Tab.1 Investimenti strutturali nella produzione primaria (Reg. (CE)
950/97, art.12)
Tipologia di aiuto |
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Per ULU | Per Azienda | ||
A) | Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art.12, comma 2, Reg. 950/97 | ||||
1) | Acquisto terreni |
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2) | Acquisto riproduttori maschi |
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3) | Protezione e miglioramento dell’ambiente, purchè tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva |
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4) | Miglioramento delle condizioni di Igiene degli allevamenti, sempre che non determinino un aumento della capacità produttiva |
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- | - |
5) | Per la diversificazione delle attività delle aziende agricole, in particolare tramite attività turistiche artigianali o tramite la fabbricazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti in azienda |
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- | 180.000 Ecu |
B) | Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art. 12, comma 3, Reg. 950/97 (a) | ||||
1) | Costruzione di fabbricati aziendali |
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2) | Opere di miglioramento fondiario |
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3) | Trasferimento per pubblica utilità |
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90.000 Ecu | 180.000 Ecu (*) |
4) | Investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente |
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90.000 Ecu | 180.000 Ecu (*) |
C) | Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art. 12, commi 4, lettera a) Reg. 950/97 | ||||
1) | Opere di miglioramento fondiario |
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90.000 Ecu | 180.000 Ecu (*) |
2) | Investimenti per risparmi energetici |
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90.000 Ecu | 180.000 Ecu (*) |
(*) Nel caso di aziende associate il volume max di investimenti per è pari a 720.000 Ecu.
Tab. 2: Investimenti destinati al miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Decisione
96/C29/03)*
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Investimenti connessi alla tutela dell’ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con la eliminazione dei rifiuti. |
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Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento ed acquisizione di impianti di lavorazione e di stoccaggio di prodotti freschi e trasformati (1) |
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Investimenti per la realizzazione o ristrutturazione di laboratori di analisi finalizzata alla valorizzazione qualitativa ed al miglioramento dello stato sanitario delle produzioni. |
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Investimenti per la realizzazione di piattaforme specializzate per la GDO, piattaforme IFCO. |
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Acquisto attrezzature d’ufficio ed attrezzature informatiche finalizzate al progetto d’investimento. |
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Spese per programmi informatici, telematici e software finalizzati al progetto d’investimento presentato. |
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Spese di acquisto-noleggio mediante leasing, per le attrezzature e i macchinari, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro i 4 anni e comunque entro il termine massimo necessario alla realizzazione del programma. |
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Spese per la progettazione tecnica per la definizione ed organizzazione delle attività (2) |
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(*) L’aiuto è accordato nel rispetto dei limiti settoriali previsti dalla Decisione 94/173/CE, fatte salve eventuali modificazioni. Si può eccezionalmente prescindere dai richiamati limiti nel rispetto della disciplina comunitaria, per i progetti che rispettino le linee direttrici in materia ambientale di cui alla decisione C/72 del 10/03/1994.
In particolare, le spese ammissibili riguardano:
- costruzione e acquisizione di beni immobili, compreso l’acquisto del terreno di pertinenza dell’impianto;
- macchine ed attrezzature nuove, compresi i programmi informatici ed il software.
Tab.3: Aiuti alle associazioni di produttori (*)
(documento relativo agli aiuti nazionali a favore delle
Organizzazioni dei Produttori – VI/503/88)
I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli | ||
Tipologia di aiuto – articolo 5, lettera e) | ||
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Il sostegno è rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. Vengono concesse per un periodo quinquennale ed in misura decrescente (almeno del 20% annuo), in rapporto alle spese reali sostenute durante l’anno considerato. Per il primo anno l’aiuto può corrispondere al 100% delle spese reali sostenute. |
1)
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Assistenza tecnico-economica | |
2)
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Assistenza giuridica e commerciale | |
3)
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Assistenza alla implementazione di sistemi di qualità aziendali | |
4)
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Assistenza alla predisposizione dei disciplinari di produzione relativi anche alla costituzione di marchi, nel rispetto dell’art. 28 del trattato (1) | |
5)
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Assistenza alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (1) | |
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6)
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Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità obbligatori (2) | Nel caso di controlli obbligatori sono ammessi contributi fino al 100% dei costi di certificazione. Nel caso di controlli volontari sono ammessi contributi fino al 70% dei costi di certificazione. |
7)
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Spese per la realizzazione di controlli di qualità delle produzioni agricole e di qualità ambientale dei processi produttivi (3) |
Per i marchi di qualità, è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
- accesso al disciplinare a tutti i produttori comunitari, senza limitazione geografica sull’origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati dalle autorità competenti di altri Stati membri sono riconosciuti in base all’equivalenza.
(*) Tale tipologia di aiuti riguarda anche le associazioni di produttori della pesca.
Tab. 4: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (regolamentazione degli aiuti di Stato in materia 87/C302/06) (*)
I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative |
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Tipologia di aiuto |
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Pubblicità dei prodotti di qualità e dell’alimentazione sana, nel rispetto dell’art. 28 del Trattato (2) | Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese (1) | |
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Promozione delle produzioni tipiche (Reg. 2081/92 e 2082/92) | Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese | |
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Promozione dei prodotti biologici (Reg. CEE 2092/91) | Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese |
(*) Gli aiuti sono concessi anche per la pubblicità dei prodotti ittici.
- accesso al disciplinare a tutti i produttori comunitari senza limitazione geografica sull’origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati dalle Autorità competenti di altri Stati membri sono riconosciuti in base all’equivalenza.
Gli aiuti sono accordati nel rispetto delle linee direttrici
del 23/3/1997 (97/C/1000/05) e del Reg. (CE) 2468/98 del 3 novembre 1998
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Nuove imbarcazioni |
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Ammodernamento imbarcazioni |
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Acquicoltura |
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Barriere artificiali |
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Attrezzature portuali |
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Impianti di trasformazione e commercializzazione |
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Ittiturismo (*) |
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Ricerca |
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(*) Per ittiturismo si intendono:
Tab. 6: Aiuti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura(*)
(Regolamento CEE 867/90; decisione 94/173/CE)
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Investimenti relativi alle opere di abbattimento, esbosco, accortecciamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l’insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica. |
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