IMPOSTAZIONE E SVILUPPO DI UN PATTO TERRITORIALE:
LA PROCEDURA IN DETTAGLIO

 

PROCEDURA

PROCESSO

AZIONI

PRODOTTI

TEMPI (MESI)

Attivazione

Avvio dell'iniziativa da parte di uno dei soggetti promotori (in genere un sindaco).
  • Promozione e sensibilizzazione attraverso seminari informativi sul quadro normativo e sulle opportunità (SCHEDA 1)

Scheda informativa sull'opportunità di iniziative di sviluppo locale

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  Prima riunione con il convolgimento di altri sindaci per valutare la fattibilità dell'iniziativa.
  • Illustrazione dell'iter e delle condizioni per l'avvio della iniziativa
  • Guida ai patti territroriali
  • Analisi della sussistenza dei requisiti (SCHEDA 3)
 

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  Estensione della concertazione alle altre forze sociali
  • Coinvolgimento di altri soggetti:
  • Organizzazioni sindacali,
  • Associazioni imprenditoriali e di categoria,
  • amministrazioni comunali ed enti pubblici locali,
  • istituti di credito e finanziari
  • avvio della concertazione tra le parti sociali.
  • prima definizione dell'area territoriale del patto
  • Costituzione degli organismi: Comitato dei promotori, segreteria tecnica.
  • Calendario degli incontri

Adesioni al Patto

 

 

 

 

 

verbali degli incontri

delimitazione territoriale

assegnazione di compiti specifici

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Concertazione

Definizione degli obiettivi prioritari del Patto
  • Analisi dello scenario socio-economico, e degli assi prioritari dello sviluppo locale
  • concertazione tra le forze sociali ed approvazione degli obiettivi prioritari di sviluppo per l'area del patto
  • definizione dell'area del patto e dei soggetti promotori (successive adesioni al patto costituiranno soggetti sottoscrittori)
  • produzione ed approvazione di un documento preliminare di concertazione

documento di analisi del contesto socio-economico

documento su obiettivi prioritari di sviluppo

consolidamento area del Patto

 

primo documento di concertazione

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Protocollo di intesa

Struttura del Programma Operativo per lo Sviluppo Locale (POSL)
  • identificazione dei sottoprogrammi, Misure e Azioni specifiche da promuovere
  • individuazione della eleggibilità ai Fondi Strutturali

documento programmatico per lo sviluppo dell'area

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  Definizione degli impegni da parte delle forze sociali
  • Incontri specifici tra le parti sociali su tavoli di concertazione separati per definire gli impegni da assumere nella sottoscrizione del Patto

verbali degli incontri

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  Pubblicizzazione e raccolta delle idee-progetto attraverso una scheda sisntetica
  • predisposzione della scheda per la raccolta delle idee-progetto in base al POSL
  • Pubblicizzazione e sensibilizzazione degli imprenditori
  • Realizzazione di sportelli informativi per la redazione e la raccolta delle schede progetto
  • Elaborazione ed aggregazione delle iniziative progettuali per settore di intervento in base agli obiettivi del Patto
  • Selezione e integrazione dei progetti presentati

form di scheda per le idee progetto

 

 

 

 

 

documento sulle iniziative progettuali proposte nel patto

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  Analisi delle dotazioni infrastrutturali funzionali alla realizzazione del programma di intervento
  • Elaborazione e integrazione delle proposte di interventi infrastrutturali da parte delle Amministrazioni, in relazione ai sottoprogrammi e misure previste nel patto.

documento sulle infrastrutture funzionali allo sviluppo dei progetti

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  Predisposizione del protocollo di intesa
  • Raccolta di tutti gli atti e i verbali che testimoniano della avvenuta concertazione tra le parti sociali
  • Redazione del documento strategico per il Patto Territoriale

 

 

 

documento del protocollo di intesa

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  Firma del protocolo di intesa
  • Presentazione pubblica e sottoscrizione del protocollo di intesa da parte di tutti i promotori del Patto

Seminari informativi

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  Scelta della società di assistenza tecnica ed amministrativa
  • Promozione dei servizi resi dalla società di assistenza
 

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Assistenza

Inoltro al Ministero del Bilancio del protocollo di intesa e della richiesta di assistenza tecnica ed amministrativa da parte di una società convenzionata
  • La società convenzionata nello svolgimento dell'incarico deve provvedere ad assicurare la fattibilità tecnica e l'integrazione di ciascuna inziativa progettuale nell'ambito degli obiettivi del patto (SCHEDA 4)
 

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  predisposizione del programma operativo
  • La società di assistenza tecnico-amministrativa predispone il Programma operativo contenente attività e tempi necessari per definire il documento del Patto Territoriale;

Piano Operativo per le fasi successive di dettaglio sul documento di Patto

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  costituzione del Comitato di Verifica e Controllo (CVC)
  • Costituzione del CVC composto da un rappresentante del Ministero del bilancio, un rappresentante dei soggetti promotori e un rappresentante della società di assistenza tecnica e amministrativo del Patto;
 

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  approvazione da parte del CVC del programma operativo
  • approvazione del programma operativo e verifiche ogni 15 gg dello svolgimento delle attività
 

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Progettazione

avvio della fase di predisposizione del documento finale del Patto Territoriale
  • espletamento della concertazione fra le parti sociali
  • analisi di fattibilità delle singole iniziative progettuali (selezione e istruzione)
  • individuazione della società convenzionata per l'istruttoria delle singole iniziative progettuali ammesse al Patto
  • redazione della scheda-progetto utilizzando le schede tipo della 488/92 (SCHEDA 6)
  • accertamento della fattibilità e bancabilità dei progetti
  • coinvolgimento della Regione,
  • definizione del soggetto responsabile
  • accertamento della disponibilità di risorse finanziarie a valere anche su altri fondi oltre che su quelli del CIPE
  • raccolta ed organizzazione di tutti gli atti e le deliberazioni necessarie per la realizzazione degli interventi
  • predisposizione di protocolli aggiuntivi:
  • Protocollo sul lavoro e le relazioni industriali (tra imprenditori e sindacati)
  • Protocollo amministrativo (tra Amministrazioni ed enti pubblici) punto 2.8 delibera CIPE 21.3.97
  • Protocollo finanziario (tra gli istituti di credito e finanziari)
  • Protocollo per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tra Ministero degli Interni, Prefettura e soggetti promotori)
  • verbali degli incontri
  •  

    • fattibilità tecnica progetti

     

     

     

    • schede per l'istruttoria progetti
    • istruttoria sulla bancabilità dei progetti
    • soggetto responsabile
    • accertamento eleggibilità progetti altre risorse FS
    • documenti fattibilità amministrativa
    • protocollo di intesa

     

     

    • protocollo di intesa (necessario)
    • protocollo di intesa
    • protocollo di intesa (necessario)

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      redazione del documento finale del Patto Territoriale ed inoltro al Ministero del Bilancio
    • Predisposizione del documento finale del Patto territoriale
  • Documento finale del Patto con tutti gli allegati
  • 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12

    verifica Ministero

    Verifica ed approvazione da parte Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e graduatoria    

    approvazione/decreto

    emanazione di un decreto di approvazione da parte del Ministero del Bilancio;      

    Sottoscrizione

  • stipula del Patto territoriale presso il Ministero del Bilancio
  •      
     
  • Trasmissione degli atti alla Cassa Depositi e Prestiti che dispone le erogazioni secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale.
  •      

     

     

     

     SCHEDA 1

    INQUADRAMENTO NORMATIVO

     

    L’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (SCHEDA 5) dispone che "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonchè degli enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi" facenti capo alle seguenti tipologie:

    demandando al CIPE l’approvazione delle intese istituzionali di programma e la disciplina per l’approvazione e il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d’area.

