Ministero del Tesoro: Decreto 31.07.2000, n. 320
REGOLAMENTO CONCERNENTE: "DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI D'AREA E AI PATTI TERRITORIALI"
su Suppl. ord. G.U. n.160 del 7.11.2000 - Serie Generale

 

IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l’art.2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;

Viata la legge 28 dicembre 1995, n.549, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l’art. 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998,n.61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l’art. 14, comma 4-bis, contenente norme di accelerazione e controllo degli interventi;

Visto il decreto legge 11 giugno 998, n.180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l’art.5, comma 3-bis, concernente i patti territoriali e i contratti d’area;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l’art.10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese;

Visti la legge 15 marzo 1997, n.59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;

Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n.105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d’area;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n.109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali  e dei contratti d’area;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n.195, recante il riparto di risorse di cui all’art.1, comma 1, della legge 30 giugno 1998,n.208;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l’accelerazione delle attività istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n.241, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione” nelle regioni dell’obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n.2081/93;

Vista la deliberazione CIPE dell’11 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n.4, concernente l’estensione degli strumenti previsti della programmazione negoziata all’agricoltura e alla pesca, in attuazione dell’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998,n.173;

Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999, n.179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma  degli interventi finanziati per i programma operativo “Sviluppo locale – Patti Territoriale per l’occupazione” nelle regioni dell’obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n.2081/93;

Vista la decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunità Europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – patti Territoriali per l’occupazione” – ob. 1 Italia;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 20 ottobre 1995, n.527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazine delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998,n.175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d’area;

Visto l’art.2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall’art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d’area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d’area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinché questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di Istituti bancari allo scopo convenzionati;

Considerato il menzionato art. 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall’art. 43, comma 2, della legge n.144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione dei criteri per l trasferimento e di modalità di controllo e rendicontazione sulla gestione e delle menzionate risorse;

Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d’area, demanda al provvedimento previsto dall’articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall’art.43, comma 2, della legge n.144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse;

Ritenuto altresì di dover determinare l’entità delle somme previste dal citato art. 2, comma 207,  della legge n.662 del 1996, come modificato dall’art. 43, comma 2, della legge n.144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico del contratto d’area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati;

Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal responsabile Unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attività svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, e del programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – patti territoriali per l’occupazione” Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d’intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;

Considerato che l’art. 17, comma 25-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127, come introdotto dall’art. 43, comma 4, della legge n.144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del comma 25, dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato non si applicano alle fattispecie previste dall’art. 2, comma 203, della legge  23 dicembre 1996, n.662;

Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;

Vista la nota n. 44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

 

 

Art.1:

Individuazione o costituzione del Responsabile unico e del Soggetto responsabile

1. entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d’area o dell’approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n.105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d’area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della ditata delibera, in seguito denominati “Responsabile unico” e “Soggetto responsabile”.

2. Il Responsabile unico e il Soggetto Responsabile possono essere individuati o costituiti anche prima della sottoscrizione del contratto d’area o dell’approvazione del patto territoriale.

3. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianficazione territoriale.

4. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile operano come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d’intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

5. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile devono dimostrare di possedere la disponibilità di un’organizzazione in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il  corretto svolgimento dei compiti affidati.

6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai contratti d’area e ai patti territoriali già sottoscritti o approvati alla entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalla citata deliberazione CIPE del 21 marzo 1997. Da tale data decorre il termine di cui al comma1.

 


Art.2: Sottoscrizione del disciplinare

1. Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d’area o dall’approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sottoscrivono un disciplinare predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica volto a regolare, in conformità alle disposizioni seguenti, compiti gestionali e responsabilità del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, e in particolare:

a)      le modalità di erogazione delle agevolazioni  ai soggetti beneficiai;

b)      la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto bancario per  le attività connesse alla gestione delle agevolazioni;

c)      la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all’agevolazione;

d)      i limiti de i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile;

e)      la disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse assegnate, secondo i criteri di cui all’art. 12, comme3;

f)        le modalità di controllo e verifica da parte del Ministero sulle attività del responsabile unico e del Soggetto responsabile;

g)      le penali a carico del Responsabile unico e del Soggetto responsabile in caso di violazione degli obblighi assunti con il disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2;

h)      le modalità di rendicontazione e informazione al Ministero nonché, ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell’Intesa istituzionale di programma Stato Regione assicurandone la compatibilità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici compatibilmente con quanto previsto dall’art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n.144 e alla deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n.253, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

 


Art.3: Verifdica preventiva degli adempimenti

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui all’art. 2 il Responsabile unico e il Soggetto responsabile presentano al Ministero, per la verifica degli adempimenti, idonea documentazione del possesso dei requisiti necessari per l’espletamento della propria attività nonché dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione con l’Istituto prescelto.

