

49

49

200

49

40

200

Fatturato netto (milioni di ECU)

6,5

6,5

6,5

6,5

18

6,5

4

37

Totale di bilancio (milioni di ECU)

4

4

4

4

8

4

2

20

Detenzioni nell’impresa richiedente (1)

- piccole (n. imprese x %)

1 x 80%

1 x 80%

1 x 60%

1 x 75%

1 x 10%

1 x 35%

1 x 80%

1 x 10%

- medie (n. imprese x %)

1 x 10%

1 x 10%

3 x 10%

1 x 12%

3 x 20%

1 x 40%

1 x 10%

1 x 80%

- grandi (n. imprese x %)

1 x 10%

1 x 10%

1 x 10%

1 x 13%

2 x 15%

1 x 25%

1 x 10%

1 x 10%

Parametri relativi ad altre imprese delle

quali la richiedente detiene il 25% o più del

capitale o dei diritti di voto (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

- impresa n. 1

n. dipendenti

---

---

---

---

---

---

12

20

Fatturato netto (milioni di ECU)

---

---

---

---

---

---

2,5

5

Totale di bilancio (milioni di ECU)

---

---

---

---

---

---

1

4

- impresa n. 2

n. dipendenti

---

---

---

---

---

---

---

20

Fatturato netto (milioni di ECU)

---

---

---

---

---

---

---

5

Totale di bilancio (milioni di ECU)

---

---

---

---

---

---

---

4

Valori totali (3)

n. dipendenti

49

50

49

49

200

49

52

240

Fatturato netto (milioni di ECU)

6,5

6,5

6,5

6,5

18

6,5

6,5

47

Totale di bilancio (milioni di ECU)

4

4

4

4

8

4

3

28

Dimensione impresa richiedente

piccola

media

media

media

grande

grande

media

grande

  1. Viene indicato, per ciascuna ipotesi o per ciascuna classe dimensionale, il numero delle imprese che detengono quote del capitale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente e la relativa quota. Ad esempio, nella terza ipotesi, la compagine sociale è composta da una piccola impresa che possiede il 60% del capitale, da 3 medie imprese che possiedono, ciascuna, il 10% e da una grande con il restante 10%; la dimensione delle imprese partecipanti nella richiedente è rilevata con riferimento al numero dei dipendenti e all’ammontare del fatturato o del totale di bilancio.
  2. Vengono indicati i parametri relativi ad eventuali imprese delle quali la richiedente detiene il 25% o più, anche indirettamente, del capitale o dei diritti di voto. La quota di detenzione indiretta viene calcolata come prodotto tra la detenzione della richiedente in un’impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest’ultima in un’ulteriore impresa. Ad esempio:

1a ipotesi

2a ipotesi

3a ipotesi

4a ipotesi

5a ipotesi

Quota detenuta dall’impresa richiedente nell’impresa A

25%

100%

50%

40%

25%

Quota detenuta dall’impresa A nell’impresa B

100%

25%

40%

80%

25%

Quota detenuta indirettamente dall’impresa richiedente nell’impresa B

25%

25%

20%

32%

6,25%

Pertanto, nella terza e nella quinta ipotesi, l’impresa B non è detenuta indirettamente, per il 25% o più, dall’impresa richiedente.

(3) I valori totali rappresentano la somma di quelli riferiti all’impresa richiedente e alle eventuali imprese delle quali la richiedente stessa detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; sulla base di tali valori viene effettuata la verifica dimensionale dell’impresa richiedente per quel che riguarda il numero dei dipendenti e l’ammontare del fatturato o del totale di bilancio.

Esempio n. 2 (calcolo del numero dei dipendenti per la determinazione della dimensione di un'impresa): Al termine di ciascuno dei dodici mesi dell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione del modulo di domanda, esercizio che, in tale esempio, coincide con l'anno solare, un’impresa articolata su due stabilimenti, tra personale iscritto nel libro matricola a tempo determinato o indeterminato, ivi compreso quello in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S., ha contato i seguenti dipendenti (N.B.: nel 1° stabilimento, nel mese di marzo hanno lavorato, in realtà, 160 dipendenti di cui, però, 100 a tempo pieno e 60 part-time con orario ridotto del 50% rispetto a quello fissato dal contratto collettivo di riferimento e che, pertanto, sono valutati per 60x0,5=30 unità)

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1° stabilimento: 120 128 130 150 145 137 130 125 130 130 128 129 media: 131,8 unità

2° stabilimento: 60 68 70 72 78 75 75 72 73 75 79 80 media: 73,1 unità

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, detta azienda conta:

dipendenti 1° stabilimento = 131,8

dipendenti 2° stabilimento = 73,1

totale n. dipendenti = 204,9

ALLEGATO n. 5

Società convenzionate per l’istruttoria dei patti territoriali

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Elenco dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area, a seguito di gara esperita secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 (GURI n. 4 del 7.1.1998)

1.

Iccrea Spa

2.

Carisbo Spa

3.

Banco di Sardegna

4.

Europrogetti e Finanza Spa

5.

Banco di Napoli Spa

6.

BNL Spa

7.

Mediocredito Lombardo Spa

8.

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa

9.

Centrobanca Spa

10.

Mediocredito Toscano Spa

11.

Irfis Spa

12.

Fonspa Spa

13.

Mediocredito dell’Umbria Spa

14.

Istituto Bancario San Paolo di Torino

15.

Mediocredito Fondiario Centro Italia Spa

16.

Imi Spa

17.

Banco di Sicilia Spa

18.

Interbanca Spa

19.

Banca Cis Spa

20.

Efibanca Spa

21.

Mediocredito Trentino-Alto Adige Spa

22.

Banca Carige Spa

23.

Mediocredito centrale Spa

24.

Mediosud Spa

25.

Banca Mediocredito Spa