    In particolare, il citato comma 203 al punto d) definisce quanto segue:

    d) "Patto Territoriale", come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;".

    I contenuti di un patto territoriale sono quindi gli stessi referenziati alla lettera c) relativamente all’accordo di programma quadro e sono i seguenti:

    le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;

  • i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi;
  • gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  • le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo,
  • gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
  • procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo;
  • le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati,
  • le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
  • La deliberazione CIPE del 21 marzo 97 (GURI 8.5.97) adotta per i patti territoriali una disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, per l’intesa istituzionale e per i contratti d’area una nuova disciplina e per i contratti di programma integra il dispositivo già previsto.

    Al punto 2 della citata delibera del CIPE i patti territoriali vengono disciplinati indicando: finalità e soggetto, aree territoriali, soggetti promotori, sottoscrittori e soggetto responsabile, contenuto, protocolli aggiuntivi, accordo fra i soggetti pubblici, finanziamenti, procedure ed erogazioni.

    Nell’ambito delle procedure, al punto 2.10, comma 3, viene disposto che "il Ministero del Bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l’operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto".

    Il CIPE pubblica sulla G.U. del 7.1.98 e del 3.2.98 l’elenco di 26 società convenzionate con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, a cui i soggetti promotori di Patti Territoriali possono richiedere, senza alcun onere, supporto ed assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di Patti Territoriali.

     

     

     

     

     

    SCHEDA 3

    I requisiti essenziali

    Tra le principali caratteristiche che devono emergere chiaramente nella formulazione di un patto territoriale bisogna porre particolare attenzione su alcune linee guida e principi ispiratori che stanno alla base della normativa e ne costituiscono i requisiti essenziali.

    La dimensione

    La concertazione non deve essere vissuta come una forma di neocorporativismo dello sviluppo che richiede invece un notevole apporto anche culturale sul versante amministrativo e politico della realtà territoriale.

    Gli enti locali sono chiamati, come gli altri sottoscrittori, ad assumersi impegni di vitale importanza per la riuscita del progetto di sviluppo locale, curando di non perderne l’opportunità perseguendo logiche difformi da quella dello sviluppo integrato delle peculiari vocazioni imprenditoriali e produttive dell’area del Patto.

    Tra le difficoltà più spesso incontrate ci sono quelle legate a fenomeni di concorrenza tra enti locali e forze sociali su chi governa e promuove l’iniziativa del patto, assicurandosi in questo modo una paternità non solo politica ma anche produttiva del rilancio economico del territorio. Il patto si deve muovere su logiche poliarchiche e deve avere alla base la determinazione alla mediazione tra gli interessi particolari di ciascuna classe politica o categoria produttiva assecondando, al tempo stesso, quelle che sono le iniziative che mostrano migliore cantierabilità, tempi modesti di realizzazione, aumenti occupazionali e miglioramento della qualità della vita delle popolazioni dell’area del Patto.

    Altre difficoltà sono invece legate alla concorrenza tra "grandi e piccoli" soggetti delle rappresentanze delle forze sociali.

    Non deve essere sottovalutata la enorme proliferazione di Patti Territoriali che si sta avendo in questo periodo (circa 70 sono i patti territoriali inoltrati al Ministero del bilancio negli ultimi mesi del 97) che sicuramente porta ad una maggiore attenzione nella selezione delle iniziative proposte a livello dell’amministrazione centrale e impone pertanto il raggiungimento di un documento programmatico del Patto territoriale che sia esaustivo, ben strutturato e capace di far emergere adeguatamente lo sforzo progettuale e la capacità organizzativa e finanziaria dei proponenti in linea con gli obiettivi prioritari di sviluppo dell’area del Patto.

    La procedura

    L’avvio della procedura di un Patto Territoriale richiede sempre un "motore locale", ovvero soggetti che localmente si fanno carico e quindi promotori dell’iniziativa e sono disponibili a mettere in campo le risorse organizzative necessarie. Il protagonismo di tali attori locali è condizione necessaria per il successo di questa iniziativa.

    L’avvio di un tavolo preliminare di concertazione per il necessario confronto con le forze sociali e le istituzioni locali rappresenta il secondo momento significativo di un patto territoriale. Al cosiddetto tavolo di concertazione vengono composti gli interessi delle parti e convenuta una gerarchia e selezione di interessi sui quali far convergere i successivi approfondimenti per la predisposizione del Patto territoriale.

    In questa sede viene normalmente definita la delimitazione territoriale iniziale (salvo ampliamenti che dovessero verificarsi nel corso della concertazione) che deve avere i requisiti di "omogeneità" per le caratteristiche socioeconomiche del territorio, vengono identificate le priorità degli obiettivi di sviluppo e indicati gli impegni che le parti si troveranno ad assumere per assicurare il successo del progetto di sviluppo locale.

    In una fase successiva si provvede, in genere, a dare la giusta risonanza e pubblicità all’iniziativa in modo da potenziare e far convergere gli interessi dei singoli e delle categorie produttive verso il progetto comune di sviluppo. Deve essere favorita la più ampia partecipazione di tutte le parti sociali in grado di contribuire al successo del Patto Territoriale.

    E’ in questa fase che vengono raccolte le iniziative progettuali (o idee-progetto) che devono confluire in modo integrato nel Patto Territoriale unitamente ai progetti di infrastrutturazione da parte degli enti locali finalizzati esclusivamente al progetto di Patto.

    Le iniziative proposte dalle parti sociali e dalle imprese vengono selezionate, istruite in modo da assicurarne la bancabilità e la fattibilità tecnica ed amministrativa e viene redatto un completo piano di sviluppo con l’indicazione precisa di tempi e costi per il raggiungimento degli obiettivi del patto.

    Il documento finale viene inoltrato agli uffici competenti del Ministero del bilancio per l’approvazione.

    Con la pubblicazione sulla G.U. del 7.1.98 e del 3.2.98 da parte del CIPE dell’elenco di 26 società convenzionate con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3, del punto 2.10.1 della delibera CIPE del 21.3.97, i soggetti promotori di Patti Territoriali possono richiedere, senza alcun onere, di avvalersi di strutture qualificate per l’assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di Patti Territoriali.

    Gli adempimenti procedurali relativi ai patti territoriali, con questa innovazione, risultano i seguenti:

    1) avvio dell’iniziativa da parte di alcuni soggetti promotori che provvedono ad allargare il confronto sui presupposti esistenti e sull’opportunità di varare una iniziativa di Patto Territoriale;

    2) allargamento del dibattito ad altri soggetti rappresentanti sia degli enti locali sia delle forze sociali ed avvio della fase preliminare di concertazione;

    3) individuazione delle idee-forza e della gerarchia e selezione degli interessi per fissare gli obiettivi prioritari alla base del Patto Territoriale con la raccolta dei progetti imprenditoriali e la prima definizione degli impegni dei sottoscrittori il Patto;

    4) individuazione della società che fornirà i servizi di assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione del Patto Territoriale tra quelle iscritte nell’apposito albo del Ministero del Bilancio

    5) firma del protocollo di intesa da parte dei soggetti promotori ed inoltro agli organi competenti del Ministero del bilancio unitamente alla richiesta di assistenza da parte della società della quale i promotori intendono avvalersi per il necessario supporto tecnico nelle successive fasi di sviluppo del Patto Territoriale.

