INFO-AGRICOLTURA


 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLE ALLEGATE AL
Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, del 1° dicembre 1999, pubblicato su G.U.R.I. n. 287 del 7 dicembre 1999.
 

Tab.1 Investimenti strutturali nella produzione primaria (Reg. (CE) 950/97, art.12)
 
Tipologia di aiuto
Intensità massima agevolazione in conto capitale
Volume max investimenti
Zone svantaggiate direttiva 75/268/CE
Altre zone
Per ULU Per Azienda
A) Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art.12, comma 2, Reg. 950/97
1) Acquisto terreni
75%
35%
- -
2) Acquisto riproduttori maschi
40%
40%
- -
3) Protezione e miglioramento dell’ambiente, purchè tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva
45%
35%
- -
4) Miglioramento delle condizioni di Igiene degli allevamenti, sempre che non determinino un aumento della capacità produttiva
75%
35%
- -
5) Per la diversificazione delle attività delle aziende agricole, in particolare tramite attività turistiche artigianali o tramite la fabbricazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti in azienda
75%
35%
- 180.000 Ecu
B) Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art. 12, comma 3, Reg. 950/97 (a)
1) Costruzione di fabbricati aziendali
45% (b)
35% (c)
- -
2) Opere di miglioramento fondiario
45% (b)
35% (c)
- -
3) Trasferimento per pubblica utilità
45% (b)
35% (c)
90.000 Ecu 180.000 Ecu (*)
4) Investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente
45% (b)
35% (c)
90.000 Ecu 180.000 Ecu (*)
C) Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell’art. 12, commi 4, lettera a) Reg. 950/97
1) Opere di miglioramento fondiario
45%
35% 
90.000 Ecu 180.000 Ecu (*)
2) Investimenti per risparmi energetici
45%
35% 
90.000 Ecu 180.000 Ecu (*)

  1. Solo nelle aziende nelle quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 del Reg. CE 950/97
  2. l’intensità massima di agevolazioni è elevabile fino all’80%
  3. l’intensità massima di agevolazioni è elevabile fino al 70%
(*) Nel caso di aziende associate il volume max di investimenti per è pari a 720.000 Ecu.

 
 

Tab. 2: Investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Decisione 96/C29/03)*
 
Tipologia di aiuto
 
 
Area Obiettivo 1
Altre aree
1)
Investimenti connessi alla tutela dell’ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con la eliminazione dei rifiuti.
75%
55%
2)
Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento ed acquisizione di impianti di lavorazione e di stoccaggio di prodotti freschi e trasformati (1)
75%
55%
3)
Investimenti per la realizzazione o ristrutturazione di laboratori di analisi finalizzata alla valorizzazione qualitativa ed al miglioramento dello stato sanitario delle produzioni.
75%
55%
4)
Investimenti per la realizzazione di piattaforme specializzate per la GDO, piattaforme IFCO.
75%
55%
5)
Acquisto attrezzature d’ufficio ed attrezzature informatiche finalizzate al progetto d’investimento.
75%
55%
6)
Spese per programmi informatici, telematici e software finalizzati al progetto d’investimento presentato.
75%
55%
7)
Spese di acquisto-noleggio mediante leasing, per le attrezzature e i macchinari, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro i 4 anni e comunque entro il termine massimo necessario alla realizzazione del programma.
75%
55%
8)
Spese per la progettazione tecnica per la definizione ed organizzazione delle attività (2)
75%
55%

(*) L’aiuto è accordato nel rispetto dei limiti settoriali previsti dalla Decisione 94/173/CE, fatte salve eventuali modificazioni. Si può eccezionalmente prescindere dai richiamati limiti nel rispetto della disciplina comunitaria, per i progetti che rispettino le linee direttrici in materia ambientale di cui alla decisione C/72 del 10/03/1994.
  1. L’aiuto è accordato nel rispetto del punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (98/C74/06).
In particolare, le spese ammissibili riguardano:
    1. costruzione e acquisizione di beni immobili, compreso l’acquisto del terreno di pertinenza dell’impianto;
    2. macchine ed attrezzature nuove, compresi i programmi informatici ed il software.
  1. Purchè finalizzate all’investimento entro il 12% della spesa ammessa per gli investimenti accolti.