2. La verifica degli adempimenti deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine è interrotto qualora il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti e riprende a decorrere dalla loro ricezione.

 

 

 

 


Art.4: Concessione di un contributo globale

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, espletata la verifica di cui all’art. 3, assegna al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse di cui all’art. 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall’art. 43, comma2, della legge n.144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella misura  massima del100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi della decisione CE23/4/97 (S.E.M. 2000) e  dell’art. 10 dell’allegato IIA del regolamento Cen.1783/1999. L’importo delle risorse concedibili è definito entro il limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni di  lire e di una componente variabile  pari all’uno per cento dell’importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a due miliardi di lire, secondo le  modalità di seguito specificate:

a)      una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro trenta giorni dalla verifica di cui all’art.3.

b)      quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite massimo entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della presentazione di rendiconti annuali di spese effettuate dal Responsabile unico e dal Soggetto responsabile a decorrere dall’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, certificati dagli organi di revisione interni.

 

 


Art.5: Assegnazione delle risorse finanziarie

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concede anticipi sulle risorse complessivamente destinate al singolo contratto d’area e patto territoriale secondo le modalità di seguito specificate:

a)      per la prima quota il Ministero emette il provvedimento di accreditamento a favore del responsabile unico o del Soggetto responsabile per un importo corrispondente alla somma delle prime rate di tutte le iniziative e degli interventi inclusi nel contratto d’area e nel patto territoriale, entro trenta giorni dalla verifica di cui all’art. 3, previa presentazione della relativa richiesta motivata di assegnazione.

b)      Per le quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o il Soggetto responsabile raccolgono le richieste dei soggetti beneficiari relative alle quote di agevolazione concesse da erogare nel successivo trimestre in funzione del raggiungimento dell’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

2. Il Ministero emette il provvedimento di accreditamento delle quote del Responsabile unico o del Soggetto responsabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte di questi della richiesta formulata ai sensi del comma 1, accompagnata dalla autocertificazione di cui llart.9.

3. La garanzia fidejussoria non è richiesta ove il Responsabile unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sia una società il cui capitale sociale sia sottoscritto per più del 50% da una pubblica amministrazione e questa assuma l’impegno a subentrare negli obblighi assunti dal responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni entro centoottanta giorni dall’accreditamento a favore del Responsabile Unico o del Soggetto responsabile sono portate in detrazione dalle quote successive.  Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede all’eventuale successiva nuova assegnazione esclusivamente sulla base di una motivata richiesta del Responsabile unico o del Soggetto responsabile.

 


Art.6: Gestione delle risorse finanziarie

1.      Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a:

a)      accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, ovvero di parte di essi anche ai sensi dell’art. 7;

b)     erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari;

c)      coordinare  e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali;

d)     attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con le modalità di cui all’art. 2, comma 1 lett.h), nonché la rendicontazione della spesa.

 


Art.7: Responsabilità

1.      Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sono responsabili:

a)      della conformità della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d’area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni;

b)     della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali;

c)      della restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal rigetto ammesso all’agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell’intero intervento agevolato;

d)     dell’ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali non sostanziali, delle quali sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a la Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell’intesa Istituzionale di protragga Stato regine, ove costituiti;

e)      della richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoche delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell’Intesa Istituzionale di protragga Stato regine, ove costituiti.