    6) predisposizione di un programma operativo da parte della società di accompagnamento contenente attività e tempi necessari per la definizione puntuale del documento programmatico del Patto Territoriale;

    7) costituzione del Comitato di Verifica e Controllo (CVC) composto da un rappresentante del Ministero del bilancio, un rappresentante dei soggetti promotori e un rappresentante della società che effettua l’accompagnamento tecnico-amministrativo del Patto;

    8) approvazione da parte del CVC del programma operativo

    9) avvio della fase di predisposizione del documento finale del Patto Territoriale con: l’espletamento della concertazione fra le parti sociali, l’analisi di fattibilità delle singole iniziative progettuali, l’accertamento dei requisiti dei progetti e della loro fattibilità e bancabilità (utilizzando le schede tipo della 488/92) attraverso l’istruttoria svolta da istituti bancari convenzionati col Ministero, coinvolgimento della Regione, definizione del soggetto responsabile, accertamento della disponibilità di risorse, raccolta di tutti gli atti e i protocolli aggiuntivi necessari alla realizzazione di ogni singola iniziativa progettuale;

    10) redazione del documento finale del Patto Territoriale ed inoltro al Ministero del Bilancio

    11) approvazione da parte Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con l’emanazione di un decreto;

    12) stipula del Patto territoriale presso il Ministero del Bilancio;

    13) Trasmissione degli atti alla Cassa Depositi e Prestiti che dispone le erogazioni secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale.

    I contenuti

    Piano degli investimenti

    E’ predisposto con riferimento ai settori dell’industria, dell’agroindustria, della agricoltura, della pesca e acquacoltura, dei servizi, del turismo e delle infrastrutture ad essi strettamente connesse, in rado di favorire la creazione di nuova occupazione.

    Tutti gli interventi da attuare, compresi quelli infrastrutturali, devono essere dettagliatamente descritti.

    Il vincolo di stretta interdipendenza e funzionalità degli interventi infrastrutturali agli obiettivi dell’iniziativa è rafforzato dalla previsione di un onere complessivo non superiore al 30% delle risorse a valere sui fondi del CIPE.

    Piano finanziario

    Deve essere predisposto in modo analitico per tutti gli interventi previsti, individuandone la redditività e l’entità delle risorse necessarie, indicando le fonti di finanziamento, specificando quelle di natura pubblica, nazionale o comunitaria e l’ammontare dell’indispensabile concorso del capitale privato.

    Progettazione finanziaria

    Assume rilevanza strategica consentendo una valutazione completa ed articolata dell’investimento complessivo, individuando gli strumenti più idonei alla natura degli interventi previsti. Dato il massimale di 100 miliardi di lire utilizzabili a valere sulle risorse del CIPE, è importante bilanciare opportunamente gli investimenti privati e quelli pubblici.

    Il patto non rappresenta la soluzione a tutti i problemi strutturali di un’area. Lo strumento deve servire a innescare un processo di sviluppo.

    Quando le iniziative proposte hanno dimensione che eccede il massimo previsto per i finanziamenti è opportuno selezionare quelle da finanziare con le risorse espressamente attribuite al Patto e quelle da realizzare a latere, pur funzionalmente collegate, avvalendosi di altre forme tecniche come i contratti di programma, contratti d’area, strumenti di sostegno specifici.

    SCHEDA 4

    SERVIZI OFFERTI DALLE SOCIETA’ DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

    L’accompagnamento fornito dai soggetti abilitati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a livello nazionale si sviluppa sin dalla fase di attivazione del Patto (punto 2.10.a della delibera CIPE del 21.3.97) al termine della fase preliminare di concertazione che si conclude con un protocollo di intesa tra i soggetti promotori.

    Unitamente alla trasmissione di tale protocollo di intesa, infatti, i soggetti promotori possono richiedere, senza alcun onere, di avvalersi di una delle società abilitate a fornire assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di Patti territoriali.

    Nell’ambito di tale prestazione, le società a ciò abilitate, debbono fornire ai soggetti promotori tutte le indicazioni e gli elementi necessari ad assicurare la rispondenza del Patto Territoriale ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE ai fini del relativo finanziamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    1. corretto inquadramento programmatico del Patto Territoriale, come tale intendendosi la coerenza complessiva del Patto stesso e delle singole iniziative in esso contenute con le linee ed i metodi, anche finanziari, di attuazione della programmazione regionale;
    2. validità ed efficacia delle singole iniziative contenute nel Patto Territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale perseguiti, anche in termini di incremento complessivo dell’occupazione;
    3. coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello temporale, tra le diverse iniziative contenute nel Patto Territoriale;
    4. fattibilità giuridica ed amministrativa del Patto Territoriale, anche attraverso l’inventario di tutti gli atti e le procedure occorrenti ai fini dell’avvio, della realizzazione e della fruizione delle singole iniziative, nonchè l’individuazione di tutti i soggetti pubblici che, in quanto necessariamente coinvolti nell’attuazione del Patto, dovranno essere chiamati a sottoscriverlo una volta approvato;
    5. completezza, concretezza e coerenza dell’insieme degli impegni ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il Patto Territoriale una volta approvato;
    6. compatibilità del Patto territoriale con lo sviluppo ecosostenibile, in termini sia di salvaguardia che di valorizzazione delle risorse ambientali.

    La società che fornisce il servizio di assistenza è tenuta a predisporre un programma operativo mantenendo costanti rapporti di consultazione ed informazione con i soggetti promotori del Patto Territoriale nonchè, se espressamente autorizzata da questi, anche con i soggetti titolari dei singoli interventi contenuti nel Patto stesso, allo scopo di assicurare la migliore efficacia e integrazione dei singoli interventi proposti nel quadro complessivo di sviluppo previsto alla base del Patto.

    Per la verifica dello stato d’avanzamento del programma operativo ed il coordinato svolgimento dello stesso viene istituito un Comitato di verifica e coordinamento costituito da un rappresentante del Ministero, un rappresentante dei soggetti promotori ed un rappresentante della società di supporto alla predisposizione del Patto.

    Qualora i soggetti promotori lo richiedano, la stessa società può fornire ulteriore assistenza tecnica: alla progettazione, anche finanziaria, di interventi contenuti nel Patto, ovvero all’espletamento degli adempimenti necessari per l’affidamento di incarichi relativi alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti nel Patto. Può, inoltre, impegnarsi al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente occorrenti per la progettazione degli interventi previsti nel Patto, anche attraverso il ricorso al Fondo di rotazione per la progettualità.

    Queste ultime attività vanno separatamente disciplinate da apposite convenzioni senza alcun onere sulla finanza del Patto.

