31996Y0217(01)

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo

Gazzetta ufficiale n. C 045 del 17/02/1996 pag. 0005 - 0016


DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO (96/C 45/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il ruolo delle attività di ricerca e sviluppo nel promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione

1.1. Secondo l'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE è compito sia della Comunità che degli Stati membri svolgere un'azione intesa «a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico».

Inoltre, secondo l'articolo 130, paragrafo 3 è compito della Comunità contribuire alla realizzazione di quest'obiettivo «attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato». La presente disciplina per gli aiuti alla ricerca mira dunque ad applicare le norme di concorrenza contribuendo al contempo a realizzare quest'obiettivo.

1.2. La ricerca e lo sviluppo possono contribuire a dare rinnovato slancio alla crescita, a rafforzare la competitività e ad aumentare l'occupazione. Questa consapevolezza era già presente al momento dell'adozione dell'Atto unico europeo, che fra l'altro ha introdotto nel trattato CE l'articolo 130 F che stabilisce l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale. Quest'obiettivo è stato sancito dal trattato di Maastricht unitamente alla necessità, per la Comunità, di incentivare l'attività di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico fra le imprese, i centri di ricerca e le università.

1.3. Un mezzo atto a perseguire questi obiettivi è offerto dai programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico (RST). Il quarto programma quadro (1994-1998), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio (1), si articola in quattro grandi linee d'azione:

a) attuazione di programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, incoraggiando la cooperazione fra imprese, centri di ricerca e università;

b) promozione della cooperazione fra la Comunità, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

c) diffusione ed utilizzo dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione;

d) promozione della formazione e della mobilità dei ricercatori nella Comunità.

1.4. Il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione (2) ha messo in rilievo le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo. Tale testo propone una molteplicità di provvedimenti e di iniziative che gli Stati membri della Comunità dovrebbero intraprendere congiuntamente per affrontare il problema della disoccupazione nell'Unione europea.

Esso sottolinea l'importanza delle misure generali atte a favorire gli investimenti delle imprese nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, come i provvedimenti fiscali favorevoli o che mirano a rendere più efficace la ricerca. In particolare esso fa appello ad «una maggiore partecipazione del settore privato alle spese di ricerca e di un cambiamento di rotta nell'intervento pubblico, da un sostegno di tipo diretto ad uno di tipo indiretto».

1.5. Dal Libro bianco risulta tuttavia che la spesa di R& S nella Comunità si trova per la maggior parte sotto il controllo degli Stati membri. Attualmente il bilancio di ricerca della Comunità incide per non più del 4 % circa sulla spesa destinata dagli Stati membri a questa voce nel settore civile. Inoltre il 13 % appena delle spese di ricerca all'interno dell'Unione è attualmente riferibile ad azioni coordinate, nell'ambito cioè di iniziative di cooperazione cui partecipano, in particolare, imprese di più Stati membri.

1.6. Il Libro bianco sottolinea altresì che gli investimenti della Comunità nella ricerca e nello sviluppo tecnologico sono comparativamente inferiori a quelli di certi suoi concorrenti. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle imprese, va osservato sulla base dei dati raccolti successivamente all'attuazione della disciplina nel 1986 e in particolare di quelli relativi al periodo 1990-1992, che le notifiche di aiuti riguardanti principalmente le attività di ricerca e sviluppo industriale rappresentano meno del 5 % del volume totale degli aiuti di Stato.

1.7. In tale testo si ricorda altresì che le misure attuate dagli Stati membri devono essere compatibili con il mercato comune e con le norme che disciplinano gli aiuti di Stato, come risulta dal principio enunciato all'articolo 3, lettera g) del trattato CE; tali norme si basano sugli articoli 92 e 93 del trattato CE.

1.8. Uno degli obiettivi della politica di concorrenza è quello di migliorare la competitività internazionale dell'industria comunitaria e di contribuire così a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE. Le norme di concorrenza vanno pertanto applicate costruttivamente per incoraggiare la cooperazione e quindi lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie negli Stati membri, nel rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale. Nel controllare gli aiuti di Stato va tenuta nel debito conto l'esigenza di far confluire risorse alle industrie che contribuiscono a migliorare la competitività dell'industria comunitaria.

1.9. La Commissione ha tradizionalmente assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato alla R& S. Questa politica è giustificata da diversi fattori: gli obiettivi perseguiti da tali aiuti, il fabbisogno finanziario e i rischi spesso considerevoli connessi alla R& S e, stante la distanza che separa tali progetti dal mercato, la minore probabilità di distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari.