2.      A tal fine il Responsabile unico e il Soggetto Responsabile:

a)      rispondono della restituzione da parte dell’Istituto convenzionato delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in caso di eventuale mancata, incompleta o difforme realizzazione delle iniziative e degli interventi rispetto a quelli ammessi alle agevolazioni ed autorizzati;

b)     garantiscono la restituzione delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1;

c)      registrano in tempo reale ogni erogazione effettuata per la realizzazione del contratto d’area o del patto territoriale, con il supporto della relativa documentazione giustificativa;

d)     assicurano la disponibilità degli atti formali e/o documenti giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell’art. 11;

e)      conservano, anche ai fini del controllo tecnico-amministrativo di cui alla lettera d), e  documenti giustificativi raggruppati per ogni iniziativa e intervento e riassunti in un riepilogo che costituisca autocertificazione del legale rappresentante ai fini della loro responsabilità civile e penale nei confronti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

f)       mettono a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, nonchè richiedono e conservano dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possono recuperare l’IVA, ai fini dei controlli, verifiche e sopralluoghi di cui alla  lettera d);

g)      consentono l’accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nelle attività di cui al presente regolamento, ai funzionari designati dal V per l’esercizio delle attività ispettive e di controllo;

h)      garantiscono i flussi informativi necessari al V, nonchè al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell’Intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituiti, per il monitoraggio dell’attività del contratto d’area o del patto territoriale, con le modalità ci cui al precedente art. 2 comma 1 lett.h).

 

3.      L’attività del responsabile unico e del Soggetto Responsabile che ricade nell’ambito dei  rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è sempre svolta in esecuzione dei compiti istituzionali. Le attività e la concessione ai medesimi soggetti di risorse, anche oltre quelle di cui all’art. 4 previste a titolo di contributo globale, non presuppongono l’esistenza di una obbligazione comportante un corrispettivo  a fronte di specifiche prestazioni.

 

 


Art.8: Convenzione per il servizio di erogazione

1. Il Responsabile unico e il Oggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti ad Istituti bancari, di seguito denominati “Istituto convenzionato”, le attività connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d’area o al  patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’ Istituto convenzionato è scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazioni del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157.

2.      Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d’interesse creditore lordo determinato nell’ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato.

3.      Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

 

 


Art.9: Autocertificazione dell'Istituto convenzionato

1.      A seguito del raggiungimento del livello complessivo di erogazioni disposte in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni pari alle risorse assegnate a titolo  di anticipo ai sensi dell’art.5, l’Istituto convenzionato invia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, un’autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente:

a)      l’elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola iniziativa e intervento;

b)     una tabella riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in favore del singolo contratto d’area o patto territoriale alla data

 

2.      Il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della autocertificazione  di cui al comma precedente, a svincolare la quota della fideiussione relativa alle erogazioni già concesse oggetto di autocertificazione.

 

 

 


Art.10: Modalità e termini per le erogazioni

1.      L’Istituto convenzionato ai sensi dell’art. 8 provvede, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenute nei contratti d’area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limi delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o uintevento.

2.      Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il Responsabile unico e il Soggetto responsabile, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e patti, trasmettono all’Istituto convenzionato l’elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l’indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l’identificazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati n.5 e n.6 al presente regolamento

3.      Per le iniziative imprenditoriali l’importo dell’agevolazione prevista è reso disponibile dall’Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all’immissione dei mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.

4.      L’Istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni secondo lo schema di cui all’allegato n.1 al presente regolamento.

5.      Le richieste di erogazione a titolo i anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell’agevolazione, quest’ultima predisposta secondo lo schema di cui all’allegato n.7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate dalle documentazioni di cui all’allegato n.2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base  degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4 e 8 al presente regolamento, e precisamente:

a)      nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all’allegato n.1, 3 e 4; l’anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purchè risulti il relativo contratto;

b)     nel caos di erogazione a titolo di quota annuale, all’allegato n.1 e 3;

c)      nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all’allegato n.7 e 8;

 

6.      L’erogazione dell’ultima rata dell’agevolazione è subordinata alla:

a)      predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa,  contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c);

b)     positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l’istruttoria del patto territoriale o del contratto d’area di cui l’iniziativa fa parte, della documentazione  di cui alla lettera a);

c)      comunicazione all’Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’avvenuta verifica di cui alla lettera b).

 

7.      Per gli interventi infrastrutturali, l’importo del finanziamento previsto è reso disponibile dall’Istituto convenzionato con le seguenti modalità:

 

a)      a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell’importo;

b)     in più quote successive fino al 90% dell’importo, da erogare in relazione all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

c)      a saldo, per l’importo residuo.