     

    Soggetti convenzionati col Min. Bilancio per l’assistenza tecnico-amministrativa ai patti

     

    SCHEDA 5

    LEGGE 662/96 (art. 2 c. 203 e seguenti)

     

    203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonchè degli enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

    a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

    b) "Intesa Istituzionale di Programma", come tale intendendosi l’accordo tra le amministrazioni centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

    c)"Accordo di Programma Quadro", come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo, 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati, 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    d) "Patto Territoriale", come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

    e) "Contratto di Programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

    f) "Contratto d’area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonchè delle aree industrializzate realizzate a norma dell’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attuazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’articolo 6, comma 9, della lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

    204. Agli interventi di cui alle lettere d) ed f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

    205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

    206. Il CIPE, come le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti d’area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

    207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti d’area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione......

    214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

     

     

    SCHEDA 6

    Legge 488/92

    Sono ammesse alle agevolazioni della legge 488 le imprese che operano nei settori estrattivo e manifatturiero o forniscono servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione, di consulenza tecnico economica, di informatica e connessi servizi di formazione professionale.

    Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento degli impianti produttivi.

    Le spese ammissibili, al netto dell’Iva, dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Unica eccezione quella relativa al suolo aziendale, alla progettazione, allo studio di fattibilità economico - finanziario ed alla valutazione di impatto ambientale.

    Spese ammissibili per le imprese manifatturiere ed estrattive:

    Spese ammissibili per le imprese fornitrici di servizi:

    Sono escluse dalle agevolazioni le spese notarili relative all’acquisto del terreno aziendale, l’acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo, le spese relative all’acquisto di scorte, quelle relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati, le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato di qualsiasi altra agevolazione, salvo il caso in cui le Amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse.

    In caso di riattivazione sono escluse le spese relative all’acquisto di insediamenti produttivi preesistenti.

    L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale rapportato all’investimento effettuato secondo percentuali che tendono a privilegiare la localizzazione degli interventi nelle aree classificate come più svantaggiate e le imprese di piccole dimensioni.

    Le percentuali vanno da un minimo del 7,5% a un massimo del 65%.

    Per le aree dell’obiettivo 1b, come la Puglia, l’agevolazione massima prevista è pari al 40% E.S.N. più 15% E.S.L.

    L’erogazione del contributo avviene in tre rate di uguale importo, disponibili a distanza di un anno, a realizzazione del 33%, del 66% e del 100% dell’investimento. Solo la prima rata può essere richiesta come anticipo, presentando una fideiussione o una polizza assicurativa a favore del Ministero.

    Per accedere alle agevolazioni della legge 488 andrà inviata entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno ad una delle banche concessionarie o a una delle società di leasing (in caso di locazione finanziaria). Entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno la banca effettuerà l’istruttoria su ciascuna domanda pervenuta e la trasmetterà al Ministero dell’Industria. La relazione contiene anche gli indicatori per le graduatorie delle iniziative ammissibili ai benefici.

    Gli indicatori, la cui importanza ai fini di un positivo esito della richiesta è fondamentale, saranno cinque e riguarderanno:

    1. il rapporto tra valore del capitale proprio investito nell’iniziativa e il valore dell’investimento complessivo;

    2. il rapporto fra numero di occupati attivati dall’iniziativa e valore dell’investimento complessivo;

    3. il rapporto fra valore dell’agevolazione massima ammissibile e valore dell’agevolazione richiesta;

    4. punteggio da uno a 10 attribuito dalla regione interessata a seconda del settore d’appartenenza dell’azienda;

    5. punteggio attribuito all’azienda in base ai miglioramenti che l’iniziativa apporta all’ambiente.

    E’ evidente che la possibilità di ottenere i benefici cresce per le iniziative che impegnano maggiori risorse finanziarie dell’impresa a fronte di un numero più elevato di addetti e per le quali viene richiesto un valore delle agevolazioni più basso rispetto a quello massimo previsto.

    Il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei valori "normalizzati" degli indicatori. Le graduatorie finali saranno pubblicate dal Ministero dell’Industria entro il 30 aprile.

     

     

     

    INDICI DI EFFICACIA TECNICA

    (CIPE 9-7-98 GU 22-8-98)

    Indice medio di profitto: media dei saggi attesi di profitto (ROI nei primi 5 anni a regime) delle singole iniziative del patto

  • Indice medio di attivazione occupazionale: rapporto tra numero complessivo di nuovi occupati a regime e totale degli investimenti
  • Indice di relazione funzionale: rapporto tra ammontare degli investimenti legati almeno ad una infrastruttura e ammontare totale degli investimenti.
  •  

     

     

    SCHEDA : Patti territoriali

     

     

    Definizione

    Il Patto Territoriale è l'accordo tra soggetti locali - imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, ecc. - per identificare obiettivi di sviluppo condivisi e realizzabili e attuare un programma di interventi produttivi e infrastrutturali tra loro integrati.
    Il Patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

     

    Aree

    Regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'UE) e del Centro-Nord (Obiettivi 2 e 5b e zone ex art. 92.3.c del Trattato).

     

    Promotori

    Enti locali, altri soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali interessate, soggetti privati (altri soggetti interessati).

     

    Ruolo Regione

    Viene comunque informata, se non rientra tra i promotori, dell'iniziativa di patto e formula parere prima dell'approvazione.

     

    Condizioni
    per l’attivazione

    Esistenza della concertazione
    Disponibilità di progetti di investimento

     

    Oggetto
    dell’agevolazione

    Progetti imprenditoriali (settori: industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, turismo e servizi) ed infrastrutture (fino ad un massimo di 30 miliardi).

     

    Procedure

    Concertazione (parti sociali, enti locali etc)
    Eventuale assistenza tecnica (finanziata dallo Stato, se autorizzata) e progettazione (da autorizzare, ma non finanziata)
    Individuazione soggetto responsabile
    Istruttoria bancaria prevalentemente secondo la procedura della legge 488
    Accertamento sussistenza requisiti e disponibilità risorse, verifica validità complessiva, acquisizione parere Regione, approvazione (Ministero)

     

    Finanziamenti CIPE

    Accordo tra soggetti pubblici
    Sottoscrizione
    Massimo 100 miliardi complessivi

     

    Agevolazioni
    progetti
    imprenditoriali

    Per le PMI: incentivi all'occupazione (art. 4 L. 449/97), credito d'imposta nel limite massimo di 180 milioni di lire nel triennio (1° ottobre 1997-31 dicembre 2000), comunque entro i limiti previsti dalla legge n. 488/92
    Incentivi territoriali (art. 7 L. 449/97) credito d'imposta commisurata agli investimenti effettuati nei 5 periodi d'imposta a decorrere da quello in cui è stipulato il patto, comunque entro i limiti previsti dalla legge 488/92
    Contributo in conto capitale nei limiti dei massimali di intensità previsti dalla legge n. 488/92

     

    Agevolazioni
    per infrastrutture

    100% dell'investimento, comunque, non superiore al 30% delle risorse destinate dal CIPE

     

    Le condizioni
    per le agevolazioni

    Mezzi propri delle imprese: minimo 30% dell'investimento

     

    Erogazioni

    Cassa depositi e prestiti

     

     

     

     

     

     

     

    Patti territoriali: Stato di attuazione

     

    Molteplici sono i Patti in corso di costruzione; di questi 54 sono in uno stato più avanzato di definizione e di formalizzazione.
    La situazione attuale dei Patti è la seguente:

     

     

    I 10 Patti Comunitari

    I PTOS assistiti dalla CE sono attualmente per l’Italia:

    Regione

    Patto

    Ob.

    Pop.

    (x1000)

    Disoc.