1.10. Questo atteggiamento della Commissione è rispecchiato dal tenore delle oltre 500 decisioni adottate sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R& S (3). A rendere possibile questa politica è stato il rispetto dimostrato sin dall'inizio dagli Stati membri per le restrizioni imposte da tale disciplina.

1.11. L'obiettivo della presente versione modificata della disciplina è quello di tenere conto dei più recenti sviluppi e delle esperienze accumulate in passato.

Uno di tali sviluppi è rappresentato dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concluso nel quadro dell'accordo GATT del 1994. Tale accordo riconosce la natura particolare degli aiuti alla ricerca. All'articolo 8 esso stabilisce fra l'altro le condizioni alle quali gli aiuti alle attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di ricerca o di istruzione superiore sulla base di contratti stipulati con imprese non sono passibili di azione sotto forma di imposizione di diritti compensativi. La presente disciplina tiene inoltre debitamente conto degli altri obiettivi e delle altre politiche dell'Unione.

2. Applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato agli aiuti dall R& S (articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE)

2.1. L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.2. Tanto più prossima la R& S è al mercato, tanto più considerevole potrebbe essere l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato. Per individuare la prossimità al mercato della R& S beneficiaria degli aiuti, la Commissione attua una distinzione tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva. La definizione di queste varie fasi della R& S, che corrisponde alla definizione data nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, è contenuta nell'allegato I alla presente disciplina.

2.3. L'innovazione non si configura come una categoria separata. Gli aiuti alle attività che si potrebbero considerare innovative, ma che non rientrano nel novero delle categorie citate al punto 2.2, possono essere autorizzati unicamente se rispettano la politica della Commissione in materia di aiuti all'investimento.

2.4. Gli aiuti alle attività di R& S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro esulano di norma dall'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Quando i risultati di questi lavori di R& S finanziati dallo Stato sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Quando i lavori di R& S sono effettuati da istituti di istruzione superiore o da enti pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro, per conto di imprese o in collaborazione con esse, la Commissione presumerà che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE:

a) quando gli istituti pubblici di istruzione superiore o di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell'operatore in economia di mercato: ciò avviene in particolare quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato;

b) oppure quando:

- i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca; o

- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della R& S sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro; o

- gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

2.5. Le autorità pubbliche possono rivolgersi ad imprese per commissionare attività di R& S o acquistarne direttamente i risultati. In assenza di gara aperta la Commissione presumerà che possa sussistere un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Se tali appalti sono aggiudicati a condizioni di mercato, in particolare a seguito di una gara aperta conforme alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio (4), la Commissione riterrà di norma che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

3. Compatibilità degli aiuti alla R& S [articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c) del trattato CE]

3.1. Quando soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, e devono essere pertanto sottoposti all'esame della Commissione, gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle imprese possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE.

3.2. In tutti i casi in cui, a seguito di tale esame, la Commissione constata che un aiuto ha il fine di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, tale aiuto può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

3.3. Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in maniera concreta: occorre ad esempio provare che il progetto rappresenta un importante progresso in relazione a specifici programmi comunitari di R& S o che permette di avanzare in misura significativa nella realizzazione di obiettivi comunitari specifici.

3.4. In passato la Commissione ha fatto ricorso alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE in un numero limitato di casi. Si è constatato che, in materia di R& S, questa deroga può applicarsi in particolare a progetti importanti sia qualitativamente che, in linea di principio, quantitativamente (connessi ad esempio alla definizione di norme industriali atte a far beneficiare l'industria comunitaria di tutti i vantaggi connessi al mercato unico) e che presentano carattere transnazionale. Sulla base di siffatte considerazioni la Commissione ha deciso in particolare di considerare come importanti progetti di comune interesse europeo determinati progetti Eureka nel settore dell'elettronica (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) o della televisione ad alta definizione (EU 95 HDTV).

3.5. Un aiuto di Stato alla R& S che non possa beneficiare della deroga ex articolo 92, paragrafo 3, lettera b) può comunque risultare compatibile con il trattato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che autorizza una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3.6. Nell'esaminare l'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato la Commissione presterà particolare attenzione al tipo di ricerca, ai beneficiari, all'intensità dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati e ad altri fattori salienti menzionati ai punti 5 e 6.

