CRITERI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PATTI

TERRITORIALI 

I L C I P E 

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre

1992, n. 415 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n.

488, e l'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n.96 che attribuiscono al Ministro del bilancio e della

programmazione economica il coordinamento, la

programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di

intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del

territorio nazionale; 

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio

1995, n.32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104

che definisce le aree depresse ed i diversi istituti

della programmazione negoziata; 

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.

244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 che ha

integrato il citato articolo 1, inserendo tra gli istituti

della programmazione negoziata quello dei patti

territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di

definire i contenuti generali e le modalità organizzative

ed attuative dei patti territoriali e di approvare i

singoli patti da stipulare; 

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 28 dicembre

1995, n. 549 che riserva, per la realizzazione degli

interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino

all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse

derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, della

legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.

415 e l'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.

244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; 

VISTO il medesimo articolo 1, comma 78, della citata legge

549/95 che demanda, altresì, al CIPE il compito di

stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti

territoriali delle predette risorse; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 5

giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del

Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un

impulso politico all'avvio dei patti territoriali; 

VISTE le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del

10 maggio e 20 novembre 1995 - pubblicate,

rispettivamente, nelle G.U. n. 220 del 20 settembre 1995 e

n. 47 del 26 febbraio 1996 - con le quali è stata dettata

la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati

criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento

degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di

programmazione negoziata; 

CONSIDERATA l'opportunità di integrare le disposizioni

procedurali dettate con le richiamate deliberazioni del 10

maggio e 20 novembre 1995 al fine di agevolare il percorso

di concertazione e finanziamento dei patti territoriali; 

RILEVATO il ruolo del CNEL quale sede di concertazione

complessiva fra tutte le parti sociali, anche a livello

locale; 

CONSIDERATO che la certificazione della concertazione deve

essere riferita a progetti la cui validità economica ed

immediata eseguibilità sia stata verificata da un soggetto

tecnico qualificato, selezionato dal CNEL secondo le

modalità di legge; 

RITENUTO opportuno avviare il processo attuativo dei patti

territoriali, attraverso una fase sperimentale che

consenta di verificare il concreto impatto

sull'occupazione dei progetti integrati concertati dalle

parti sociali a livello locale; 

CONSIDERATO che detta fase sperimentale deve altresì

consentire di mettere a punto strumenti di coordinamento

tra i vari livelli (Unione Europea-Stato-Regione-Enti

locali) al fine del proficuo utilizzo delle risorse

necessarie allo sviluppo dell'occupazione secondo le

potenzialità di ciascuno; 

UDITA la relazione del Ministro del bilancio e della

programmazione economica; 

D E L I B E R A 

1. Per il finanziamento dei patti territoriali è

riservata, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,

n.244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e della

legge 19 dicembre 1992, n. 488 la somma di 400 miliardi di

lire. Ulteriori risorse potranno essere destinate allo

scopo in sede di riparto da parte del CIPE delle risorse

derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del D.L. 1

luglio 1996, n. 344. 

2. Criteri

Ai fini dell'approvazione dei patti territoriali il CIPE

tiene conto dei seguenti criteri: 

a. ordine cronologico di ricevimento dei patti da parte

del Ministero del bilancio e della programmazione

economica; 

b. sussistenza di iniziative attuative di programmi di

cooperazione regionale o interregionale - con particolare

riguardo alla cooperazione Nord-Sud- a sostegno delle

attività produttive realizzate da piccole e medie imprese

ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 28

dicembre 1995, n. 549. 

c. rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui alle

delibere del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ai

vincoli fissati alla successiva lettera d. della presente

deliberazione, ponendo particolare attenzione agli

obiettivi del patto in termini di sviluppo, di

salvaguardia e creazione di nuova occupazione, al quadro

finanziario ed alla previsione di utilizzo di risorse

comunitarie; 

d. rispetto dei seguenti vincoli:

- l'utilizzo di risorse pubbliche non può essere superiore

a 100 miliardi di lire. Non concorrono a formare tale

limite gli eventuali finanziamenti per le attività di cui

alla lettera b.; concorrono invece al 50 per cento le

risorse comunitarie e quelle messe eventualmente a

disposizione da Regioni o Enti locali a valere su fondi

propri;

- gli investimenti in infrastrutture devono essere

funzionali allo sviluppo produttivo, ed il relativo costo

non deve superare il 30 per cento di quello degli

investimenti produttivi;

- le agevolazioni alle attività produttive non devono

essere superiori ai parametri fissati per le agevolazioni

ex legge 488/92 ed in linea con gli aiuti comunitari a

finalità regionale;

- gli interventi nei diversi comparti devono essere in

linea con le discipline di settore;

- la quota dei mezzi propri nelle iniziative

imprenditoriali non può essere inferiore al 30 per cento

del relativo investimento. Per la concessione dei crediti

necessari alla copertura della quota di investimenti non

garantita da risorse proprie e dal finanziamento pubblico,

le banche possono partecipare anche attraverso

l'intervento di consorzi di garanzia collettiva fidi;

- nel complesso delle iniziative imprenditoriali, gli

investimenti medi per addetto non possono essere superiori

a 500 milioni di lire;

- il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato

per le singole iniziative imprenditoriali, non può essere

inferiore al valore medio del rendistato dei sei mesi

precedenti la presentazione del patto incrementato di due

punti;

- la realizzazione complessiva del patto deve concludersi

entro 48 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale della delibera CIPE di approvazione, rispettando

le scadenze del quadro previsionale di cui al punto 3 d)

dello schema allegato alla delibera 10 maggio 1995. 

