Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli
aiuti di stato alla ricerca e sviluppo
Gazzetta ufficiale
n. C 045 del 17/02/1996 pag. 0005 - 0016
DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO (96/C
45/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Il ruolo delle attività di ricerca e sviluppo nel promuovere la crescita,
la competitività e l'occupazione 1.1. Secondo l'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE è compito sia della
Comunità che degli Stati membri svolgere un'azione intesa «a favorire un
migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione,
di ricerca e di sviluppo tecnologico». Inoltre, secondo l'articolo 130, paragrafo 3 è compito della Comunità
contribuire alla realizzazione di quest'obiettivo «attraverso politiche ed
azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato». La
presente disciplina per gli aiuti alla ricerca mira dunque ad applicare le norme
di concorrenza contribuendo al contempo a realizzare quest'obiettivo. 1.2. La ricerca e lo sviluppo possono contribuire a dare rinnovato slancio
alla crescita, a rafforzare la competitività e ad aumentare l'occupazione.
Questa consapevolezza era già presente al momento dell'adozione dell'Atto unico
europeo, che fra l'altro ha introdotto nel trattato CE l'articolo 130 F che
stabilisce l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche
dell'industria della Comunità e di favorire lo sviluppo della sua competitività
internazionale. Quest'obiettivo è stato sancito dal trattato di Maastricht
unitamente alla necessità, per la Comunità, di incentivare l'attività di
cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico fra le imprese, i
centri di ricerca e le università. 1.3. Un mezzo atto a perseguire questi obiettivi è offerto dai programmi
quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico (RST). Il quarto programma
quadro (1994-1998), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio (1), si
articola in quattro grandi linee d'azione: a) attuazione di programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione, incoraggiando la cooperazione fra imprese, centri di ricerca e
università; b) promozione della cooperazione fra la Comunità, i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione; c) diffusione ed utilizzo dei risultati delle attività comunitarie di
ricerca, di sviluppo e di dimostrazione; d) promozione della formazione e della mobilità dei ricercatori nella
Comunità. 1.4. Il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione (2) ha
messo in rilievo le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo.
Tale testo propone una molteplicità di provvedimenti e di iniziative che gli
Stati membri della Comunità dovrebbero intraprendere congiuntamente per
affrontare il problema della disoccupazione nell'Unione europea. Esso sottolinea l'importanza delle misure generali atte a favorire gli
investimenti delle imprese nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, come i
provvedimenti fiscali favorevoli o che mirano a rendere più efficace la ricerca.
In particolare esso fa appello ad «una maggiore partecipazione del settore
privato alle spese di ricerca e di un cambiamento di rotta nell'intervento
pubblico, da un sostegno di tipo diretto ad uno di tipo indiretto». 1.5. Dal Libro bianco risulta tuttavia che la spesa di R& S nella
Comunità si trova per la maggior parte sotto il controllo degli Stati membri.
Attualmente il bilancio di ricerca della Comunità incide per non più del 4 %
circa sulla spesa destinata dagli Stati membri a questa voce nel settore civile.
Inoltre il 13 % appena delle spese di ricerca all'interno dell'Unione è
attualmente riferibile ad azioni coordinate, nell'ambito cioè di iniziative di
cooperazione cui partecipano, in particolare, imprese di più Stati membri. 1.6. Il Libro bianco sottolinea altresì che gli investimenti della Comunità
nella ricerca e nello sviluppo tecnologico sono comparativamente inferiori a
quelli di certi suoi concorrenti. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle
imprese, va osservato sulla base dei dati raccolti successivamente
all'attuazione della disciplina nel 1986 e in particolare di quelli relativi al
periodo 1990-1992, che le notifiche di aiuti riguardanti principalmente le
attività di ricerca e sviluppo industriale rappresentano meno del 5 % del volume
totale degli aiuti di Stato. 1.7. In tale testo si ricorda altresì che le misure attuate dagli Stati
membri devono essere compatibili con il mercato comune e con le norme che
disciplinano gli aiuti di Stato, come risulta dal principio enunciato
all'articolo 3, lettera g) del trattato CE; tali norme si basano sugli articoli
92 e 93 del trattato CE. 1.8. Uno degli obiettivi della politica di concorrenza è quello di migliorare
la competitività internazionale dell'industria comunitaria e di contribuire così
a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE.