    Abruzzi

    Sangro Aventino

    1

    132

    10%

    Campania

    Agro Nocerino Sarnese

    1

    264

     

    Campania

    Area Nord Est Napoli

    1

    258

    55%

    EmiliaRomagna-Toscana-Umbria-Marche

     

    5b

    335

    28.8%

    Molise

    Matese

    1

    110

    20%

    Puglia

    Nord Barese

    1

    340

    25.9%

    Sardegna

    Oristano

    1

    156

    27%

    Sicilia

    Alto Belice Corleonese

    1

    120

    30%

    Sicilia

    Calatino Sud Simeto

    1

    151

    26%

    Sicilia

    Catania Zona Sud

    1

    346

    29.9%

    Pur non rientrando a pieno titolo tra le forme di programmazione negoziata regolamentate dalla normativa nazionale, sono selezionati dalla CE per la loro alta valenza in termini di lotta alla disoccupazione. Sono 60 in Europa e propongono, attraverso l’elaborazione di Piani di Azione Locale (P.A.L.), modelli innovativi di sviluppo in grado di attivare, tra l’altro, nuovi bacini occupazionali. L’UE ha riconosciuto a ciascuno dei Patti un contributo di 200.000 Ecu per le spese di asistenza tecnica, concordando parallelamente con le autorità nazionali il finanziamento di queste iniziative attraverso uno specifico Programma Operativo.

     

     

     

    Patti Territoriali - Regione Campania

    Patto di Benevento

    Comuni interessati: 5
    - Airola
    - Apice
    - Benevento
    - Faiccchio
    - Montesarchio
    Obiettivi: realizzare un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastutturali.
    Opere infrastrutturali: opere di urbanizzazione di aree interessate dai piani di insediamenti produttivi per un investimento complessivo paria 15.889 milioni di lire.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001

     

    Patto di Caserta

    Comuni interessati: 11
    - Caiazzo
    - Capua
    - Caserta
    - Castelcampagnano
    - Maddaloni
    - Marcianise
    - Parete
    - Piedimonte Matese
    - Pignataro
    - Raviscanina
    - Teverola
    Obiettivi : promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali rafforzando le filiere tipiche dell'area incentrate soprattutto nel settore agro-alimentare e calzaturiero.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001
    Interventi previsti: 27

     

    Patto del Miglio d’Oro

    Comuni interessati: 4
    - Ercolano
    - Portici
    - San Giorgio a Cremano
    - Torre del Greco
    Obiettivi: esaltare la vocazione turistica, rendendo competitiva l'offerta di beni e servizi che il territorio può proporre ai mercati internazionali mediante la qualificazione dell'intero micro-sistema territoriale.
    Opere infrastrutturali: 1 per l'acquisizione di un'area industriale, per un investimento complessivo di 20.000 milioni, di cui a carico dello Stato 7.000 milioni.Arco temporale: 1997-2001.

    Patti Territoriali - Regione Puglia

     

    Patto di Brindisi

    Comuni interessati: 10
    - Brindisi
    - Carovigno
    - Ceglie Messapica
    - Cisternino
    - Fasano
    - Francavilla Fontana
    - Latiano
    - Mesagne
    - Ostuni
    - San Pietro Vernotico
    Obiettivi: programma di interventi volti ad innescare un processo di rilancio occupazionale, economico e sociale in un ambito territoriale che, sebbene ricco di potenzialità, è investito da una gravissima crisi. In particolare il Patto è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e al potenziamento di iniziative di promozione industriale
    Opere infrastrutturali: urbanizzazione primaria di un agglomerato industriale. L'investimento complessivo è pari a 4.160 milioni.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001.
    Interventi previsti: 42 ridotti a 36 per la rinuncia di 6 imprese.

    Patto di Lecce

    Obiettivi: attuazione di una mirata politica di sviluppo incentrata nella suddivisione del territorio in sistemi produttivi locali nei confronti dei quali attivare azioni organiche di intervento volte a rafforzare il sistema manifatturiero mediante l'incentivazione industriale, l'offerta di servizi reali, la qualificazione delle risorse umane, ed il potenziamento delle infrastrutture a servizio della produzione
    Opere infrastrutturali: 5 opere relative alla viabilità, alla infrastrutturazione primaria di aree interessate da piani di insediamenti produttivi, e alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali per un investimento complessivo di 34.058 milioni di lire di cui a carico dello Stato 23.808 milioni.

     

    Patti Territoriali - Regione Calabria

    Patto di Vibo Valentia

    Comuni interessati: 21
    - Briatico
    - Brognaturo
    - Fabrizia
    - Filogaso
    - Francisa
    - Limbadi
    - Maierato
    - Mileto
    - Mongiana
    - Nardodipace
    - Nicotera
    - Ricadi
    - S. Nicola da Crissa
    - Serra San Bruno
    - Simbario
    - Spadola
    - Tropea
    - Vallelonga
    - Vibo Valenzia
    - Zambrone
    - Rombiolo
    Obiettivi: razionalizzare e incentivare attività turistiche dell'area soprattutto con interventi produttivi e infrastrutturali finalizzati al riequilibrio temporale e territoriale dei flussi turistici; sostenere le attività
    imprenditoriali, in termini di rafforzamento di quei settori che mostrano le maggiori potenzialità di crescita.
    Opere infrastrutturali: per un investimento complessivo di 17.075 milioni riguardano in modo particolare la realizzazione di un Oasi Parco, il recupero di zone di interesse archeologico e ambientale nonché
    il completamento della tangenziale di Vibo Valentia.

     

    Patti Territoriali - Regione Sicilia

     

    Patto di Caltanissetta

    Comuni interessati: 16
    - Acquaviva Platani
    - Bompensiero
    - Caltanisetta
    - Campofranco
    - Delia
    - Marianopoli
    - Milena
    - Montedoro
    - Mussomeli
    - Resuttano
    - Riesi
    - San Cataldo
    - Santa Caterina Villarmosa
    - Serradifalco
    - Sommatino
    - Sutera
    Obiettivi: operare il riequilibrio funzionale delle provincie rispetto all'intera regione; superare la crisi socio-economica con l'integrazione del Nord e del Sud della provincia in un contesto orizzontale di priorità dei settori produttivi (industria, artigianato) e dei servizi (formazione, infrastrutture, etc.); riportare a sistema sinergico le componenti fondamentali di sviluppo del territorio: istituzioni, imprese, credito, lavoro.
    Interventi previsti: 54 ridotti a 36 per la rinuncia di 18 imprese.
    Opere infrastrutturali: una rivolta alla urbanizzazione di un agglomerato industriale per un investimento complessivo di 8.000 milioni.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001

    Patto di Enna

    Comuni interessati: 7
    -Assoro
    -Centuripe
    -Enna
    -Leonforte
    -Missoria
    -Piazza Armerina
    -Regalbuto
    Obiettivi: Sviluppo integrato del territorio, legato alla volontà di autorganizzarsi nell'intento di ricostruire con il contributo positivo delle parti sociali circuiti virtuosi su un tessuto sociale economico e istituzionale bonificato.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001
    Interventi previsti: 22

     

    Patto delle Madonie

    Comuni interessati: 14
    - Alimena
    - Caltavuturo
    - Campofelice
    - Castelbuono
    - Castellana Sicula
    -Cefalù
    - Collesano
    - Cangi
    - Geraci Siculo
    - Petralia Soprana
    - Petralia Sottana
    - Polizzi
    - Valledolmo
    - Pollina
    Obiettivi: promuovere lo sviluppo locale attraverso tre tipologie di interventi rivolti essenzialmente alle attività produttive, alle infrastrutture ed alle attività di promozione per lo sviluppo locale.
    Opere infrastrutturali: 7, consistenti in interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse naturali dell'area, al restauro ed al recupero ambientale, per un investimento complessivo di 9.325 milioni.

