Modalità applicative per la concessione delle agevolazioni tramite LEASING alle iniziative incluse in Patti Territoriali e Contratti d’Area

 

Investimenti agevolabili: quelli realizzati attraverso società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 ovvero con banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs 1/9/93 n. 385.

Importo ammissibile: costo del bene al netto di IVA, interessi, sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza tecnica (dichiarazione della società di leasing con riferimento alla fattura pagata al fornitore).

Data di realizzazione degli investimenti in leasing: l'investimento si intende realizzato alla data del verbale di consegna del bene in leasing da parte della società locataria alla impresa beneficiaria.

Data di avvio del programma di investimento in leasing: è la data del primo verbale di consegna, per gli investimenti in leasing, ovvero la più remota fra la data del primo titolo di spesa degli investimenti diretti e la data del primo verbale di consegna leasing, per gli investimenti misti. In relazione a tale data viene individuato il tasso di attualizzazione.

Anno di prima disponibilità: l’anno di disponibilità del contributo è sempre 365 giorni dalla data di presentazione all’istruttoria del Patto Territoriale/Contratto d’Area.

Contributo: è calcolato in modo da risultare finanziariamente indifferente rispetto alle scelte fatte dall'impresa circa le modalità di copertura dell'investimento, salvaguardando al tempo stesso il principio di erogare materialmente il contributo solo previa dimostrazione del regolare pagamento dei canoni da parte dell'impresa beneficiaria. In questo senso, il contributo verrà erogato in quote annuali, finanziariamente di uguale importo, in numero pari alla durata in anni del contratto di leasing e per un massimo di nove quote dalla data di presentazione del patto per l’istruttoria. Pertanto, oltre il nono anno dalla data di presentazione del patto all’istruttoria bancaria l’impresa non avrà diritto a ricevere  residue quote di contributo relative a canoni pagati.

L’esempio che segue è il caso in cui il leasing – che costituisce una parte di un più ampio programma di investimenti oggetto di agevolazione - è ammesso per l’intero costo del bene:

 

  1° anno       2° anno      3° anno      4° anno      5° anno         6° anno      7° anno      8° anno      9° anno

 


  avvio del programma        

                                                            inizio leasing a 5 anni                                                                fine leasing

                                                                                  fine del programma

 

L’esempio che segue è il caso in cui il leasing è ammesso solo per una parte:

 

  1° anno       2° anno      3° anno      4° anno      5° anno         6° anno      7° anno      8° anno      9° anno      10° anno

 


periodo

escluso

 
  avvio del programma        

                                         inizio leasing a 8 anni                                                                                                                        fine leasing

                                                                                  fine del programma

 

Calcolo del contributo per l’investimento realizzato in leasing: per il calcolo relativo a ciascun investimento in leasing (singolo contratto di leasing), si procede in due steps:

·        si attualizzano le spese agevolabili alla data di avvio del programma di investimento e si calcola il contributo come se fosse liquidato in unica soluzione (fattore di rateizzazione=1) utilizzando per l’attualizzazione il tasso vigente alla data di avvio del programma di investimento.

·        l'ammontare così calcolato sarà suddiviso per un numero di quote pari alla durata del contratto di leasing e ciascuna quota, con esclusione della prima erogabile immediatamente e delle eventuali quote eccedenti il vincolo di nove anni precedentemente indicato, verrà rivalutata al TUR vigente alla data di istruttoria, per assicurare l’uguaglianza finanziaria delle quote.

 

 

Esempio:

Data di presentazione del Patto all’istruttoria: 15 gennaio 2000

Data di disponibilità: 2001

Investimento:     500 milioni di investimenti "diretti"

1.500 milioni in "leasing"(unico contratto della durata di 5 anni)

Data di avvio dell’investimento:  18 gennaio 2000 prima fattura degli investimenti diretti

2001 anno in cui avviene la consegna del bene oggetto del leasing

 

Tasso di attualizzazione: 5,70%

ESN: 20%

ESL: 0%

TUR: 3%

 

Calcolo del contributo:                     

·        contributo in unica soluzione                                          L. 461.800.000

·        calcolo della I rata:  L. 461.800.000: 5 =                      L.   92.360.000

 

Calcolo delle rate rivalutate

·        II rata                                                                              L.   95.130.000

·        III rata                                                                             L.   97.980.000

·        IV rata                                                                             L. 100.920.000

·        V rata                                                                              L. 103.950.000

 

Alternativa al vincolo di immissione dei mezzi propri: si evidenzia che, limitatamente alla parte di investimenti realizzati in leasing, l’obbligo dell’immissione dei mezzi propri per il 30%, è sostituito dal vincolo procedurale che le quote di contributo saranno erogate in misura non superiore al 70% della quota di investimento agevolabile virtualmente riferito a quel periodo (rapporto fra investimento agevolabile e durata contrattuale). L’eventuale eccedenza sarà trattenuta a titolo cauzionale e svincolata con il pagamento dell’ultimo canone agevolabile. Così, a titolo esemplificativo, se la percentuale di contributo spettante è pari all’80% della spesa ammissibile, il contributo è erogato per una quota pari al 70% e trattenuto il restante 10% a titolo di cauzione. Nel caso in cui al percentuale di contributo sia pari od inferiore al 70% la quota di contributo è erogata per intero.

Erogazione anticipata del contributo: Su richiesta del beneficiario, il saldo del contributo, a seguito di presentazione di fideiussione a garanzia con scadenza al termine del vincolo quinquennale, può essere erogato anticipatamente. In questo caso l’importo di contributo percepibile sarà inferiore alla pura sommatoria delle quote di contributo ancora da erogare, per effetto della attualizzazione che dovrà essere applicata su tali quote utilizzando il TUR vigente alla data dell’avvio dell’istruttoria (cioè lo stesso tasso utilizzato in sede di calcolo del contributo per tenere conto dell'effetto della ritardata erogazione delle quote di contributo). Pertanto a tale data saranno erogabili le quote di contributo residue di importo pari a quella in corso di liquidazione.

Applicabilità: Le nuove regole si applicano a tutti gli investimenti realizzati mediante ricorso alla locazione finanziaria anche se inseriti in Patti Territoriali o in Contratti d’Area già approvati e quindi alle iniziative che abbiano il decreto di concessione,  a quelle istruite o in corso di istruttoria. In tali casi il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore a quello eventualmente già concesso.