ESTENSIONE
DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ALL’AGRICOLTURA
E ALLA PESCA.
ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL
D.LVO 30 APRILE 1998 N. 173
CIPE
VISTO l’art. 2, commi 203
e seguenti, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che prevede l’attivazione
di specifici strumenti di programmazione negoziata;
VISTO l’art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che “il
CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle
imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell’acquacoltura,
e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall’art. 2, comma
203, lettera d) “patti territoriali”, lettera e) “contratto di programma”
ed f) “contratto d’area” della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
VISTA la delibera CIPE del
25 febbraio 1994 che disciplina i contratti di programma;
VISTA la delibera CIPE del
21 marzo 1997 che disciplina la programmazione negoziata;
VISTA la regolamentazione
comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato;
VISTO l’accordo per il lavoro
stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e in
particolare, il ruolo centrale che l’accordo medesimo attribuisce alla
promozione dell’occupazione da perseguire anche attraverso strumenti
innovativi a carattere negoziale;
VISTA la piattaforma programmatica
per la definizione degli interventi di politica agricola negoziale sottoscritta
dal Governo e dalla parti sociali in data 16 aprile 1998;
RITENUTO che l’estensione
al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura degli strumenti
della programmazione negoziata deve essere particolarmente finalizzata
a:
- garantire una partecipazione adeguata
e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici
che da essi derivano;
- alla partecipazione del settore agricolo
e della pesca al processo di sviluppo economico locale;
- favorire l’integrazione economica di filiera
e l’organizzazione dell’offerta;
- accrescere l’orientamento competitivo
e le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare, anche attraverso
la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al fine di produrre
miglioramenti nella bilancia commerciale;
- incentivare e salvaguardare l’occupazione
ed il lavoro nella filiera agroalimentare e della pesca, con particolare
riferimento al ricambio generazionale;
- favorire la tutela delle risorse naturali
e forestali, della biodiversità ed il mantenimento del paesaggio;
- favorire l’offerta di servizi collettivi
a beneficio di tutti gli utenti nello spazio rurale;
- incentivare l’utilizzo ai benefici energetici
delle produzioni agricole;
CONSIDERATO che, nelle more
del riadeguamento delle procedure di avviamento e finanziamento degli
strumenti di programmazione negoziata reso necessario dall’evoluzione
pratica che tali strumenti hanno avuto in sede attuativa, occorre procedere
ad alcune urgenti integrazioni e modifiche delle precedenti deliberazioni
in materia;
UDITA la proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
DELIBERA
- La disciplina dei patti territoriali e
dei contratti di programma, prevista dalle delibere CIPE del 25 febbraio
1994 e del 21 marzo 1997, è estesa alle iniziative proposte dalle imprese
agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell’acquacoltura,
ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione A e B della “Classificazione
delle attività economiche ISTAT 91”.
- Le deliberazioni di cui al precedente
punto 1 sono così modificate ed integrate:
- A) PATTI TERRITORIALI
Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo
1997: dopo la parola “agroindustria”, sono inserite le parole “agricoltura,
pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da
biomasse” e dopo la parola “servizi” sono inserite le parole “(compresi
la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers,
nonché il confezionamento, l’imballaggio, il reimballaggio, la pesatura
e la campionatura delle merci, alimentari e non)”.
Al punto 2.6 lett. a) dopo le parole
“programmazione regionale” sono aggiunte le parole “, eventualmente
anche agricola”.
Al punto 2.9 lett. b) dopo le parole
“delle amministrazioni competenti” è inserito il seguente capoverso:
“Sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi
del punto 2.3 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, pubblicato nella G.U. del 29 luglio
1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione
ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi
antecedenti tale data”.
Al punto 2.9 lett. d) dopo le parole
“del relativo investimento” sono aggiunte le seguenti parole“, e al
20% per gli interventi previsti all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173”.
Al punto 2.10 1 lett. b) secondo
capoverso le parole “di cui al decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527” sono sostituite
con le parole “previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati
dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni
e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento
(materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la pesca
e l’acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri
e delle modalità fissate, in conformità con le disposizioni comunitarie
in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero
per le politiche agricole, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente delibera”.