Tab.3: Aiuti alle associazioni di produttori (*)

(documento relativo agli aiuti nazionali a favore delle Organizzazioni dei Produttori – VI/503/88)
 
  I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli
  Tipologia di aiuto – articolo 5, lettera e)  
A)
Avviamento o estensione dell’attività
Il sostegno è rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. Vengono concesse per un periodo quinquennale ed in misura decrescente (almeno del 20% annuo), in rapporto alle spese reali sostenute durante l’anno considerato. Per il primo anno l’aiuto può corrispondere al 100% delle spese reali sostenute.
1)
Assistenza tecnico-economica
2)
Assistenza giuridica e commerciale
3)
Assistenza alla implementazione di sistemi di qualità aziendali
4)
Assistenza alla predisposizione dei disciplinari di produzione relativi anche alla costituzione di marchi, nel rispetto dell’art. 28 del trattato (1)
5)
Assistenza alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (1)
B)
Creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità
 
6)
Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità obbligatori (2) Nel caso di controlli obbligatori sono ammessi contributi fino al 100% dei costi di certificazione. Nel caso di controlli volontari sono ammessi contributi fino al 70% dei costi di certificazione.
7)
Spese per la realizzazione di controlli di qualità delle produzioni agricole e di qualità ambientale dei processi produttivi (3)

  1. Trattasi di prodotti riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità.
Per i marchi di qualità, è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
  1. Si tratta di produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità, per le quali i controlli sono resi obbligatori dalla normativa vigente. Nel caso in cui tali controlli non vengano attuati, l’operatore è soggetto a sanzione amministrativa o penale.
  2. Si tratta di controlli volontari, per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle medesime condizioni previste alla nota 2) per i marchi di qualità.
(*) Tale tipologia di aiuti riguarda anche le associazioni di produttori della pesca.
 
 
Tab. 4: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (regolamentazione degli aiuti di Stato in materia 87/C302/06) (*)
 
I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative
Tipologia di aiuto
Intensità massima di aiuto in conto capitale
Area Obiettivo 1
Altre aree 
A)
Pubblicità dei prodotti di qualità e dell’alimentazione sana, nel rispetto dell’art. 28 del Trattato (2) Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese (1)
B)
Promozione delle produzioni tipiche (Reg. 2081/92 e 2082/92) Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese 
C)
Promozione dei prodotti biologici (Reg. CEE 2092/91) Intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese

(*) Gli aiuti sono concessi anche per la pubblicità dei prodotti ittici.

  1. Elevabile al 70% nei casi previsti dagli orientamenti in materia 87/C302/06
  1. Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
Tab. 5: Investimenti nel settore ittico

Gli aiuti sono accordati nel rispetto delle linee direttrici del 23/3/1997 (97/C/1000/05) e del Reg. (CE) 2468/98 del 3 novembre 1998
 
Tipologia di aiuto
 
 
Area Obiettivo 1
Altre aree
1)
Nuove imbarcazioni
60%
40%
2)
Ammodernamento imbarcazioni
60%
40%
3)
Acquicoltura
60%
40%
4)
Barriere artificiali
75%
50%
5)
Attrezzature portuali
75%
50%
6)
Impianti di trasformazione e commercializzazione
75%
50%
7)
Ittiturismo (*)
75%
50%
8)
Ricerca
100%
100%

(*) Per ittiturismo si intendono:

Tab. 6: Aiuti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura(*)

(Regolamento CEE 867/90; decisione 94/173/CE)
 
 
 
Tipologia di aiuto
Intensità massima agevolazione in conto capitale
 
Zone svantaggiate direttiva 75/268/CE
Altre aree
1)
Investimenti relativi alle opere di abbattimento, esbosco, accortecciamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l’insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.
75%
55%

(*) Ai sensi della decisione CE n.436/96, sono ammissibili aiuti destinati alle attività di manutenzione e miglioramento boschivo