3. Procedure

Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del

10 maggio 1995, per quanto riguarda la fase di

concertazione presso il CNEL, la procedura di definizione

del patto territoriale deve attuarsi con le seguenti

modalità: 

a. i soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta

di patto territoriale accompagnata da una documentazione

di sintesi, contenente l'indicazione del territorio

interessato, degli obiettivi e dei tempi previsti di

esecuzione del patto, delle iniziative imprenditoriali e

delle infrastrutture eventualmente necessarie, nonché dei

soggetti coinvolti e degli impegni da questi assunti; 

b. l'Ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la

disponibilità alla concertazione delle parti sociali

interessate e verifica la coerenza della proposta con le

finalità di sviluppo locale proprie dei patti

territoriali; 

c. i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una

società di assistenza tecnica appositamente scelta dal

CNEL, provvedono a definire il progetto

di patto territoriale secondo lo schema allegato alla

delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei

principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di

assicurare la validità economica e l'immediata

eseguibilità dei singoli progetti componenti il patto; 

d. i soggetti promotori sottopongono il progetto

definitivo del patto all'ufficio di Presidenza del CNEL

che ne certifica l'avvenuta concertazione tra le parti

sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di

apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti

promotori e delle parti sociali; 

e. i soggetti promotori trasmettono al Ministero del

bilancio e della programmazione economica il progetto di

patto territoriale ed il relativo protocollo di intesa; 

f. il Ministero del bilancio e della programmazione

economica verifica il rispetto dei criteri di cui al

precedente punto 2 e trasmette al CIPE, per

l'approvazione, il patto territoriale da stipulare,

dandone informativa alle Amministrazioni interessate. 

4. Gestione degli interventi.

A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i

soggetti promotori provvedono - ove già non costituito -

alla costituzione del soggetto responsabile del patto.

Le risorse finanziarie, attribuite per l'attuazione del

patto stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto

beneficiario a fronte di richieste formulate dal soggetto

responsabile e dallo stesso riscontrate sulla base delle

esigenze di pagamento effettivamente maturate secondo le

seguenti modalità: 

a. una anticipazione fino al 50 per cento delle

agevolazioni previste erogata - nel caso di iniziative

imprenditoriali - a fronte di fideiussioni bancarie di

pari importo, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a

prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del

patto; 

b. in una o più rate successive fino al 90 per cento

dell'importo previsto a fronte di stati d'avanzamento

risultanti da dichiarazioni del soggetto beneficiario rese

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e convalidate

dal soggetto responsabile, verificate dal Ministero del

bilancio e della programmazione economica, attestanti

l'importo delle spese sostenute nonché la conformità dei

lavori eseguiti rispetto al progetto esecutivo del patto; 

c. il saldo del residuo 10 per cento dell'importo previsto

da erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero

del bilancio e della programmazione economica della

documentazione finale di spesa.

Le fidejussioni vengono proporzionalmente liberate

all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e

finali.

Il soggetto responsabile del patto cura tutti gli

adempimenti indispensabili per l'ottenimento di

cofinanziamenti comunitari, ove disponibili, riferendo

sulle iniziative intraprese in sede di relazione

semestrale.

Il patto dovrà prevedere apposite clausole per i casi di

recesso, di perdurante inerzia di uno o più partecipanti

al patto o comunque di comportamenti omissivi, con

l'affermazione della responsabilità per i danni causati

con l'obbligo di risarcirli. 

5. Modifiche

Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse

modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale

e temporale entro un margine di oscillazione complessivo

del 20 per cento, fermo restando l'onere complessivo a

carico dello Stato; superato tale limite, anche per uno

solo dei parametri suddetti, il patto dovrà essere

nuovamente sottoposto all'approvazione del CIPE. 

6. Sorveglianza.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica

nomina per ciascun patto approvato dal CIPE una

Commissione di monitoraggio e di vigilanza, sulla

realizzazione del patto, costituita da 5 esperti (esterni

o interni all'Amministrazione), il cui complessivo onere

di funzionamento, pari al 5 per mille dell'investimento, è

posto a carico della finanza del patto. A tal fine entro

30 giorni dalla data della presente delibera il Ministro

del bilancio e della programmazione economica con proprio

decreto individua criteri, requisiti e modalità per la

partecipazione alle predette Commissioni.

La Commissione verifica lo stato di avanzamento del patto

e riferisce al Ministero del bilancio e della

programmazione economica in merito alle verifiche

effettuate, in particolare segnalando l'esistenza dei

presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti

pubblici, qualora riscontri che l'avanzamento

nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento

degli impegni in termini di tempi di spesa e di

assorbimento della manodopera o che non siano rispettati i

criteri e le procedure di cui ai precedenti punti 2 e 4.

Il Nucleo Ispettivo per la verifica degli Investimenti

Pubblici, su incarico del Ministro del bilancio e della

programmazione economica da conferire anche su richiesta

delle predette Commissioni di vigilanza, potrà verificare

in ogni momento lo stato di attuazione delle singole

iniziative del patto. 

7. Norma finale

In connessione con il carattere sperimentale della

presente deliberazione il Ministro del bilancio e della

programmazione economica riferirà al CIPE, entro il 30

giugno 1997, sullo stato di attuazione del nuovo istituto,

segnalando le difficoltà applicative riscontrate e

proponendo eventuali modifiche e integrazioni necessarie a

migliorare l'operatività dei patti territoriali. 
 

Roma, 12 luglio 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

 
 
 
 

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