Le norme di concorrenza vanno pertanto applicate costruttivamente per
incoraggiare la cooperazione e quindi lo sviluppo e la diffusione di nuove
tecnologie negli Stati membri, nel rispetto delle norme in materia di proprietà
intellettuale. Nel controllare gli aiuti di Stato va tenuta nel debito conto
l'esigenza di far confluire risorse alle industrie che contribuiscono a
migliorare la competitività dell'industria comunitaria. 1.9. La Commissione ha tradizionalmente assunto un atteggiamento favorevole
nei confronti degli aiuti di Stato alla R& S. Questa politica è giustificata
da diversi fattori: gli obiettivi perseguiti da tali aiuti, il fabbisogno
finanziario e i rischi spesso considerevoli connessi alla R& S e, stante la
distanza che separa tali progetti dal mercato, la minore probabilità di
distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari. 1.10. Questo atteggiamento della Commissione è rispecchiato dal tenore delle
oltre 500 decisioni adottate sulla base della disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla R& S (3). A rendere possibile questa politica è stato il
rispetto dimostrato sin dall'inizio dagli Stati membri per le restrizioni
imposte da tale disciplina. 1.11. L'obiettivo della presente versione modificata della disciplina è
quello di tenere conto dei più recenti sviluppi e delle esperienze accumulate in
passato. Uno di tali sviluppi è rappresentato dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle
misure compensative concluso nel quadro dell'accordo GATT del 1994. Tale accordo
riconosce la natura particolare degli aiuti alla ricerca. All'articolo 8 esso
stabilisce fra l'altro le condizioni alle quali gli aiuti alle attività di
ricerca svolte da imprese o da istituti di ricerca o di istruzione superiore
sulla base di contratti stipulati con imprese non sono passibili di azione sotto
forma di imposizione di diritti compensativi. La presente disciplina tiene
inoltre debitamente conto degli altri obiettivi e delle altre politiche
dell'Unione. 2. Applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato agli aiuti dall
R& S (articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE) 2.1. L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2.2. Tanto più prossima la R& S è al mercato, tanto più considerevole
potrebbe essere l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato. Per individuare la
prossimità al mercato della R& S beneficiaria degli aiuti, la Commissione
attua una distinzione tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività
di sviluppo precompetitiva. La definizione di queste varie fasi della R& S,
che corrisponde alla definizione data nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle
misure compensative, è contenuta nell'allegato I alla presente disciplina. 2.3. L'innovazione non si configura come una categoria separata. Gli aiuti
alle attività che si potrebbero considerare innovative, ma che non rientrano nel
novero delle categorie citate al punto 2.2, possono essere autorizzati
unicamente se rispettano la politica della Commissione in materia di aiuti
all'investimento. 2.4. Gli aiuti alle attività di R& S da parte degli istituti di
istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro
esulano di norma dall'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del
trattato CE. Quando i risultati di questi lavori di R& S finanziati dallo Stato sono
messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non
discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato
ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Quando i lavori di R& S sono effettuati da istituti di istruzione
superiore o da enti pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro,
per conto di imprese o in collaborazione con esse, la Commissione presumerà che
non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato
CE: a) quando gli istituti pubblici di istruzione superiore o di ricerca che non
si prefiggono scopi di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo
secondo il principio dell'operatore in economia di mercato: ciò avviene in
particolare quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione
conforme al prezzo di mercato; b) oppure quando: - i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti
ai lavori di ricerca; o - i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà
intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di
proprietà intellettuale sui risultati della R& S sono integralmente versati
agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro; o - gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai
partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i
diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui
sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente
diffusi presso i terzi interessati. 2.5. Le autorità pubbliche possono rivolgersi ad imprese per commissionare
attività di R& S o acquistarne direttamente i risultati. In assenza di gara
aperta la Commissione presumerà che possa sussistere un aiuto di Stato ai sensi
dell'articolo 92, paragrafo 1. Se tali appalti sono aggiudicati a condizioni di
mercato, in particolare a seguito di una gara aperta conforme alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio (4), la Commissione riterrà di norma che non sussista
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. 3. Compatibilità degli aiuti alla R& S [articolo 92, paragrafo 3, lettere
b) e c) del trattato CE] 3.1. Quando soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del
trattato CE, e devono essere pertanto sottoposti all'esame della Commissione,
gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle imprese possono essere
considerati compatibili con il mercato comune ai sensi di una delle deroghe
previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE. 3.2. In tutti i casi in cui, a seguito di tale esame, la Commissione constata
che un aiuto ha il fine di promuovere la realizzazione di un importante progetto
di comune interesse europeo, tale aiuto può beneficiare della deroga di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). 3.3. Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in maniera concreta:
occorre ad esempio provare che il progetto rappresenta un importante progresso
in relazione a specifici programmi comunitari di R& S o che permette di
avanzare in misura significativa nella realizzazione di obiettivi comunitari
specifici. 3.4. In passato la Commissione ha fatto ricorso alla deroga dell'articolo 92,
paragrafo 3, lettera b) del trattato CE in un numero limitato di casi. Si è
constatato che, in materia di R& S, questa deroga può applicarsi in
particolare a progetti importanti sia qualitativamente che, in linea di
principio, quantitativamente (connessi ad esempio alla definizione di norme
industriali atte a far beneficiare l'industria comunitaria di tutti i vantaggi
connessi al mercato unico) e che presentano carattere transnazionale. Sulla base
di siffatte considerazioni la Commissione ha deciso in particolare di
considerare come importanti progetti di comune interesse europeo determinati
progetti Eureka nel settore dell'elettronica (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147
DAB, EU 43 ESF) o della televisione ad alta definizione (EU 95 HDTV). 3.5. Un aiuto di Stato alla R& S che non possa beneficiare della deroga
ex articolo 92, paragrafo 3, lettera b) può comunque risultare compatibile con
il trattato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che autorizza una
deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività
economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse. 3.6. Nell'esaminare l'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)
del trattato la Commissione presterà particolare attenzione al tipo di ricerca,
ai beneficiari, all'intensità dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati e ad
altri fattori salienti menzionati ai punti 5 e 6. 4. Notifica degli aiuti di Stato proposti per la R& S (articolo 93 del
trattato CE) 4.1. Gli aiuti di Stato alla R& S devono essere notificati alla
Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Per agevolare
il compito tanto degli Stati membri quanto dei servizi della Commissione, è
opportuno che la notifica sia effettuata per mezzo del modulo tipo inviato con
la lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 sulle
relazioni e notifiche standardizzate, modificato dalla lettera del 2 agosto 1995
della Commissione agli Stati membri. Il «Questionario supplementare per la
R& S» dell'allegato II, sezione A (informazioni da fornire di norma nelle
notifiche di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di
Stato a favore della R& S) di cui alla lettera del 2 agosto 1995 è
sostituito dal nuovo questionario allegato alla presente disciplina (allegato
III). 4.2. La Commissione si sforza di ottenere il massimo grado di trasparenza
nell'applicazione dei regimi d'aiuto. Occorre pertanto che gli obiettivi del
programma, i beneficiari, ecc., siano chiaramente indicati. Vanno specificate le
varie categorie di costi che gli aiuti sono destinati a ridurre, e gli aiuti