     

    Patto di Palermo

    Comuni interessati: 4
    - Carini
    - Monreale
    - Palermo
    - Termini Imerese
    Obiettivi: promuovere lo sviluppo economico anche attraverso il superamento delle problematiche che caratterizzano il territorio sulla base di linee strategiche operative ben definite.
    Opere infrastrutturali: 2 di cui una nell'ambito dei servizi alle imprese e uno rivolto al recupero ambientale del territorio per un investimento complessivo di 6.000 milioni.
    Interventi previsti: 29 ridotti a 23 a seguito di 6 rinunce.

     

    Patto di Siracusa

    Comuni interessati: 7
    - Augusta
    - Avola
    - Carlentini
    - Melilli
    - Palazzolo Acreide
    - Priolo
    - Siracusa
    Obiettivo: innescare uno sviluppo diverso fondato sulle scelte degli attori locali. Riprogrammare la struttura produttiva del territorio incentivando ed agevolando un ventaglio di filiere sufficiente ad impedire il degrado del tessuto economico.
    L'obiettivo di sviluppo concertato è volto a coinvolgere le risorse umane locali, le potenzialità endogene della vocazione turistica del territorio, le opportunità delle trasformazioni agro-industriali, l'attitudine alla crescita del terziario avanzato indotto dalle grandi aziende presenti sul territorio.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001

     

    Patti Territoriali - Regione Sardegna

     

    Patto di Nuoro

    Comuni interessati: 10
    -Budoni
    -Isili
    -Macomer
    -Nuoro
    -Oliena
    -Orani
    -Silanus
    -Siniscola
    -Suni
    -Tortolì
    Obiettivi: allargamento della base produttiva; riduzione dello 0,5 % della disoccupazione prevalentemente giovanile; avvio di iniziative sostitutive del bacino di Ottana; sostegno di un'azione sperimentale a favore di un Piano Insediamento produttivo di Silanus.
    Opere infrastrutturali: consistenti nel complesso di opere di attrezzature del territorio (strade, fogne, illuminazione, etc.) per un investimento complessivo di 985,1 milioni.
    Arco temporale di attuazione: 1997-2001
    Interventi previsti: 16 di cui 2 hanno rinunciato al momento della presentazione dei progetti.

     

     

    INTENSITÀ DEL COFINANZIAMENTO

    L’intensità del cofinanziamento è determinata a livello comunitario classificando le aree in base a obiettivi di seguito specificati:

    Obiettivo 1: sviluppo regionale (quando il PIL pro capite è < al 75% della media comunitaria); vi rientrano tutte le regioni dell’Italia meridionale (l’Abruzzo non oltre il 1996, il Molise fino al 31.12.1999);

    Obiettivo 2: riconversione delle regioni in declino industriale (quando il tasso di disoccupazione e tasso di occupazione nell’industria sono maggiori della media comunitaria);

    Obiettivo 3: lotta alla disoccupazione giovanile;

    Obiettivo 4: adeguamento dei lavoratori all’evoluzione dei sistemi di produzione;

    Obiettivo 5a: adeguamento delle strutture agricole;

    Obiettivo 5b: sviluppo e adeguamento strutturale delle zone rurali che presentano un tasso elevato di occupazione agricola, basso livello di reddito agricolo, bassa densità di popolazione;

    Obiettivo 6: sviluppo delle regioni artiche a bassissima densità di popolazione.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA DI INZIATIVE IMPRENDITORIALI E INFRASTRUTTURALI IN UN PATTO TERRITORIALE

     

    Iniziative imprenditoriali e infrastrutturali

    Business plan

    Certificazione elencata al punto B.16 del modulo per la richiesta di agevolazione

    Planimetria generale

    Dichiarazione attestante che la società non si trova nelle situazioni previste dall’art.235g

    Planimetria del fabbricato

    Dichiarazione sulla base dello schema riportato all’allegato 6 della circolare M.I.C.A. n. 234363 del 20.11.97

    Bilanci relativi ai due ultimi eserciz

    Delibera della società di leasing relativa agli investimenti acquisiti in locazione finanziaria

    Certificato di vigenza

    Documentazione che attesti la proroga della validità della società

    Documentazione relativa alla certificazione antimafia

    Documentazione che attesti il riequilibrio finanziario della società

    Atto costitutivo e statuto della società

    Documentazione attestante l’apporto dei mezzi propri

    Certificato di iscrizione all’INPS

    Certificazioni varie

    Certificato di iscrizione presso il Registro delle imprese

    Nomina e dichiarazione del Responsabile unico

    Atto preliminare di acquisto, o di locazione, dell’area o dei fabbricati aziendali

    Dichiarazione comprovante la copertura finanziaria

    Comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento da parte della Banca a m/l termine

    Autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell’opera

    Dichiarazione attestante che l’incremento di produzione effettiva derivante dalla realizzazione del singolo progetto è inferiore al 20% della produzione abbandonata

     

     

    DELIBERA N°70 luglio 1998 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti)

    RIPARTO RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 208/1998

    I L C I P E

    VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

    VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

    VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

    VISTI il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

    VISTO l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del Tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993;

    VISTO l'art. 1, commi 54 seg., della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 135/1997, che, con riferimento alle opere di competenza soprattutto delle Regioni e degli Enti locali, istituisce il Fondo rotativo per la progettualità, prevedendo peraltro il rimborso dell'anticipazione ottenuta qualora, entro il termine indicato dal legislatore, l'opera non ottenga l'intera copertura finanziaria ovvero non sia realizzabile ovvero non sia da considerare più di interesse pubblico;

    VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato D. Lgs. n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

    VISTO l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che tra l'altro reca modificazioni alla legge n. 341/1995, per quanto riguarda gli incentivi automatici alle attività produttive; VISTO l'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

    VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e visti in particolare gli artt. 4, 5 e 7 che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta a favore - rispettivamente - delle imprese che assumono nuovi dipendenti in aree delle zone obiettivo 1, delle imprese che assumono nuovi dipendenti e promuovono progetti nel campo della ricerca e delle imprese che partecipano ad accordi di programmazione negoziata e che possono appunto chiedere di percepire l'agevolazione sotto forma di credito di imposta;

    VISTO l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;

    VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;

    VISTA la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992;

    VISTA la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

    VISTE le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire - accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 - e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450; VISTE le indicazioni di priorità formulate, ai fini del riparto delle risorse recate dalla legge n. 208/1998, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 luglio 1998;

    VISTA la delibera in data odierna con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, a revocare l'importo di 200 miliardi di lire assegnato al Ministero delle Comunicazioni, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996, con delibera 18 dicembre 1996;

    CONSIDERATO che la citata legge n. 208/1998 già include esplicitamente, tra le iniziative cui conferire carattere prioritario, il completamento delle opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 135/1997 e per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e cantierabilità, ed include altresì la prosecuzione del programma di agevolazioni previste dall'art. 1 della legge n. 488/1992;