4. Notifica degli aiuti di Stato proposti per la R& S (articolo 93 del trattato CE)

4.1. Gli aiuti di Stato alla R& S devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Per agevolare il compito tanto degli Stati membri quanto dei servizi della Commissione, è opportuno che la notifica sia effettuata per mezzo del modulo tipo inviato con la lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 sulle relazioni e notifiche standardizzate, modificato dalla lettera del 2 agosto 1995 della Commissione agli Stati membri. Il «Questionario supplementare per la R& S» dell'allegato II, sezione A (informazioni da fornire di norma nelle notifiche di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore della R& S) di cui alla lettera del 2 agosto 1995 è sostituito dal nuovo questionario allegato alla presente disciplina (allegato III).

4.2. La Commissione si sforza di ottenere il massimo grado di trasparenza nell'applicazione dei regimi d'aiuto. Occorre pertanto che gli obiettivi del programma, i beneficiari, ecc., siano chiaramente indicati. Vanno specificate le varie categorie di costi che gli aiuti sono destinati a ridurre, e gli aiuti stessi vanno accordati in una forma che consenta il calcolo della loro intensità rispetto a tali costi (vedi allegato II).

4.3. Gli Stati membri saranno autorizzati ad avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto a sostegno dei progetti di R& S. Essi dovrebbero peraltro mettere la Commissione in grado di calcolare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto, se questo non è erogato sotto forma di sovvenzione diretta, fornendole quindi informazioni sufficienti a tal fine.

4.4. In tutti i casi in cui uno Stato membro è del parere che sia d'applicazione l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, esso è invitato a precisare se ricorrano le condizioni richieste e a comprovarlo nella sua notifica alla Commissione.

4.5. La comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (5) è pienamente d'applicazione nel caso degli aiuti di Stato alla R& S, come lo è la norma «de minimis» (6).

4.6. La Commissione ha finora ricevuto, in applicazione della lettera del 22 febbraio 1994 modificata il 2 agosto 1995, un numero considerevole di notifiche riguardanti unicamente il rifinanziamento e/o la proroga di regimi d'aiuto conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo in vigore e compatibili con il mercato comune. La Commissione non ha mai formulato obiezioni nei confronti di tali notifiche.

Sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione ritiene pertanto che non sia più necessario notificare l'aumento della dotazione annuale di un regime autorizzato se, espresso in ecu, tale aumento non è superiore al 100 % (in valore nominale) dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata o che l'aumento abbia luogo entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo.

Le proroghe con o senza aumento della dotazione (entro i limiti sopraindicati del 100 %), senza modifiche delle condizioni d'applicazione dei regimi d'aiuto precedentemente approvati, e conformi alla nuova disciplina, dovranno essere rinotificate unicamente a decorrere dal quinto anno successivo allo scadere del periodo di validità del regime iniziale. Gli Stati membri sono però tenuti ad informare in via preliminare la Commissione in merito a tali rifinanziamenti/proroghe e a continuare a trasmetterle una relazione annuale sull'applicazione dei regimi in questione.

4.7. L'attribuzione di un aiuto ad un singolo progetto, nel quadro di un regime di aiuti alla R& S autorizzato dalla Commissione non è in linea di principio soggetta a notifica. Tuttavia, per poter valutare la concessione di aiuti consistenti nel quadro di regimi approvati e la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune, la Commissione richiede la notifica preliminare per i singoli progetti di ricerca il cui costo superi i 25 milioni di ECU e che beneficino di un aiuto che superi l'equivalente sovvenzione lordo di 5 milioni di ECU.

Questa nuova norma in materia di notifica va considerata come un'opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. Il suo contenuto è stato esaminato dai rappresentanti degli Stati membri nel corso di una riunione multilaterale.

La Commissione prevede di modificare in una fase successiva l'attuale procedura di notifica per quanto riguarda i progetti Eureka; a tal fine essa proporrà opportune misure (articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE).

4.8. L'attribuzione di singoli aiuti che non rientrino in regimi di R& S autorizzati va notificata a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, salvo se si tratta di un aiuto «de minimis».

5. Intensità degli aiuti

5.1. L'intensità di aiuto che può essere considerata accettabile sarà valutata caso per caso dalla Commissione. La valutazione terrà conto ogni volta della natura del progetto o programma, delle considerazioni di politica generale relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di distorsione della concorrenza e di effetto sugli scambi fra Stati membri. Una valutazione generale di tali rischi induce la Commissione a ritenere che la ricerca fondamentale e la ricerca industriale possano fruire di livelli di aiuto superiori a quelli concessi per le attività di sviluppo precompetitive, più strettamente connesse all'immissione sul mercato dei risultati della R& S e che pertanto, se beneficiarie di aiuti, possono più facilmente dar luogo a distorsioni della concorrenza e degli scambi.