stessi vanno accordati in una forma che consenta il calcolo della loro intensità
rispetto a tali costi (vedi allegato II). 4.3. Gli Stati membri saranno autorizzati ad avvalersi di qualsiasi strumento
d'aiuto a sostegno dei progetti di R& S. Essi dovrebbero peraltro mettere la
Commissione in grado di calcolare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto, se
questo non è erogato sotto forma di sovvenzione diretta, fornendole quindi
informazioni sufficienti a tal fine. 4.4. In tutti i casi in cui uno Stato membro è del parere che sia
d'applicazione l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, esso è
invitato a precisare se ricorrano le condizioni richieste e a comprovarlo nella
sua notifica alla Commissione. 4.5. La comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla
procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la
modificazione di regimi esistenti (5) è pienamente d'applicazione nel caso degli
aiuti di Stato alla R& S, come lo è la norma «de minimis» (6). 4.6. La Commissione ha finora ricevuto, in applicazione della lettera del 22
febbraio 1994 modificata il 2 agosto 1995, un numero considerevole di notifiche
riguardanti unicamente il rifinanziamento e/o la proroga di regimi d'aiuto
conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo in vigore e compatibili con il mercato comune. La Commissione non ha
mai formulato obiezioni nei confronti di tali notifiche. Sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione ritiene pertanto che non
sia più necessario notificare l'aumento della dotazione annuale di un regime
autorizzato se, espresso in ecu, tale aumento non è superiore al 100 % (in
valore nominale) dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un
regime di durata illimitata o che l'aumento abbia luogo entro il periodo di
validità di un regime limitato nel tempo. Le proroghe con o senza aumento della dotazione (entro i limiti sopraindicati
del 100 %), senza modifiche delle condizioni d'applicazione dei regimi d'aiuto
precedentemente approvati, e conformi alla nuova disciplina, dovranno essere
rinotificate unicamente a decorrere dal quinto anno successivo allo scadere del
periodo di validità del regime iniziale. Gli Stati membri sono però tenuti ad
informare in via preliminare la Commissione in merito a tali
rifinanziamenti/proroghe e a continuare a trasmetterle una relazione annuale
sull'applicazione dei regimi in questione. 4.7. L'attribuzione di un aiuto ad un singolo progetto, nel quadro di un
regime di aiuti alla R& S autorizzato dalla Commissione non è in linea di
principio soggetta a notifica. Tuttavia, per poter valutare la concessione di
aiuti consistenti nel quadro di regimi approvati e la compatibilità di questi
aiuti con il mercato comune, la Commissione richiede la notifica preliminare per
i singoli progetti di ricerca il cui costo superi i 25 milioni di ECU e che
beneficino di un aiuto che superi l'equivalente sovvenzione lordo di 5 milioni
di ECU. Questa nuova norma in materia di notifica va considerata come un'opportuna
misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. Il suo contenuto
è stato esaminato dai rappresentanti degli Stati membri nel corso di una
riunione multilaterale. La Commissione prevede di modificare in una fase successiva l'attuale
procedura di notifica per quanto riguarda i progetti Eureka; a tal fine essa
proporrà opportune misure (articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE). 4.8. L'attribuzione di singoli aiuti che non rientrino in regimi di R& S
autorizzati va notificata a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, salvo se si
tratta di un aiuto «de minimis». 5. Intensità degli aiuti 5.1. L'intensità di aiuto che può essere considerata accettabile sarà
valutata caso per caso dalla Commissione. La valutazione terrà conto ogni volta
della natura del progetto o programma, delle considerazioni di politica generale
relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di
distorsione della concorrenza e di effetto sugli scambi fra Stati membri. Una
valutazione generale di tali rischi induce la Commissione a ritenere che la
ricerca fondamentale e la ricerca industriale possano fruire di livelli di aiuto
superiori a quelli concessi per le attività di sviluppo precompetitive, più
strettamente connesse all'immissione sul mercato dei risultati della R& S e
che pertanto, se beneficiarie di aiuti, possono più facilmente dar luogo a
distorsioni della concorrenza e degli scambi. 5.2. Il finanziamento pubblico della ricerca fondamentale effettuata di norma
