CRITERI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PATTI
I L C
I P E
VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e l'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96 che attribuiscono al Ministro del bilancio e della
programmazione economica il coordinamento, la
programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del
territorio nazionale;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n.32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104
che definisce le aree depresse ed i diversi istituti
della programmazione negoziata;
VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 che ha
integrato il citato articolo 1, inserendo tra gli istituti
della programmazione negoziata quello dei patti
territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di
definire i contenuti generali e le modalità organizzative
ed attuative dei patti territoriali e di approvare i
VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 che riserva, per la realizzazione degli
interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino
all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, della
legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415 e l'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244 convertito dalla legge 8 agosto
1995, n. 341;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 78, della citata legge
549/95 che demanda, altresì, al CIPE il compito di
stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti
territoriali delle predette risorse;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 5
giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del
Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un
impulso politico all'avvio dei patti
territoriali;
VISTE le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del
10 maggio e 20 novembre 1995 - pubblicate,
rispettivamente, nelle G.U. n. 220 del 20 settembre 1995 e
n. 47 del 26 febbraio 1996 - con le quali è stata dettata
la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati
criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento
degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di
CONSIDERATA l'opportunità di integrare le disposizioni
procedurali dettate con le richiamate deliberazioni del 10
maggio e 20 novembre 1995 al fine di agevolare il percorso
di concertazione e finanziamento
dei patti territoriali;
RILEVATO il ruolo del CNEL quale sede di concertazione
complessiva fra tutte le parti sociali, anche a livello
locale;
CONSIDERATO che la certificazione della concertazione deve
essere riferita a progetti la cui validità economica ed
immediata eseguibilità sia stata verificata da un soggetto
tecnico qualificato, selezionato dal CNEL secondo le
modalità di legge;
RITENUTO opportuno avviare il processo attuativo dei patti
territoriali, attraverso una fase sperimentale che
consenta di verificare il concreto impatto
sull'occupazione dei progetti integrati concertati dalle
parti sociali a livello locale;
CONSIDERATO che detta fase sperimentale deve altresì
consentire di mettere a punto strumenti di coordinamento
tra i vari livelli (Unione Europea-Stato-Regione-Enti
locali) al fine del proficuo utilizzo delle risorse
necessarie allo sviluppo dell'occupazione secondo le
potenzialità di ciascuno;
UDITA la relazione del Ministro del bilancio e della
D E L I
B E R A
1. Per il finanziamento dei patti territoriali è
riservata, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e della
legge 19 dicembre 1992, n. 488 la somma di 400 miliardi di
lire. Ulteriori risorse potranno essere destinate allo
scopo in sede di riparto da parte del CIPE delle risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del D.L. 1
luglio 1996, n. 344.
2. Criteri
Ai fini dell'approvazione dei patti territoriali il CIPE
tiene conto dei seguenti criteri:
a. ordine cronologico di ricevimento dei patti da parte
del Ministero del bilancio e della programmazione
economica;
b. sussistenza di iniziative attuative di programmi di
cooperazione regionale o interregionale - con particolare
riguardo alla cooperazione Nord-Sud- a sostegno delle
attività produttive realizzate da piccole e medie imprese
ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
c. rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui alle
delibere del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ai
vincoli fissati alla successiva lettera d. della presente
deliberazione, ponendo particolare attenzione agli
obiettivi del patto in termini di sviluppo, di
salvaguardia e creazione di nuova occupazione, al quadro
finanziario ed alla previsione di utilizzo di risorse
comunitarie;
d. rispetto dei seguenti vincoli:
- l'utilizzo di risorse pubbliche non può essere superiore
a 100 miliardi di lire. Non concorrono a formare tale
limite gli eventuali finanziamenti per le attività di cui
alla lettera b.; concorrono invece al 50 per cento le
risorse comunitarie e quelle messe eventualmente a
disposizione da Regioni o Enti locali a valere su fondi
propri;
- gli investimenti in infrastrutture devono essere
funzionali allo sviluppo produttivo, ed il relativo costo
non deve superare il 30 per cento di quello degli
investimenti produttivi;
- le agevolazioni alle attività produttive non devono
essere superiori ai parametri fissati per le agevolazioni
ex legge 488/92 ed in linea con gli aiuti comunitari a
finalità regionale;
- gli interventi nei diversi comparti devono essere in
linea con le discipline di settore;
- la quota dei mezzi propri nelle iniziative
imprenditoriali non può essere inferiore al 30 per cento
del relativo investimento. Per la concessione dei crediti
necessari alla copertura della quota di investimenti non
garantita da risorse proprie e dal finanziamento pubblico,
le banche possono partecipare anche attraverso
l'intervento di consorzi di garanzia collettiva fidi;
- nel complesso delle iniziative imprenditoriali, gli
investimenti medi per addetto non possono essere superiori
a 500 milioni di lire;
- il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato
per le singole iniziative imprenditoriali, non può essere
inferiore al valore medio del rendistato dei sei mesi
precedenti la presentazione del patto incrementato di due
punti;
- la realizzazione complessiva del patto deve concludersi
entro 48 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della delibera CIPE di approvazione, rispettando
le scadenze del quadro previsionale di cui al punto 3 d)
dello schema allegato alla delibera
10 maggio 1995.
