DISPOSIZIONI
TRANSITORIE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E VELOCIZZAZIONE
DEI CONTRATTI D'AREA
IL CIPE
VISTO l'art.2, commi 203
e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni
e modificazioni;
VISTA la legge 19 dicembre
1992, n. 488;
VISTI i decreti del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, 20 ottobre 1995 n.
527 e 31 luglio 1997 n. 319 attuativi della legge 488/92;
VISTA la propria delibera
12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n.70,
in materia di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;
VISTE le proprie delibere
21 marzo 1997 n. 29, (G.U. 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998 n.
70 (G.U. 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998 n. 127 (G.U. 7 gennaio
1999, n. 4), 9 giugno1999 n. 77 in materia di programmazione negoziata
ed in particolare la delibera 9 giugno 1999 n. 81 (G.U. 14 luglio 1999,
n. 163) che limita, fra l'altro, la stipula di nuovi contratti d'area
ai soli contratti previsti per legge o con istruttoria conclusa;
VISTA la propria delibera
15 febbraio 2000 n. 14 che ripartisce L. 9.226,723 miliardi (4.765,205
Meuro), comprensivi di L. 726,723 miliardi (375,321 Meuro) rimasti disponibili
a carico della delibera 9 giugno 1999, n. 77, tra diverse finalità di
sostegno agli investimenti produttivi e prevede, tra l'altro, di destinare
L. 700 miliardi (361,519 Meuro) ai contratti d'area previsti per legge
(Avellino e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di
Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese, nonché
di finanziare nell'ambito delle risorse stanziate al punto 1.2. lettera
a, anche bandi mirati per territorio e/o settore ed altre iniziative
di investimento concordate tra Amministrazioni centrali e Regioni;
VISTO il comunicato del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, n. 175) volto ad assicurare
trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività
di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei
contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra
società di servizi e Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica;
TENUTO CONTO che nella citata
delibera del 15 febbraio 2000 è previsto, al punto 6, il riordino delle
procedure relative agli strumenti di programmazione negoziata entro
il 31 dicembre 2000, al fine di consentire alle Regioni l'esercizio
delle funzioni loro conferite in materia dal decreto legislativo 31
marzo 1998 n.112;
RITENUTO OPPORTUNO accelerare
la predetta fase di riordino, anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni
di questo Comitato in materia di programmazione negoziata e disciplinando
la fase transitoria;
CONSIDERATO che, in seguito
a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere
disponibili risorse finanziarie, già incluse nella finanza del patto
territoriale o del contratto d'area, e che è opportuno autorizzarne
l'impiego, almeno parziale, a copertura di oneri relativi all'animazione
e all'attivazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;
CONSIDERATA l'opportunità
di consentire che siano inserite nei contratti d'area iniziative imprenditoriali
che costituiscano ampliamenti di attività esistenti, garantendo, mediante
l'adozione di adeguati vincoli, in analogia a quanto previsto dalla
legge n. 488/92, che in virtù di ciò non si determinino meri trasferimenti
di attività e che siano comunque assicurati significativi incrementi
occupazionali;
RITENUTO opportuno che il
principio della selezione concorsuale delle iniziative imprenditoriali
ammesse ad agevolazione sia applicato anche per i contratti d'area;
Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase della programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi strumenti, che sarà definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti convenzionati per la attività di istruttoria bancaria a decorrere dalla data della presente delibera:
Dalla medesima data è sospesa
la concessione dell'autorizzazione ai soggetti promotori di patti territoriali
ad avvalersi delle società convenzionate per l'attività di supporto
e assistenza tecnica, previste dal punto 2.10.1 della propria delibera
21 marzo 1997 n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997,
n. 105.
2. Contratti d'area
2.1.
Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge di cui alle premesse, è ammesso anche il finanziamento di iniziative imprenditoriali dirette all'ampliamento di attività esistenti, a condizione che:
Per quanto riguarda gli ampliamenti,
la positiva conclusione dell'istruttoria è comunque subordinata alla
documentazione della avvenuta verifica delle condizioni di flessibilità
che sarà attuata, tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza
dell'occupazione aggiuntiva.
2.2
Per i contratti d'area ed
i protocolli aggiuntivi di cui alla propria delibera del 15 febbraio
2000, le agevolazioni sono concesse, fermo restando il limite massimo
di L. 300 miliardi (154,937 Meuro) di investimenti per ciascun contratto,
sulla base di specifiche graduatorie formate con le modalità e i criteri
previsti in attuazione dell'art.1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1992 n. 488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto
5, comma 5) della propria delibera 27 aprile 1995 e successive modificazioni
ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorità regionali.
Il soggetto incaricato dell'istruttoria, individuato dal responsabile
unico del contratto d'area tra quelli convenzionati con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, qualora
l'istruttoria stessa sia già stata avviata o gli venga trasmessa, dal
responsabile unico, documentazione già da lui acquisita relativa a programmi
di investimenti, provvede a richiedere alle imprese gli elementi e la
documentazione necessari alla formazione delle graduatorie.
3. Disposizioni comuni
Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente delibera, può essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 203 e seg. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La determinazione della effettiva percentuale è stabilita con decreto del Direttore del Servizio per la programmazione negoziata, tenendo conto, in particolare, dei motivi che hanno originato la rideterminazione del finanziamento. Le risorse di cui sopra concorrono (a parziale modifica del punto 2 della propria delibera 9 giugno 1999, n.81) secondo quanto previsto dai punti 2.11. e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei contratti d'area.
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non avviate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi di forza maggiore. Il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica dichiara altresì la decadenza dalle agevolazioni per tutte le iniziative per le quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali richieste.
Sino all'emanazione del provvedimento
previsto dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
che disciplinerà, tra l'altro, in via organica le ipotesi di revoca,
le agevolazioni concesse sono altresì revocate, nei casi e con le modalità,
in quanto applicabili, di cui all'art. 8 del d.m. 20 ottobre 1995 n.
527, indicato in premessa, così come modificato ed integrato dal successivo
d.m. 31 luglio 1997 n. 319.
Roma, 17 marzo 2000