5.2. Il finanziamento pubblico della ricerca fondamentale effettuata di norma in maniera indipendente dagli istituti di istruzione superiore o dagli istituti di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da imprese o per conto di esse, che rientrerebbero di norma nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, possono essere autorizzati e raggiungere un'intensità d'aiuto fino al 100 % lordo, nella misura in cui questo tipo di ricerca si svolge molto a monte del mercato e i suoi risultati sono, in linea generale, ampiamente diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle condizioni del mercato.

Per rientrare nell'ambito della ricerca fondamentale i lavori non devono essere connessi agli obiettivi industriali o commerciali perseguiti da una singola impresa e va garantita un'ampia diffusione dei risultati della ricerca.

5.3. In linea generale l'intensità lorda degli aiuti alla ricerca industriale non deve superare il 50 % dei costi ammissibili del progetto (vedi allegato II).

5.4. Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo preconcorrenziali, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75 % e 50 % dei costi di tali studi, tenuto conto del debole impatto di siffatti aiuti sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi.

5.5. Le attività di sviluppo precompetitive sono prossime al mercato ed esiste un più forte rischio che gli aiuti accordati a questo tipo di ricerca abbiano effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi intracomunitari.

In linea con la prassi seguita dalla Commissione negli ultimi anni, l'intensità lorda consentita è fissata al 25 % dei costi ammissibili del progetto (vedi allegato II).

5.6. Come precisato al punto 4.3 della presente disciplina, gli Stati membri sono liberi di avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto per promuovere le attività di ricerca e sviluppo. Per gli anticipi rimborsabili unicamente in caso di successo delle attività di ricerca, l'intensità dell'aiuto accettabile, in equivalente sovvenzione lordo, è quella fissata dalla presente disciplina per le varie fasi della ricerca. In caso di insuccesso della ricerca in questione, la Commissione, conformemente alla sua prassi decisionale, potrà accettare un'intensità più elevata dato che l'insuccesso del progetto riduce il rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi.

Quando notificano aiuti rimborsabili gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi e le modalità precise del rimborso; le condizioni previste sono valutate caso per caso dalla Commissione.

5.7. Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati delle ricerche, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore del deposito e della conferma dei brevetti a beneficio delle PMI ai sensi della definizione comunitaria in vigore possono raggiungere tassi analoghi a quelli concessi per gli aiuti alle attività di ricerca all'origine di tali brevetti.

5.8. Quando vi è aiuto di Stato a favore di un progetto di R& S effettuato in collaborazione fra imprese ed enti pubblici di ricerca (vedi punto 2.4), il cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, quando si configurano come aiuti, dei contributi degli enti pubblici di ricerca al medesimo, non potrà superare i massimali summenzionati.

5.9. Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità consentita non supererà di norma la media ponderata delle intensità d'aiuto autorizzate per questi due tipi di ricerca.

5.10. Fatta salva la valutazione caso per caso alla quale, come menzionato al punto 5.1, procede in linea generale la Commissione, l'intensità dell'aiuto indicata ai punti da 5.3 a 5.8 della presente disciplina può essere maggiorata nei casi seguenti:

5.10.1. Se l'aiuto è destinato a PMI (7): maggiorazione di 10 punti percentuali.

5.10.2. Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a): maggiorazione di 10 punti percentuali.

Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c): maggiorazione di 5 punti percentuali.

Le maggiorazioni regionali sopra citate potranno essere superate tenendo conto dei massimali applicabili agli aiuti agli investimenti a finalità regionale e della necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali, conformemente alla politica seguita dalla Commissione, senza peraltro superare i limiti di cui al punto 5.10.6.

5.10.3. Una maggiorazione di 15 punti percentuali sarà applicabile quando il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico eleborato nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione.

La maggiorazione sarà portata a 25 punti percentuali quando il progetto comporterà inoltre una collaborazione transfrontaliera che implica una cooperazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca o fra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, e quando il progetto si accompagnerà ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

5.10.4. Qualora il progetto di ricerca non rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di R& S in corso di applicazione, la Commissione accetterà maggiorazioni fino a 10 punti percentuali se verrà soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;

b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;

c) che il progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie (art. 130 J del trattato CE).

5.10.5. Lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione informazioni sufficienti a consentire di valutare l'adempimento di tali criteri.

