DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
IL CIPE
VISTO l'articolo
2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge 28 dicembre
1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono
una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività
decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie,
prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione
negoziata quali: intese istituzionali di programma, accordi di programma
quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area,
che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle Province autonome,
nonché degli Enti locali;
RITENUTO che gli
interventi di cui al comma 208 del medesimo articolo, concernenti le
modalità per l’individuazione, da parte del CIPE, delle aree nelle quali
sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti
in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività,
debbono essere definiti alla luce delle intese che verranno raggiunte
in sede comunitaria;
VISTO l’articolo
1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa che prevede:
a) all’articolo 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali la potestà e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni amministrative relativamente agli interessi ed allo sviluppo del territorio regionale e delle comunità locali;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera c, il coordinamento, in sede regionale, delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali, regione ed amministrazione centrale;
c) all’articolo
4, commi 3 e 4, lettera c, l’individuazione della regione come momento
decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità,
efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa;
VISTA la comunicazione
della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l’ambito e
gli obiettivi del patto europeo di fiducia sull’occupazione, proponendo
un impulso politico all’avvio dei patti territoriali;
CONSIDERATO che la citata disciplina normativa ha innovato profondamente l'assetto precedente, caratterizzandosi per due specifici elementi:
a) possibilità di applicare gli strumenti negoziali su tutto il territorio nazionale, ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse;
b) possibilità
di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, anche al
di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti
in ragione delle concrete necessità;
RITENUTO che il
nuovo assetto intende favorire la più estesa applicazione degli istituti
negoziali - anche attraverso i processi di concertazione tra le forze
sociali favoriti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- in vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche
di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive
di sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione
delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica
e privata;
CONSIDERATO che
l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale deve
essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo,
Regioni e Province autonome, tale da consentire che le politiche di
intervento dirette di tali soggetti e quelle autonomamente decise da
altri soggetti pubblici o privati siano orientate verso una efficace
realizzazione di interventi complessi da attuarsi mediante tipologie
negoziali che, pur distinguendosi per le diverse ricadute territoriali
e per i differenti soggetti intervenienti, siano considerate come un
complesso unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli
ad una nuova crescita economica e occupazionale;
CONSIDERATO il
ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del territorio assegnato
dalla legge all'intesa istituzionale di programma che può quindi essere
considerata come il momento di raccordo delle varie tipologie negoziali
poste in essere nell'ambito regionale;
RITENUTO, peraltro,
che l'armonizzazione tra i diversi strumenti negoziali possa realizzarsi
gradualmente senza che il mancato avvio di alcuni precluda l'attivazione
degli altri;
CONSIDERATO che
la legge demanda al CIPE l'approvazione delle singole intese istituzionali
di programma nonché la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento
dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d'area;
CONSIDERATO che
l'attivazione delle intese istituzionali di programma e dei conseguenti
accordi di programma quadro presuppone una specifica attività ricognitiva,
funzionale anche a quanto disposto dai commi 96 e seguenti dell'articolo
2 della citata legge n. 662/96, in materia di riprogrammazione delle
risorse, con particolare riferimento alla loro utilizzazione con gli
strumenti della programmazione negoziata;
CONSIDERATO, altresì,
che ai patti territoriali ed ai contratti d'area si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni previste dalla legge per l'accordo di programma
quadro;
VISTO l'Accordo
per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti
sociali e, in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo
attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso
strumenti innovativi a carattere negoziale;
CONSIDERATO che
il predetto Accordo per il lavoro assegna, in particolare, al patto
territoriale ed al contratto d'area una funzione trainante per l'occupazione
attraverso lo sviluppo e la modernizzazione del sistema produttivo,
la semplificazione amministrativa, la formazione dei giovani, l'adozione
di modalità flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata
agli accordi tra le parti sociali;
RITENUTO che in
relazione alla necessità di assicurare in tutte le aree del paese le
più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attrazione di investimenti,
siano auspicabili in alcuni territori, misure straordinarie in tema
di ordine e sicurezza e considerato che a tal fine sia auspicabile che
agli strumenti della programmazione negoziata si accompagnino protocolli
d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di cooperazione
operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli
obiettivi;
VISTE le precedenti
deliberazioni con le quali sono state disciplinate le modalità di approvazione
dei contratti di programma e dei patti territoriali;
RITENUTO opportuno
adottare per i patti territoriali una disciplina unitaria sostitutiva
di tutte le precedenti disposizioni, per l’intesa istituzionale e per
i contratti d’area una nuova disciplina, per i contratti di programma
integrare il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti confermando
la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994 (Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994);
VISTI i pareri
espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, rispettivamente, in data 19 e 20 marzo 1997
ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome espresso in data 20 marzo 1997;
UDITA la proposta
del Ministro del bilancio e della programmazione economica
DELIBERA
La disciplina delle
intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti
d'area e dei contratti di programma è regolata come segue.
1) INTESA ISTITUZIONALE
DI PROGRAMMA
1.1 Finalità e oggetto
L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l’ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.
Oggetto dell'intesa
è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano pluriennale
di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi
nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel quadro
della programmazione statale e regionale.
1.2 Soggetti
Soggetti dell'intesa
istituzionale di programma sono il Governo, le Giunte delle Regioni
e delle Province autonome.
1.3 Modalità attuative
Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d’intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell’intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera.
Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:
a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all’articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 662/96;
b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c, comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/1996;
c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;
d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della Regione o della Provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell’intesa medesima.
L'intesa deve essere
approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri
un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.
2.1. Finalità e oggetto
Il patto territoriale,
che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti
rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per l'attuazione
di un programma di interventi nei settori dell’industria, agroindustria,
servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro
integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi
di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili
con uno sviluppo ecosostenibile.
I patti territoriali
possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando
che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli
attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle
rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato di Roma.
2.3 Soggetti promotori
Il patto territoriale può essere promosso da:
a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
d) soggetti privati.
Dell’iniziativa
è data comunicazione alla Regione interessata.
2.4 Soggetti sottoscrittori
Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:
a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
b) soggetti privati.
Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) da banche e da finanziarie regionali;
c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La Regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali
e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare,
a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione
ed accelerazione procedimentale.
2.5. Soggetto responsabile
Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.
Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:
• rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
• attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
• attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
• assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
• verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
• verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
• promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
• assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
Il soggetto responsabile
presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica
ed alla Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell’intesa
di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale
sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati
e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono
indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente
dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti
dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.
2.6 Contenuto
Il patto territoriale deve indicare:
a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;
b) il soggetto responsabile;
c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;
d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.
Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.
Al fine di conseguire
gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti
potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto,
specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente
preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2.7 Protocolli aggiuntivi
Il patto territoriale
può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori
iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti
di cui al punto 2.10.1.
2.8 Accordo fra i soggetti pubblici
Per l’attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma 203 del predetto art. 2 - in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l’altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti
dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere
di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti,
gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
2.9 Finanziamenti
a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.
b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti.
c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).
d) La quota dei
mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore
al 30% del relativo investimento.
2.10 Procedure
Le procedure per
l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle
seguenti fasi:
2.10.1 Attivazione
Requisiti per l'attivazione sono:
a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d’intesa;
b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.
I soggetti di cui
ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio
e della programmazione economica assistenza nell’approntamento di elementi
utili a documentare i requisiti di cui alla lettera b). Il Ministero
del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi,
fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e
l’operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata
la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei
requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi
entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della Regione interessata
qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica
la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse
occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo
Ministero approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto
da stipulare.
2.10.2 Sottoscrizione
Il patto territoriale
è stipulato entro 60 giorni dall’emanazione del decreto di cui al punto
2.10.1.
2.11 Erogazioni
Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l’elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.
Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La Cassa depositi
e prestiti entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti
titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti,
ai sensi del comma 207 dell’articolo 2 della legge 662/96, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con
il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari
con la Cassa depositi e prestiti.
3) CONTRATTI D'AREA
3.1 Finalità ed oggetto
Il contratto d'area
è espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo
strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico
favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla
creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria,
servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa
ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica
e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso
al credito particolarmente favorevoli.
In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d'area devono essere interessati da gravi crisi occupazionali e ricadere nell'ambito:
a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché di quelle individuate con Decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
b) di aree di sviluppo
industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di
cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi
dell'articolo 32 della legge n. 219/1981.
3.3 Soggetti promotori
L'iniziativa del
contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori
e dei datori di lavoro ed è comunicata alle Regioni interessate.
3.4 Soggetti sottoscrittori
Il contratto d’area
è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali
interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali
titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari
come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto
d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche
economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri
operatori finanziari.
3.5 Responsabile unico
Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.
Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.
3.6 Contenuto del contratto d'area
Il contratto d'area deve indicare:
a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;
b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;
d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.
Il contratto d'area deve altresì contenere:
• un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;
• un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto, definito secondo le modalità di cui al successivo punto 3.9.
Al fine di conseguire
gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza ai contratti
d’area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di
contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente
preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
3.7 Procedure
3.7.1. Attivazione
Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:
a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell’area e dell'intera Regione.
I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione.
c) Un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione - provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.
3.7.2 Sottoscrizione
Il contratto d'area
è stipulato, entro 60 giorni dall’accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui al punto 3.7.1.
3.8 Protocolli aggiuntivi
Il contratto d'area
può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori
iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti
di cui al punto 3.7.1.
3.9 Accordo fra le amministrazioni
Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal contratto d'area;
c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
Le Amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare,
tra l'altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione
e con le disponibilità di risorse statali e regionali.
3.10 Erogazioni
Il responsabile
unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione
del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l'elenco
degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche
occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate
dal CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive
istruttorie. Sono a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni
stipulate dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.
La Cassa depositi e prestiti, entro 30 giorni dalla ricezione, dispone
in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione
degli importi dovuti ai sensi del comma 207 art. 2 legge 662/96 secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari
con la Cassa depositi e prestiti.
4) CONTRATTI DI
PROGRAMMA
Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di programma è integrato come segue:
c) rappresentanze
di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di organici
piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che
potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione
consortile.
5) FINANZIAMENTO
Per il finanziamento
dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma
il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti
istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale
sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.
6) NORME FINALI
Dal momento dell’attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata.
Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, per le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei Conti.
Le disposizioni
della presente deliberazione si applicano alle Regioni a statuto speciale
ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili
con le norme dei rispettivi ordinamenti.
Roma, lì 21 marzo 1997
IL PRESIDENTE DELEGATO
Carlo Azeglio Ciampi