3. Procedure
Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del
10 maggio 1995, per quanto riguarda la fase di
concertazione presso il CNEL, la procedura di definizione
del patto territoriale deve attuarsi con le seguenti
modalità:
a. i soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta
di patto territoriale accompagnata da una documentazione
di sintesi, contenente l'indicazione del territorio
interessato, degli obiettivi e dei tempi previsti di
esecuzione del patto, delle iniziative imprenditoriali e
delle infrastrutture eventualmente necessarie, nonché dei
soggetti coinvolti e degli impegni
da questi assunti;
b. l'Ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la
disponibilità alla concertazione delle parti sociali
interessate e verifica la coerenza della proposta con le
finalità di sviluppo locale proprie dei patti
c. i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una
società di assistenza tecnica appositamente scelta dal
CNEL, provvedono a definire il progetto
di patto territoriale secondo lo schema allegato alla
delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei
principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di
assicurare la validità economica e l'immediata
eseguibilità dei singoli progetti
componenti il patto;
d. i soggetti promotori sottopongono il progetto
definitivo del patto all'ufficio di Presidenza del CNEL
che ne certifica l'avvenuta concertazione tra le parti
sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di
apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti
promotori e delle parti sociali;
e. i soggetti promotori trasmettono al Ministero del
bilancio e della programmazione economica il progetto di
patto territoriale ed il relativo
protocollo di intesa;
f. il Ministero del bilancio e della programmazione
economica verifica il rispetto dei criteri di cui al
precedente punto 2 e trasmette al CIPE, per
l'approvazione, il patto territoriale da stipulare,
dandone informativa alle Amministrazioni
interessate.
4. Gestione degli interventi.
A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i
soggetti promotori provvedono - ove già non costituito -
alla costituzione del soggetto responsabile del patto.
Le risorse finanziarie, attribuite per l'attuazione del
patto stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto
beneficiario a fronte di richieste formulate dal soggetto
responsabile e dallo stesso riscontrate sulla base delle
esigenze di pagamento effettivamente maturate secondo le
seguenti modalità:
a. una anticipazione fino al 50 per cento delle
agevolazioni previste erogata - nel caso di iniziative
imprenditoriali - a fronte di fideiussioni bancarie di
pari importo, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a
prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del
patto;
b. in una o più rate successive fino al 90 per cento
dell'importo previsto a fronte di stati d'avanzamento
risultanti da dichiarazioni del soggetto beneficiario rese
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e convalidate
dal soggetto responsabile, verificate dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica, attestanti
l'importo delle spese sostenute nonché la conformità dei
lavori eseguiti rispetto al progetto
esecutivo del patto;
c. il saldo del residuo 10 per cento dell'importo previsto
da erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero
del bilancio e della programmazione economica della
documentazione finale di spesa.
Le fidejussioni vengono proporzionalmente liberate
all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e
finali.
Il soggetto responsabile del patto cura tutti gli
adempimenti indispensabili per l'ottenimento di
cofinanziamenti comunitari, ove disponibili, riferendo
sulle iniziative intraprese in sede di relazione
semestrale.
Il patto dovrà prevedere apposite clausole per i casi di
recesso, di perdurante inerzia di uno o più partecipanti
al patto o comunque di comportamenti omissivi, con
l'affermazione della responsabilità per i danni causati
con l'obbligo di risarcirli.
5. Modifiche
Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse
modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale
e temporale entro un margine di oscillazione complessivo
del 20 per cento, fermo restando l'onere complessivo a
carico dello Stato; superato tale limite, anche per uno
solo dei parametri suddetti, il patto dovrà essere
nuovamente sottoposto all'approvazione
del CIPE.
6. Sorveglianza.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica
nomina per ciascun patto approvato dal CIPE una
Commissione di monitoraggio e di vigilanza, sulla
realizzazione del patto, costituita da 5 esperti (esterni
o interni all'Amministrazione), il cui complessivo onere
di funzionamento, pari al 5 per mille dell'investimento, è
posto a carico della finanza del patto. A tal fine entro
30 giorni dalla data della presente delibera il Ministro
del bilancio e della programmazione economica con proprio
decreto individua criteri, requisiti e modalità per la
partecipazione alle predette Commissioni.
La Commissione verifica lo stato di avanzamento del patto
e riferisce al Ministero del bilancio e della
programmazione economica in merito alle verifiche
effettuate, in particolare segnalando l'esistenza dei
presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti
pubblici, qualora riscontri che l'avanzamento
nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento
degli impegni in termini di tempi di spesa e di
assorbimento della manodopera o che non siano rispettati i
criteri e le procedure di cui ai precedenti punti 2 e 4.
Il Nucleo Ispettivo per la verifica degli Investimenti
Pubblici, su incarico del Ministro del bilancio e della
programmazione economica da conferire anche su richiesta
delle predette Commissioni di vigilanza, potrà verificare
in ogni momento lo stato di attuazione delle singole
iniziative del patto.
7. Norma finale
In connessione con il carattere sperimentale della
presente deliberazione il Ministro del bilancio e della
programmazione economica riferirà al CIPE, entro il 30
giugno 1997, sullo stato di attuazione del nuovo istituto,
segnalando le difficoltà applicative riscontrate e
proponendo eventuali modifiche e integrazioni necessarie a
migliorare l'operatività dei patti
territoriali.
Roma, 12 luglio 1996
IL PRESIDENTE DELEGATO
Carlo Azeglio Ciampi
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