    RITENUTO di condividere le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

    CONSIDERATA in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto dell'art. 1, comma 4, della richiamata legge n. 208/1998, di procedere in via immediata all'assegnazione delle risorse a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al fine di consentire di far fronte, in tempi certi e con procedure trasparenti, alla domanda di sostegno alle imprese, con positive ricadute di ordine occupazionale già nel breve-medio periodo;

    RITENUTO, nella medesima ottica, di procedere ad assegnazioni per altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali l'iter istruttorio è particolarmente avanzato;

    RITENUTO, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, adottando criteri e metodologie analoghi a quelli allora assunti, ma riconsiderandoli in una logica evolutiva particolarmente attenta alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione e diretta quindi a dare adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola Regione quali soggetti paritari di diritto;

    RITENUTO, in tale contesto, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;

    RITENUTO di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie ed agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 449/1997;

    RITENUTO di finalizzare, in un quadro di intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo e che ricomprendano prioritariamente i completamenti ex lege n. 135/1997;

    RITENUTO, in relazione al limitato utilizzo del fondo progettualità ed alle cause che determinano tale limitato utilizzo, di destinare parte delle risorse riservate a programmi infrastrutturali all'effettuazione di studi di fattibilità in funzione propedeutica all'attivazione di detto fondo ed in modo da consentire alle Regioni di disporre di un parco progetti di sicura affidabilità, da finanziare secondo criteri di priorità concertati tra lo Stato e le Regioni stesse;

    RITENUTO altresì opportuno procedere all'istituzione, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con riferimento alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1. della delibera 21 marzo 1997, di un Comitato di coordinamento tra le Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le Regioni, all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande intese istituzionali di programma e ad una equilibrata articolazione territoriale del complesso delle risorse delle Amministrazioni Centrali;

    RITENUTO che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possono costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntività

    RITENUTO che sia pertanto necessario disporre di un quadro informativo esaustivo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;

    RITENUTO che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle Regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;

    D E L I B E R A

    Ai fini della presente delibera sono ripartite risorse revenienti, quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla legge n. 208/1998 e, quanto a 200 miliardi di lire, dalla revoca delle assegnazioni già disposte con delibera 18.12.1996, in favore del Ministero delle Comunicazioni di cui alla riportata delibera adottata in data odierna

    1. INCENTIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono assegnati agli incentivi alle attività produttive complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso: 1.Agevolazioni industriali 1.1.1 Sono assegnati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992. A modifica del punto 1, lettera A), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della legge n. 488/1992 per il 1998, sono attribuite per l'85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello delle restanti aree agevolabili. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di riparto fissati, le risorse assegnate alla singola Regione risultino eccedenti rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti residui tra tutte le altre Regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse il Ministero provvede altresì, con riferimento alla singola iniziativa e secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla legge n. 488/1992 così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.

    1.1.2. Sono assegnati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 500 miliardi di lire per la concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.

    1.2. Programmazione negoziata

    E' assegnato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l'importo complessivo di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto importo sarà utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/1997. Nell'ambito delle suddette assegnazioni e tenuto conto di quanto già attribuito con la delibera 17 marzo 1998, l'importo complessivo di 1.500 miliardi [L’importo di 1.500 miliardi costituisce la disponibilità complessiva riservata al finanziamento dei patti territoriali, sia di quelli che abbiano concluso l'istruttoria bancaria alla data della presente delibera, sia dei patti che concluderanno la fase d'istruttoria bancaria entro il 30 novembre 1998. La nuova procedura si basa sul principio della certezza e delle modalita’ di finanziamento dei patti: si valutano i patti principalmente secondo alcuni indicatori di base: capacita’ di creare occupazione, efficienza economica delle iniziative produttive e grado di integrazione fra infrastrutture ed iniziative produttive. La formazione delle graduatorie seguirà un criterio equitativo nell’assegnazione delle risorse, nel rispetto delle scadenze e nella trasparenza delle procedure.] di lire è riservato per i patti territoriali che: alla data della presente delibera siano stato oggetto di apposita comunicazione al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica relativa alla positiva conclusione dell'istruttoria bancaria; alla medesima data siano in istruttoria bancaria, ovvero in assistenza tecnica, purché l'istruttoria bancaria sia comunque conclusa con comunicazione al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, entro il 30 novembre 1998. I patti rientranti in tale ultima tipologia verranno posti, entro il 15 dicembre 1998, in apposita graduatoria formata secondo la metodologia di cui all'allegato sub 1) - parte integrante della presente delibera – che premia i patti con le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse finanziarie disponibili per il 1998 risultassero insufficienti ad esaurire la predetta graduatoria, il CIPE entro il successivo 30 dicembre detterà i criteri per il trattamento dei patti non finanziati. Per le esigenze connesse all'attivazione dei contratti d'area è riservata la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, tenuto conto di quanto già attribuito con delibera di questo Comitato in data 17 marzo 1998 e, per la quota residua, della predetta assegnazione di 2.500 miliardi. Per ogni contratto d'area può essere impegnato, a carico delle predette risorse, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire. Si prescinde da tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. entro il 30 novembre 1998.

    1.3. Ricerca

    E' assegnato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica l'importo di lire 500 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione dei finanziamenti già concessi da questo Comitato con delibere 8 agosto 1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dalla legge n. 641/1996 e dalla legge n. 135/1997. Il suddetto importo sarà altresì utilizzato dal predetto Ministero per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 5 della legge n. 449/1997.

    2. INFRASTRUTTURE

    Sono riservati alle infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi di lire. Le risorse in questione sono finalizzate come appresso. 2.1. Autostrada Salerno - Reggio Calabria E' assegnato al Ministero dei Lavori Pubblici l'importo di 1.000 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria. Il predetto finanziamento viene destinato alla realizzazione delle tratte per le quali l'ANAS prevede di disporre della progettazione definitiva entro il corrente anno e tra le quali sono incluse le tratte già ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse ex lege n. 135/1997, con delibera 29 agosto 1997 e sostituite, con altra delibera in data odierna, con altre tratte per le quali già esiste un progetto pronto.

    2.Programmi infrastrutturali

    2.2.1.3.500 miliardi di lire sono attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997. Detto importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in apposita unità previsionale di base denominata "intese istituzionali di programma" e sarà ripartito con successive delibere in relazione alle intese istituzionali di programma. Di detto importo complessivo 150 miliardi sono specificatamente destinati alle Regioni Umbria e Marche colpite dai noti eventi sismici; 350 miliardi sono destinati alle Regioni del centro-nord ed i restanti 3.000 miliardi sono destinati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La ripartizione dovrà, tra l'altro, tener conto di quanto già attribuito a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse al fine di risultare territorialmente e socialmente perequata. A base di tale valutazione, oltre al parametro rappresentato dal peso della popolazione dell'area interessata corretto con l'incidenza della disoccupazione, sarà assunto il reddito pro capite e il livello di infrastrutturazione.

    2.2.2.La quota di 150 miliardi di lire specificatamente destinata alle Regioni Marche e Umbria potrà essere erogata, subordinatamente alla completa assunzione degli impegni relativi al programma comunitario in favore delle zone terremotate, entro il 31 dicembre 1999.