Al punto 2.10 1 lett. b) dopo le
parole “mediante gara.”, aggiungere il seguente capoverso: “I soggetti
convenzionati possono collaborare tra loro per l’istruttoria del patto,
individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti
dell’Amministrazione”.
B) CONTRATTI DI PROGRAMMA
La deliberazione del 25 febbraio
1994, pubblicata nella G.U. n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina
dei contratti di programma, così come integrata dal punto 4 della delibera
21 marzo 1997, è integrata come segue:
- al punto 2, lett. a), dopo la parola “dimensione”
è soppressa la parola “industriale” e sono aggiunte le parole “operanti
nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura
”;
- al punto 2, lett. b), dopo le parole “piccole
imprese” sono soppresse le parole “anche operanti in più settori” ed
aggiungere le parole “(anche sotto forma di cooperativa), operanti in
uno o più settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico);
- al punto 2, lett. c), così come integrato
dalla delibera del 21 marzo 1997, dopo le parole “rappresentanze dei
distretti industriali” sono aggiunte le parole “agricoli, agroalimentari
ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole
d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici”;
- al punto 3.2, comma 3, dopo la parola
“tecnologica” aggiungere le parole “o al Ministero per le politiche
agricole”. Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il Ministero
per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della
normativa vigente, può avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi
del piano progettuale , degli Istituti da esso vigilati”;
- al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le
parole “al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”
sono aggiunte le parole “ed al Ministero per le politiche agricole”;
- al punto 3.3, terzo trattino, dopo le
parole “in ESN” sono aggiunte le parole: “tenuto conto che nei diversi
settori l’intensità massima degli aiuti è comunque calcolata in base
alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato”;
- al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole
“al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”
sono aggiunte le parole: “ed al Ministero per le politiche agricole”;
- al punto 3.6, secondo periodo, dopo le
parole “dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” sono
aggiunte le parole: “ed al Ministero per le politiche agricole”;
- all’Allegato 1, punto 1, dopo le parole
“previa acquisizione delle specifico parere sulla localizzazione da
parte della Regione interessata” sono aggiunte le parole: “nonché sulla
compatibilità degli interventi proposti con la programmazione agricola
regionale”;
- all’Allegato 1, punto 2, nono trattino
dopo le parole “in ESN;” sono aggiunte le parole: “per il settore agricolo
le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di
intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per
le politiche agricole, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
- all’Allegato 1, punto 2, dopo le parole
“consorzi di piccole e medie imprese” sono aggiunte le parole: “, così
come previsti nel punto 2 lettera b) della delibera,”.
C) CONTRATTI D’AREA
Al punto 3.1 dopo la parola “agroindustria”
sono aggiunte le parole: “produzione di energia termica o elettrica
da biomasse”; dopo la parola “servizi” inserire le parole “(compresi
la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers,
nonché il confezionamento, l’imballaggio, il reimballaggio, la pesatura
e la campionatura delle merci, alimentari e non)”.
Al punto 3.2 primo capoverso dopo
le parole: “da gravi crisi occupazionali” inserire le seguenti parola”
accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale d’intesa con il Ministro dell’industria e del commercio
e dell’artigianato,”
Al punto 3.7.1 lettera a) dopo le
parole “insediamenti produttivi” sono aggiunte le parole “la disponibilità
delle aree è accertata dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato”.
Al punto 3.7.1 lettera b) della
delibera CIPE 21 marzo 1997 le parole “di cui al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n
527” sono sostituite con le parole “previsti per le iniziative imprenditoriali
disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,”.
Al punto 3.7.1, ultimo comma, le
parole “accerta la sussistenza dei predetti requisiti” sono sostituite
dalle parole “acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza
dei predetti requisiti ed accertata la disponibilità”.
- Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a redigere il
testo unificato delle deliberazioni a carattere normativo, finora adottate,
in materia di programmazione negoziata.
- L’operatività della presente
delibera, nelle parti normativamente soggette a disposizioni comunitarie,
è subordinata agli esiti della notifica alla Commissione Europea. In
attesa di tale assenso, è sospeso per un massimo di 60 giorni dalla
data della presente delibera l’accesso ai servizi di assistenza tecnica
dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l’estensione
alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente delibera
rimane comunque subordinata all’esito della citata notifica.
Roma, 11 novembre 1998
IL PRESIDENTE DELEGATO
Carlo Azeglio ciampi