in maniera indipendente dagli istituti di istruzione superiore o dagli istituti
di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro non costituisce un aiuto di
Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da
imprese o per conto di esse, che rientrerebbero di norma nel campo
d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, possono essere
autorizzati e raggiungere un'intensità d'aiuto fino al 100 % lordo, nella misura
in cui questo tipo di ricerca si svolge molto a monte del mercato e i suoi
risultati sono, in linea generale, ampiamente diffusi e utilizzati secondo
criteri non discriminatori e alle condizioni del mercato. Per rientrare nell'ambito della ricerca fondamentale i lavori non devono
essere connessi agli obiettivi industriali o commerciali perseguiti da una
singola impresa e va garantita un'ampia diffusione dei risultati della
ricerca. 5.3. In linea generale l'intensità lorda degli aiuti alla ricerca industriale
non deve superare il 50 % dei costi ammissibili del progetto (vedi allegato
II). 5.4. Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica
preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo
preconcorrenziali, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75 % e 50
% dei costi di tali studi, tenuto conto del debole impatto di siffatti aiuti
sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi. 5.5. Le attività di sviluppo precompetitive sono prossime al mercato ed
esiste un più forte rischio che gli aiuti accordati a questo tipo di ricerca
abbiano effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi
intracomunitari. In linea con la prassi seguita dalla Commissione negli ultimi anni,
l'intensità lorda consentita è fissata al 25 % dei costi ammissibili del
progetto (vedi allegato II). 5.6. Come precisato al punto 4.3 della presente disciplina, gli Stati membri
sono liberi di avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto per promuovere le
attività di ricerca e sviluppo. Per gli anticipi rimborsabili unicamente in caso
di successo delle attività di ricerca, l'intensità dell'aiuto accettabile, in
equivalente sovvenzione lordo, è quella fissata dalla presente disciplina per le
varie fasi della ricerca. In caso di insuccesso della ricerca in questione, la
Commissione, conformemente alla sua prassi decisionale, potrà accettare
un'intensità più elevata dato che l'insuccesso del progetto riduce il rischio di
distorsione della concorrenza e degli scambi. Quando notificano aiuti rimborsabili gli Stati membri comunicano alla
Commissione gli importi e le modalità precise del rimborso; le condizioni
previste sono valutate caso per caso dalla Commissione. 5.7. Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati delle ricerche, la
Commissione ritiene che gli aiuti a favore del deposito e della conferma dei
brevetti a beneficio delle PMI ai sensi della definizione comunitaria in vigore
possono raggiungere tassi analoghi a quelli concessi per gli aiuti alle attività
di ricerca all'origine di tali brevetti. 5.8. Quando vi è aiuto di Stato a favore di un progetto di R& S
effettuato in collaborazione fra imprese ed enti pubblici di ricerca (vedi punto
2.4), il cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato a un
progetto di ricerca specifico e, quando si configurano come aiuti, dei
contributi degli enti pubblici di ricerca al medesimo, non potrà superare i
massimali summenzionati. 5.9. Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la
ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità
consentita non supererà di norma la media ponderata delle intensità d'aiuto
autorizzate per questi due tipi di ricerca. 5.10. Fatta salva la valutazione caso per caso alla quale, come menzionato al
punto 5.1, procede in linea generale la Commissione, l'intensità dell'aiuto
indicata ai punti da 5.3 a 5.8 della presente disciplina può essere maggiorata
nei casi seguenti: 5.10.1. Se l'aiuto è destinato a PMI (7): maggiorazione di 10 punti
percentuali. 5.10.2. Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a): maggiorazione di 10 punti
percentuali. Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 92,
paragrafo 3, lettera c): maggiorazione di 5 punti percentuali. Le maggiorazioni regionali sopra citate potranno essere superate tenendo
conto dei massimali applicabili agli aiuti agli investimenti a finalità
regionale e della necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali,
conformemente alla politica seguita dalla Commissione, senza peraltro superare i