 

8.      L’Istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al cui al comma 7 sulla  base di richieste formulate dal soggetto beneficiario dell’agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese  dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell’uffici tecnico  del soggetto beneficiario dell’agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese  per lavori e forniture di beni per importi non inferiore a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L’erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Responsabile unico o del Soggetto responsabile dell’avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione all’Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’intervenuta positiva verifica, effettuata dal parte  del soggetto che ha effettuato l’istruttoria del patto territoriale o del contratto d’area  di cui l’intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal aggetto beneficiario del finanziamento.

9.      Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Istituto convenzionato da Responsabile unico ovvero dal Soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

10.  L’Istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile unico i il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d’area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui è resa disponibile la documentazione medesima.

11.  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d’area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

 


Art.11: Attività ispettiva e di controllo

1.      In ogni fase del procedimento il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell’esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento dell’attività di cui al  presente regolamento, può disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, sui soggetti beneficiari della agevolazioni, nonché sull’attività del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilità di cui gli articoli 6 e 7.

2.      Le attività ispettive e di controllo, nonché l’esercizio dei poteri di riallocazione delle risorse, sono esercitati in conformità dei principi stabiliti agli artt. 8 e 9  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nei successivi provvedimenti di attuazione del medesimo atto normativo, anche avvalendosi dell’attività dell’Unità di verifica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

 


Art.12: Previsione di penali e revoca delle agevolazioni

1.      Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il disciplinare di cui all’art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del responsabile unico  e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall’art. 7, comma2, l’applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo globale di cui all’art. 4.

2.      Nei casi di cui all’art. 7 comma 1 nonché nel caso di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell’applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell’ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre l’escussione della fideiussione di cui all’art. 8.

3.      Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione  del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:

 

a)      qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche,

b)     qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni material o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell’iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;

c)      nel caso di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);

d)     qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell’impresa alla regolarizzazione;

e)      qualora l’iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell’istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella dell’inizio dell’istruttoria; la revoca dell’agevolazione è parziale, nella misura del 10%, se l’iniziativa è comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell’autorizzazione.

f)       Qualora siano gravemente violate specifiche nome settoriali anche  appartenenti all’ordinamento comunitario;

g)      Qualora entro l’esercizio successivo a quello di entrata a regime dell’iniziativa  agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l’entrata in funzione della stessa, si registri uno scostamento dell’obiettivo occupazionale; la revoca è totale se lo scostamento è superiore al 30% dell’obiettivo indicato e superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel contratto d’area o nel patto territoriale; la revoca è parziale ed è effettuata nella misura del 10% se lo scostamento è compreso tra il 10% e il 20% rispetto all’obiettivo indicato e nelle misura  del 20% se lo scostamento è compreso tra il 20% e il 30%.

 

4.      In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

 

 

 


Art.13: Relazioni semestrali

1.      Il Responsabile unico del contratto d’area e il Soggetto responsabile del patto territoriale predispongono relazioni sulle erogazioni concesse entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d’area e delle diverse iniziative e interventi. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rispettivamente  il 31 luglio e 31 gennaio.

 

 

 


Art.14: Disposizioni finali e transitorie

1.      La Cassa Depositi e Prestiti, fino al compimento dell’accertamento di cui all’art. 3, provvede, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207, all’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.      Nel caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano le risorse già attribuite alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali, le residue disponibilità saranno accreditate, previa autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui all’articolo 5.

3.      Le disposizioni di cui al presente regolamento s applicano ai contratti d’area e ai patti territoriali che contengono iniziative imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie, Esse si applicano altresì ai contratti d’area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate esclusivamente con risorse regionali fino all’entrata in vigore della disciplina eventualmente adottata dalle Regioni.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Roma, 31 luglio 2000-11-17

Il Ministro

VISCO

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Allegati:
1. Richiesta di erogazione da parte del soggetto beneficiario
2. Documenti da allegare alla richiesta di erogazione
3. Lettera di trasmissione del Soggetto responsabile/Responsabile unico della richiesta di erogazione
4. Schema di garanzia fidejussoria per l'anticipazione della I quota delle agevolazioni
5. Lettera di trasmissione del Sogg. Resp/Resp. Unico dell'elenco delle iniziative e degli interventi con finanziamento a carico delle risorse destinate al Patto/Contratto
6. Modello di documentazione finale dell'istruttoria predisposto dalle Società convenzionate
7. Documentazione finale di spesa
8. Dichiarazione del Soggetto beneficiario da allegare alla documentazione finale di spesa
Note