5.10.6. Il cumulo delle maggiorazioni descritte ai punti da 5.10.1 a 5.10.4 con le percentuali indicate ai punti da 5.3 a 5.8 non può dar luogo ad un'intensità massima d'aiuto superiore al 75 % lordo per la ricerca industriale e al 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

5.11. Quando un aiuto di Stato alla R& S può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare i limiti autorizzati dall'accordo sulle sovvenzioni del GATT (75 % per la ricerca industriale, 50 % per le attività di sviluppo precompetitive).

5.12. I massimali sopra fissati per gli aiuti alla ricerca e sviluppo si applicano agli aiuti di Stato.

Tuttavia, nel suo esame degli aiuti alla R& S la Commissione deve tener conto dell'effetto sulla concorrenza e sugli scambi di un cumulo fra aiuto di Stato e finanziamenti comunitari.

In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e aiuto di Stato, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive.

5.13. Possono essere autorizzate intensità del 75 % lordo per la ricerca industriale e del 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive (intensità massime autorizzate dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative per le sovvenzioni non passibili di azione), se progetti o programmi analoghi di concorrenti situati all'esterno dell'Unione europea hanno beneficiato nel corso degli ultimi tre anni, o beneficeranno, di un aiuto di intensità equivalente per gli stessi due tipi di ricerca.

In tutta la misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti a permetterle di valutare la situazione, particolarmente la necessità di compensare il vantaggio concorrenziale di cui gode il concorrente del paese terzo.

Se la Commissione dispone di una prova (pubblicazione ufficiale, notifica all'OMC, dati OCSE, documenti di bilancio, ecc.) del fatto che un aiuto concesso o previsto da un paese terzo raggiunge un tasso che giustifica un allineamento, si pronuncerà sulla notifica che sollecita tale allineamento entro un termine di 30 giorni lavorativi per un caso individuale e di due mesi per un regime.

Se si tratta unicamente di una presunzione la Commissione, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili presso gli Stati membri, si pronuncerà sull'opportunità di un allineamento entro un termine di due mesi.

I termini sopra citati sono calcolati a decorrere dalla ricezione della domanda circostanziata proveniente da uno o più Stati membri.

6. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R& S

6.1. Gli aiuti di Stato alla R& S devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di R& S supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Esse possono inoltre incoraggiare le imprese che non svolgono attività di R& S ad intraprenderne. Quando tale effetto di incentivazione non risulta chiaramente, la Commissione potrà considerare questi aiuti meno favorevolmente di quanto avvenga d'abitudine.

6.2. Per verificare che, grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerche superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R& S, quella del numero di persone che si dedicano ad attività di R& S e quella del rapporto tra R& S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto d'aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.

6.3. La Commissione invita pertanto gli Stati membri, sia nella fase di notifica degli aiuti dalla R& S, sia in quella di trasmissione delle relazioni annuali sull'attuazione dei regimi d'aiuto approvati, a dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione di tali aiuti e a provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento.

6.4. La Commissione può considerare presumibile l'effetto di incentivazione quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI ai sensi della definizione comunitaria in vigore.

6.5. La Commissione attribuirà particolare importanza alle condizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3:

- nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato;

- in tutti i casi, se una percentuale significativa delle spese di ricerca e sviluppo è stata effettuata nel periodo precedente la domanda di aiuto.

7. Relazioni annuali

Per ogni regime di aiuti da essa autorizzato la Commissione esige di norma la presentazione di una relazione annuale. Sulla base di queste relazioni la Commissione sarà in grado di seguire l'applicazione del regime e di proporre eventualmente le opportune misure se riterrà che questo induca o rischi di indurre distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, ad esempio tramite un'indebita concentrazione su specifici settori o imprese.

Le relazioni vanno redatte conformemente ai requisiti specificati nella lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994, modificata il 2 agosto 1995, sulle relazioni e notifiche standardizzate.

8. Attuazione

8.1. La presente disciplina sarà attuata in armonia con le altre politiche della Comunità nel settore degli aiuti di Stato e con le disposizioni degli altri trattati europei e della legislazione varata in applicazione degli stessi. Ciò vale in particolare per gli aiuti di Stato nel settore nucleare, che rimangono soggetti alle disposizioni dell'articolo 232, paragrafo 2 del trattato CE nonché a quelle del trattato Euratom, e per il settore della difesa, soggetto alle disposizioni dell'articolo 223 del trattato CE.

