Investimenti agevolabili: quelli realizzati attraverso
società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 ovvero
con banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs 1/9/93 n. 385.
Importo ammissibile: costo del bene al netto di
IVA, interessi, sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza tecnica
(dichiarazione della società di leasing con riferimento alla fattura pagata al
fornitore).
Data di
realizzazione degli investimenti in leasing: l'investimento si intende
realizzato alla data del verbale di consegna del bene in leasing da parte della
società locataria alla impresa beneficiaria.
Data di avvio
del programma di investimento in leasing: è la data del primo verbale
di consegna, per gli investimenti in leasing, ovvero la più remota fra la data
del primo titolo di spesa degli investimenti diretti e la data del primo
verbale di consegna leasing, per gli investimenti misti. In relazione a tale
data viene individuato il tasso di attualizzazione.
Anno di prima
disponibilità: l’anno di disponibilità del
contributo è sempre 365 giorni dalla
data di presentazione all’istruttoria del Patto Territoriale/Contratto d’Area.
Contributo: è calcolato in modo da
risultare finanziariamente indifferente rispetto alle scelte fatte dall'impresa
circa le modalità di copertura dell'investimento, salvaguardando al tempo
stesso il principio di erogare materialmente il contributo solo previa dimostrazione del regolare pagamento dei
canoni da parte dell'impresa beneficiaria. In questo senso, il
contributo verrà erogato in quote annuali, finanziariamente di uguale importo,
in numero pari alla durata in anni del contratto di leasing e per un massimo di
nove quote dalla data di presentazione del patto per l’istruttoria. Pertanto,
oltre il nono anno dalla data di presentazione del patto all’istruttoria
bancaria l’impresa non avrà diritto a ricevere
residue quote di contributo relative a canoni pagati.
L’esempio
che segue è il caso in cui il leasing – che costituisce una parte di un più
ampio programma di investimenti oggetto di agevolazione - è ammesso per
l’intero costo del bene:
1° anno 2° anno 3°
anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8°
anno 9° anno
avvio del programma
inizio
leasing a 5 anni fine
leasing
fine
del programma
L’esempio che segue è il caso
in cui il leasing è ammesso solo per una parte:
1° anno 2° anno 3° anno 4°
anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9°
anno 10° anno
periodo escluso
avvio
del programma
inizio
leasing a 8 anni fine
leasing
fine
del programma
Calcolo del contributo per l’investimento realizzato
in leasing: per il calcolo relativo a
ciascun investimento in leasing (singolo contratto di leasing), si procede in
due steps:
·
si
attualizzano le spese agevolabili alla data di avvio del programma di
investimento e si calcola il contributo come se fosse liquidato in unica
soluzione (fattore di rateizzazione=1) utilizzando per l’attualizzazione il
tasso vigente alla data di avvio del programma di investimento.
·
l'ammontare
così calcolato sarà suddiviso per un numero di quote pari alla durata del
contratto di leasing e ciascuna quota, con esclusione della prima erogabile
immediatamente e delle eventuali quote eccedenti il vincolo di nove anni
precedentemente indicato, verrà rivalutata al TUR vigente alla data di
istruttoria, per assicurare l’uguaglianza finanziaria delle quote.
Esempio:
Data di
presentazione del Patto all’istruttoria: 15 gennaio 2000
Data di
disponibilità: 2001
Investimento: 500 milioni di investimenti
"diretti"
1.500 milioni in "leasing"(unico contratto della durata di 5
anni)
Data di avvio
dell’investimento: 18 gennaio 2000
prima fattura degli investimenti diretti
2001 anno in cui avviene la consegna del bene oggetto del leasing
Tasso di
attualizzazione: 5,70%
ESN: 20%
ESL: 0%
TUR: 3%
Calcolo del
contributo:
·
contributo in unica
soluzione
L. 461.800.000
·
calcolo della I rata: L. 461.800.000: 5 = L.
92.360.000
Calcolo delle
rate rivalutate
·
II rata L. 95.130.000
·
III rata L. 97.980.000
·
IV rata L.
100.920.000
·
V rata L.
103.950.000
Alternativa al vincolo di immissione dei mezzi
propri: si evidenzia che,
limitatamente alla parte di investimenti realizzati in leasing, l’obbligo
dell’immissione dei mezzi propri per il 30%, è sostituito dal vincolo
procedurale che le quote di contributo saranno erogate in misura non superiore
al 70% della quota di investimento agevolabile virtualmente riferito a quel
periodo (rapporto fra investimento agevolabile e durata contrattuale).
L’eventuale eccedenza sarà trattenuta a titolo cauzionale e svincolata con il
pagamento dell’ultimo canone agevolabile. Così, a titolo esemplificativo, se la
percentuale di contributo spettante è pari all’80% della spesa ammissibile, il
contributo è erogato per una quota pari al 70% e trattenuto il restante 10% a
titolo di cauzione. Nel caso in cui al percentuale di contributo sia pari od
inferiore al 70% la quota di contributo è erogata per intero.
Erogazione anticipata del contributo: Su
richiesta del beneficiario, il saldo del contributo, a seguito di presentazione
di fideiussione a garanzia con scadenza al termine del vincolo quinquennale,
può essere erogato anticipatamente. In questo caso l’importo di contributo
percepibile sarà inferiore alla pura sommatoria delle quote di contributo
ancora da erogare, per effetto della
attualizzazione che dovrà essere applicata su tali quote utilizzando il TUR
vigente alla data dell’avvio dell’istruttoria (cioè lo stesso tasso utilizzato
in sede di calcolo del contributo per tenere conto dell'effetto della ritardata
erogazione delle quote di contributo). Pertanto a tale data saranno erogabili
le quote di contributo residue di importo pari a quella in corso di
liquidazione.
Applicabilità: Le nuove regole si applicano
a tutti gli investimenti realizzati mediante ricorso alla locazione finanziaria
anche se inseriti in Patti Territoriali o in Contratti d’Area già approvati e quindi
alle iniziative che abbiano il decreto di concessione, a quelle istruite o in corso di istruttoria.
In tali casi il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore a
quello eventualmente già concesso.