limiti di cui al punto 5.10.6. 5.10.3. Una maggiorazione di 15 punti percentuali sarà applicabile quando il
progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma
specifico eleborato nell'ambito del programma quadro comunitario di
ricerca-sviluppo in corso di applicazione. La maggiorazione sarà portata a 25 punti percentuali quando il progetto
comporterà inoltre una collaborazione transfrontaliera che implica una
cooperazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca o fra almeno due
partner indipendenti di due Stati membri, e quando il progetto si accompagnerà
ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, nel rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale e industriale. 5.10.4. Qualora il progetto di ricerca non rientri negli obiettivi di un
progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro
comunitario di R& S in corso di applicazione, la Commissione accetterà
maggiorazioni fino a 10 punti percentuali se verrà soddisfatta almeno una delle
condizioni seguenti: a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra
almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro
del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST; b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti
pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche
nazionali in materia di RST; c) che il progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei
risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo
adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei
risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie (art. 130 J
del trattato CE). 5.10.5. Lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione
informazioni sufficienti a consentire di valutare l'adempimento di tali
criteri. 5.10.6. Il cumulo delle maggiorazioni descritte ai punti da 5.10.1 a 5.10.4
con le percentuali indicate ai punti da 5.3 a 5.8 non può dar luogo ad
un'intensità massima d'aiuto superiore al 75 % lordo per la ricerca industriale
e al 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive. Questi limiti vanno
rispettati in tutti i casi. 5.11. Quando un aiuto di Stato alla R& S può beneficiare della deroga di
cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, l'intensità lorda
dell'aiuto non deve superare i limiti autorizzati dall'accordo sulle sovvenzioni
del GATT (75 % per la ricerca industriale, 50 % per le attività di sviluppo
precompetitive). 5.12. I massimali sopra fissati per gli aiuti alla ricerca e sviluppo si
applicano agli aiuti di Stato. Tuttavia, nel suo esame degli aiuti alla R& S la Commissione deve tener
conto dell'effetto sulla concorrenza e sugli scambi di un cumulo fra aiuto di
Stato e finanziamenti comunitari. In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e aiuto di Stato, il sostegno
pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e
del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive. 5.13. Possono essere autorizzate intensità del 75 % lordo per la ricerca
industriale e del 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive
(intensità massime autorizzate dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure
compensative per le sovvenzioni non passibili di azione), se progetti o
programmi analoghi di concorrenti situati all'esterno dell'Unione europea hanno
beneficiato nel corso degli ultimi tre anni, o beneficeranno, di un aiuto di
intensità equivalente per gli stessi due tipi di ricerca. In tutta la misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla
Commissione informazioni sufficienti a permetterle di valutare la situazione,
particolarmente la necessità di compensare il vantaggio concorrenziale di cui
gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione dispone di una prova (pubblicazione ufficiale, notifica
all'OMC, dati OCSE, documenti di bilancio, ecc.) del fatto che un aiuto concesso
o previsto da un paese terzo raggiunge un tasso che giustifica un allineamento,
si pronuncerà sulla notifica che sollecita tale allineamento entro un termine di
30 giorni lavorativi per un caso individuale e di due mesi per un regime. Se si tratta unicamente di una presunzione la Commissione, dopo aver raccolto
tutte le informazioni utili presso gli Stati membri, si pronuncerà
sull'opportunità di un allineamento entro un termine di due mesi. I termini sopra citati sono calcolati a decorrere dalla ricezione della
domanda circostanziata proveniente da uno o più Stati membri. 6. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R& S 6.1. Gli aiuti di Stato alla R& S devono incentivare le imprese ad