8.2. Dopo l'entrata in vigore del regolamento d'applicazione dell'accordo OCSE per il rispetto di condizioni normali ed eque di concorrenza nei settori della costruzione e della riparazione navale commerciale, gli aiuti di Stato a favore della R& S in questi due settori non saranno più disciplinati dalla presente disciplina, ma valutati alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento.

9. Durata

La Commissione riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. La Commissione potrà inoltre decidere di apportare modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati membri, qualora ciò risulti opportuno per ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni assunti a livello internazionale.

(1) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

(2) Bollettino delle CE, supplemento 6/93.

(3) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

(4) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

(5) GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10.

(6) La norma «de minimis» attualmente in vigore è fissata al punto 3.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

(7) La definizione attualmente in vigore è quella della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992).

ALLEGATO I

Definizione delle fasi di R& S ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE

La presente disciplina è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R& S direttamente connessi alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi se e in quanto tali aiuti rispondono alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Le definizioni sono destinate ad aiutare gli Stati membri nella redazione delle notifiche, ed hanno carattere indicativo e non normativo.

- Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

- Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

- Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

ALLEGATO II

Costi di R& S ammissibili per il calcolo dell'intensità di aiuto

I seguenti costi saranno considerati ammissibili ai fini del calcolo dell'intensità degli aiuti alla R& S. Quando essi sono dovuti anche ad altre attività, in particolare altri lavori di R& S, essi devono essere ripartiti fra l'attività di R& S sovvenzionata e le altre attività:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca);

- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;

- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;

- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;

- altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

ALLEGATO III

Informazioni supplementari da fornire di norma nelle notifiche in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore della R& S (regimi, casi di aiuti concessi in applicazione di un regime approvato e casi particolari)

(Da allegare al questionario generale della sezione A, allegato II della lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995 sulle notifiche e relazioni annuali standardizzate)

1. Obiettivi

Descrizione articolata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo o della natura della R& S che si intende incentivare.

2. Descrizione delle fasi di R& S che beneficiano dell'aiuto

2.1. Ricerca fondamentale.

2.2. Fase di definizione o studi di fattibilità.

2.3. Ricerca industriale.

2.4. Attività di sviluppo precompetitiva.

2.5. Progetti pilota o dimostrativi.

3. Indicazione particolareggiata degli elementi di costo che possono beneficiare dell'aiuto

3.1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca).

3.2. Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca.

3.3. Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.

3.4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3.5. Altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

4. Forma e intensità dell'aiuto

4.1. Descrizione della forma e dell'intensità dell'aiuto per ogni fase di R& S che beneficia dell'aiuto.

4.2. Descrizione particolareggiata delle maggiorazioni eventualmente applicabili e intensità massima degli aiuti.

4.3. Precisare se le attività di R& S beneficiarie dell'aiuto siano in tutto o in parte localizzate in una regione beneficiaria di aiuti [articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o 92, paragrafo 3, lettera c)].

5. Ricerca in cooperazione

5.1. I progetti eseguiti in collaborazione tra più imprese possono beneficiare di un aiuto? Eventualmente a condizioni speciali? In caso affermativo, indicare tali condizioni.

5.2. Il regime prevede una collaborazione tra imprese ed altri organismi, quali istituti di ricerca o università? Sono previste condizioni speciali? In caso affermativo, indicare tali condizioni.

5.3. Se gli istituti di ricerca ricevono aiuti per un progetto di ricerca specifico, indicare l'importo e l'intensità dell'aiuto.

6. Aspetti multinazionali

Il progetto (caso particolare/regime/programma) presenta aspetti multinazionali (per esempio, progetti Esprit, Eureka)? In caso affermativo:

6.1. Il progetto prevede una cooperazione con partner di altri paesi? In caso affermativo, precisare:

a) con quali altri Stati membri;

b) con quali altri paesi terzi;

c) con quali imprese o centri di ricerca di altri paesi.

6.2. Costo totale del progetto (caso particolare/regime/programma).

6.3. In che modo il costo è ripartito fra i vari partner?

7. Uso dei risultati

7.1. A chi apparterranno i risultati della R& S in questione?

7.2. La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune condizioni?

7.3. Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione generale/diffusione dei risultati delle R& S?

7.4. Quali sono le misure previste per l'utilizzazione/lo sviluppo ulteriore dei risultati?

8. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R& S

8.1. Nel caso dei regimi, quali sono le misure proposte per assicurare che l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R& S (vedi punto 6 della disciplina)?

8.2. Nei casi particolari - in particolare quelli previsti al punto 6.5 della disciplina - quali fattori sono stati presi in considerazione per assicurare che l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R&S?