Speciale Finanziaria: Art.2 -
Razionalizzazione della spesa / Lavoro, servizi all'impiego e ammortizzatori
sociali / Commi 203 - 215
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie
a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome
nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi
così definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione
di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle
provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla
base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili,
dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per
la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune
o funzionalmente collegati;
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso
dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale
di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi
di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma
quadro indica in particolare:
1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività
ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto
cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie
di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio
e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti
che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti
in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando
le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione
di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f),
determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente
e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c),
relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi
imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi
lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze
dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti
interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare
lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti,
nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree
di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo I del Regolamento Cee n. 2052/88, nonché
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione
di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse
private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti
d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi
previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f)
del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata
su proposta del ministro del Bilancio e della programmazione economica,
approva le intese istituzionali di programma.
206. Il Cipe, con le procedure di cui al comma 205 e sentite
le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei
contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area
e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse;
può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione
programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione,
di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse, il Cipe determina le quote da riservare per
i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina
stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa
attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero del Tesoro, sono trasferite alla Cassa
depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari.
Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla
Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso
ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
208. Il Cipe, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione
europea, con deliberazione adottata su proposta del ministro del Bilancio
e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della
proposta:
a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo
1 del Regolamento Cee n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate
da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse
agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività
produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree
sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza
alle finalità della dotazione infrastrutturale;
b) definisce le attività ammesse alla incentivazione
fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali;
c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti
temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente
nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte
sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni
anche parziali per le minori entrate regionali;
d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione
e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità
delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti
ammissibili;
e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività
di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella
di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività
delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai
fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis),
e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo
8 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le
delibere del Cipe di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere
modificative da adottarsi dal Cipe con le modalità del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal
1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto,
per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito
di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente
al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno
cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle
corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore,
per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì
riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita
Iva. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di
cui all'obiettivo 1 del Regolamento Cee n. 2052/88, e successive modificazioni,
le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività
e per i cinque successivi .
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti
che:
a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la
prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non
in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a)
e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica
e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata
e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico
del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della
progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione
o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è
assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento
Cee n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative
produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite
in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle
stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta
di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato
dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura
non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali
alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite
in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote
di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi né
per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono
cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente
articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal l° gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione
dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei
criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque
validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti
di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel
ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere,
per il personale dirigente già iscritto all'Inpdai, l'iscrizione
presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3
punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989. |