intraprendere attività di R& S supplementari, che si aggiungano a quelle da
esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Esse possono
inoltre incoraggiare le imprese che non svolgono attività di R& S ad
intraprenderne. Quando tale effetto di incentivazione non risulta chiaramente,
la Commissione potrà considerare questi aiuti meno favorevolmente di quanto
avvenga d'abitudine. 6.2. Per verificare che, grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino
una quantità di ricerche superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di
aiuti, la Commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come
l'evoluzione delle spese destinate alla R& S, quella del numero di persone
che si dedicano ad attività di R& S e quella del rapporto tra R& S e
fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla
collaborazione transfrontaliera nonché di altri fattori pertinenti indicati
dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto d'aiuto potrà
essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che
in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere
realizzata entro gli stessi limiti di tempo. 6.3. La Commissione invita pertanto gli Stati membri, sia nella fase di
notifica degli aiuti dalla R& S, sia in quella di trasmissione delle
relazioni annuali sull'attuazione dei regimi d'aiuto approvati, a dimostrare la
necessità e l'effetto di incentivazione di tali aiuti e a provare che non si
tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento. 6.4. La Commissione può considerare presumibile l'effetto di incentivazione
quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI ai sensi della definizione
comunitaria in vigore. 6.5. La Commissione attribuirà particolare importanza alle condizioni di cui
ai punti 6.2 e 6.3: - nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano
ricerche prossime al mercato; - in tutti i casi, se una percentuale significativa delle spese di ricerca e
sviluppo è stata effettuata nel periodo precedente la domanda di aiuto. 7. Relazioni annuali Per ogni regime di aiuti da essa autorizzato la Commissione esige di norma la
presentazione di una relazione annuale. Sulla base di queste relazioni la
Commissione sarà in grado di seguire l'applicazione del regime e di proporre
eventualmente le opportune misure se riterrà che questo induca o rischi di
indurre distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, ad esempio
tramite un'indebita concentrazione su specifici settori o imprese. Le relazioni vanno redatte conformemente ai requisiti specificati nella
lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994, modificata il
2 agosto 1995, sulle relazioni e notifiche standardizzate. 8. Attuazione 8.1. La presente disciplina sarà attuata in armonia con le altre politiche
della Comunità nel settore degli aiuti di Stato e con le disposizioni degli
altri trattati europei e della legislazione varata in applicazione degli stessi.
Ciò vale in particolare per gli aiuti di Stato nel settore nucleare, che
rimangono soggetti alle disposizioni dell'articolo 232, paragrafo 2 del trattato
CE nonché a quelle del trattato Euratom, e per il settore della difesa, soggetto
alle disposizioni dell'articolo 223 del trattato CE. 8.2. Dopo l'entrata in vigore del regolamento d'applicazione dell'accordo
OCSE per il rispetto di condizioni normali ed eque di concorrenza nei settori
della costruzione e della riparazione navale commerciale, gli aiuti di Stato a
favore della R& S in questi due settori non saranno più disciplinati dalla
presente disciplina, ma valutati alla luce delle disposizioni del suddetto
regolamento. 9. Durata La Commissione riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. La
Commissione potrà inoltre decidere di apportare modifiche in qualsiasi momento,
in collaborazione con gli Stati membri, qualora ciò risulti opportuno per
ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di altre
politiche comunitarie e di impegni assunti a livello internazionale. (1) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1. (2) Bollettino delle CE, supplemento 6/93. (3) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2. (4) GU n. L 209 del 24. 7. 1992. (5) GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10. (6) La norma «de minimis» attualmente in vigore è fissata al punto 3.2 della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C
213 del 19. 8. 1992, pag. 2). (7) La definizione attualmente in vigore è quella della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19.
8. 1992). ALLEGATO I Definizione delle fasi di R& S ai fini dell'applicazione dell'articolo 92
del trattato CE La presente disciplina è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R& S
direttamente connessi alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi
prodotti, processi produttivi o servizi se e in quanto tali aiuti rispondono
alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Le definizioni
sono destinate ad aiutare gli Stati membri nella redazione delle notifiche, ed
hanno carattere indicativo e non normativo. - Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira
all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad
obiettivi industriali o commerciali. - Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste
conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi
produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti,
processi produttivi o servizi esistenti. - Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la
concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un
progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi,
modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale
attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di
altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione
iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né
convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono
rappresentare miglioramenti. ALLEGATO II Costi di R& S ammissibili per il calcolo dell'intensità di aiuto I seguenti costi saranno considerati ammissibili ai fini del calcolo
dell'intensità degli aiuti alla R& S. Quando essi sono dovuti anche ad altre
attività, in particolare altri lavori di R& S, essi devono essere ripartiti
fra l'attività di R& S sovvenzionata e le altre attività: - spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
adibito esclusivamente all'attività di ricerca); - costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati
esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni
commerciali) per l'attività di ricerca; - costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per
l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di
brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; - spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di
ricerca; - altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e
di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca. ALLEGATO III Informazioni supplementari da fornire di norma nelle notifiche in forza
dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore
della R& S (regimi, casi di aiuti concessi in applicazione di un regime
approvato e casi particolari) (Da allegare al questionario generale della sezione A, allegato II della
lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995 sulle notifiche e
relazioni annuali standardizzate) 1. Obiettivi Descrizione articolata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo o
della natura della R& S che si intende incentivare. 2. Descrizione delle fasi di R& S che beneficiano dell'aiuto 2.1. Ricerca fondamentale. 2.2. Fase di definizione o studi di fattibilità. 2.3. Ricerca industriale. 2.4. Attività di sviluppo precompetitiva. 2.5. Progetti pilota o dimostrativi. 3. Indicazione particolareggiata degli elementi di costo che possono
beneficiare dell'aiuto 3.1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
adibito esclusivamente all'attività di ricerca). 3.2. Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati
esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni
commerciali) per l'attività di ricerca. 3.3. Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per
l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di
brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc. 3.4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di
ricerca. 3.5. Altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle
forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di
ricerca. 4. Forma e intensità dell'aiuto 4.1. Descrizione della forma e dell'intensità dell'aiuto per ogni fase di
R& S che beneficia dell'aiuto. 4.2. Descrizione particolareggiata delle maggiorazioni eventualmente
applicabili e intensità massima degli aiuti. 4.3. Precisare se le attività di R& S beneficiarie dell'aiuto siano in
tutto o in parte localizzate in una regione beneficiaria di aiuti [articolo 92,
paragrafo 3, lettera a) o 92, paragrafo 3, lettera c)]. 5. Ricerca in cooperazione 5.1. I progetti eseguiti in collaborazione tra più imprese possono
beneficiare di un aiuto? Eventualmente a condizioni speciali? In caso
affermativo, indicare tali condizioni. 5.2. Il regime prevede una collaborazione tra imprese ed altri organismi,
quali istituti di ricerca o università? Sono previste condizioni speciali? In
caso affermativo, indicare tali condizioni. 5.3. Se gli istituti di ricerca ricevono aiuti per un progetto di ricerca
specifico, indicare l'importo e l'intensità dell'aiuto. 6. Aspetti multinazionali Il progetto (caso particolare/regime/programma) presenta aspetti
multinazionali (per esempio, progetti Esprit, Eureka)? In caso affermativo: 6.1. Il progetto prevede una cooperazione con partner di altri paesi? In caso
affermativo, precisare: a) con quali altri Stati membri; b) con quali altri paesi terzi; c) con quali imprese o centri di ricerca di altri paesi. 6.2. Costo totale del progetto (caso particolare/regime/programma). 6.3. In che modo il costo è ripartito fra i vari partner? 7. Uso dei risultati 7.1. A chi apparterranno i risultati della R& S in questione? 7.2. La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune
condizioni? 7.3. Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione
generale/diffusione dei risultati delle R& S? 7.4. Quali sono le misure previste per l'utilizzazione/lo sviluppo ulteriore
dei risultati? 8. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R& S 8.1. Nel caso dei regimi, quali sono le misure proposte per assicurare che
l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R& S (vedi punto 6 della
disciplina)? 8.2. Nei casi particolari - in particolare quelli previsti al punto 6.5 della
disciplina - quali fattori sono stati presi in considerazione per assicurare che
l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R&S?