    2.2.3.Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 assumono carattere prioritario, ai fini della individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, in primo luogo i completamenti di opere situate nelle aree depresse, che siano state commissariate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 135/1997 e per le quali siano accertate le condizioni di attualità e di cantierabilità, e, in secondo luogo, altre opere da completare per assicurarne funzionalità e fruibilità. In tale contesto saranno privilegiati i progetti caratterizzati dalla coesistenza di finanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati.

    2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una quota non superiore al 3% è destinata al finanziamento di una quota pari al 50% dei costi relativi agli studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le Amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle stesse

    Amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il rimanente 50% di tali costi resta a carico delle Amministrazioni proponenti. Gli studi di fattibilità predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato di cui al punto 5.1 vengono sottoposti a verifiche stabilite dal Comitato stesso. In caso di parere favorevole su tali studi, essi saranno inclusi in una lista di interventi prioritari, per i quali verrà programmato sia l'eventuale ricorso al Fondo per la progettualità secondo modalità concordate con la Cassa Depositi e Prestiti., sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui ogni intesa può fare affidamento.

    3. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

    A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono destinati alla concessione di incentivi all'occupazione sotto forma di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/1997, 550 miliardi di lire da iscrivere sull'apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze in base ai rendiconti sull'effettiva utilizzazione. Altri 150 miliardi di lire sono finalizzati ad ulteriori agevolazioni per la promozione di occupazione e d'impresa secondo programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.

    4. COFINANZIAMENTO Q.C.S. 1994-1999

    A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 ad integrazione del finanziamento disposto con delibera 12 luglio 1996, come modificata dal punto 4 della delibera 18 dicembre 1996, è accantonato a favore del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l'importo di 700 miliardi di lire al fine di assicurare il cofinanziamento nazionale dei programmi inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

    5. DISPOSIZIONI GENERALI

    5.1 Istituzione Comitato coordinamento

    E' istituito, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni Centrali, in funzione del riparto di cui al punto 2.2. un Comitato che procede all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell'ambito delle intese istituzionali di programma Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è così composto: da n. 4 rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (di cui uno della Ragioneria Generale dello Stato) da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri da n. 1 rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici da n. 1 rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione da n. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente da n. 1 rappresentante del Ministero dei Beni Culturali da n. 1 rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da n. 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole. La nomina dei componenti del Comitato di coordinamento verrà effettuata, su designazione dell'Amministrazione competente, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Per ogni componente del Comitato sarà nominato un membro supplente.

    5.2 Costruzione banca dati e monitoraggio

    5.2.1. Infrastrutture

    5.2.1.1.Al fine di disporre di un quadro esaustivo che consenta una efficiente allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2., le Amministrazioni interessate alla realizzazione di programmi infrastrutturali forniranno, anche in via telematica, al CIPE informazioni sulle iniziative avviate nelle aree depresse distinte per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del Comitato di cui al precedente punto 5.1. Le informazioni dovranno pervenire al CIPE entro 30 giorni dalla predisposizione dello schema di cui al comma precedente: il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione della Amministrazione inadempiente dal riparto delle risorse di cui al punto 2. Dovranno essere successivamente assicurati, con periodicità trimestrale, flussi di informazione sullo stato di attuazione dei progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.

    5.2.1.2.Le Regioni, secondo schemi definiti su proposta del Comitato di cui al punto 5.1, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, trasmettono, anche in via telematica, al CIPE dati sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.

    5.2.2. Incentivi industriali Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli effetti della spesa nei settori interessati dalla concessione di incentivi industriali ex citata lege n. 488/1992 e di incentivi in forma automatica, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fornirà al CIPE dati che, tra l'altro, offrano una chiara misurazione della domanda di agevolazione e della quota di detta domanda che risulti soddisfatta evidenzino, anche tramite rappresentazioni grafiche, le localizzazioni degli interventi a livello comunale, o quanto meno le aggregazioni per sistemi locali di lavoro, e la concentrazione settoriale.

    5.2.3. Incentivi all'occupazione

    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà a fornire al CIPE un flusso di informazioni, con periodicità trimestrale, in ordine ai principali incentivi al lavoro e specificatamente in ordine: - LSU (lavori socialmente utili) - LPU (lavori pubblica utilità) - Borse lavoro - Prestiti d'onore

    5.2.4. Altre agevolazioni

    Flussi di informazione con periodicità trimestrale saranno altresì forniti al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dalle altre Amministrazioni interessate da iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse per le aree depresse nonché da organismi pubblici di promozione finanziaria ed industriale di interventi in dette aree. 6. DISPOSIZIONI FINALI Le risorse di cui alla presente delibera sono modulate dal prospetto allegato sub 2) che forma parte integrante della presente delibera stessa. Roma, 9 luglio 1998 IL PRESIDENTE DELEGATO Carlo Azeglio Ciampi ALLEGATO 1 I criteri per la graduatoria del "bando riservato" premia i Patti territoriali che presentano le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Per evitare che tali criteri favoriscano eccessivamente le iniziative localizzate in aree economicamente più consolidate, è prevista anche una "correzione equitativa" tale da accrescere le opportunità di accesso al finanziamento per i Patti relativi alle aree più svantaggiate sul piano socioeconomico. 1. Indici di efficacia tecnica L’informazione necessaria a costruire questi indici è contenuta nelle tavole riepilogative che le banche redigono per la presentazione al Ministero del Tesoro dei Patti. Per le iniziative imprenditoriali, vengono rilevati: 1.un "indice medio di profitto" E, ottenuto come media dei saggi attesi di profitto (misurati dai ROI relativi ai primi 5 anni a regime) delle singole iniziative produttive del patto (A1, A2, …, Aj, …, An) per n = numero delle iniziative produttive; 2.un "indice medio di attivazione occupazionale" S per unità di investimento, calcolato in base al rapporto tra numero complessivo di occupati aggiuntivi a regime (L) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K) relativi alle iniziative produttive ammesse, cioè = A questo riguardo, per occupati si intendono tutte le posizioni lavorative inclusive di ogni tipologia contrattuale: part-time, lavoro interinale, contratto formazione-lavoro, ecc.. Per gli interventi infrastrutturali, si intende premiare quei patti che presentano legami funzionali diretti tra le iniziative produttive e gli interventi infrastrutturali stessi. A questo scopo: 3.viene elaborato per ogni patto un "indice di relazione funzionale" F. Per calcolare tale indice viene prima misurato per ogni patto un fattore R pari al rapporto tra ammontare complessivo degli investimenti in iniziative produttive legate funzionalmente ad almeno una infrastruttura (KB) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K), cioè Il "legame funzionale" tra infrastruttura e iniziative produttive deve essere diretto, esplicito e di natura fisica (ad esempio, nel caso di un depuratore, sono funzionalmente legate tutte le iniziative produttive proposte direttamente servite dal depuratore). Qualora R sia pari a zero (perché nessuna delle infrastrutture del patto è legata alle iniziative produttive), l’indice F è posto pari a 0,9. Per 1/3>0 F = 1 " 2/3>1/3 F = 1,05 " >2/3 F = 1,10 (Si noti che qualora non vi siano infrastrutture l’indice F è posto pari a 1). 2. standardizzazione degli indici Per ogni patto, ogni singolo indice parziale E, S e F calcolato come sopra indicato viene standardizzato rapportando il suo valore alla media dei valori che quello stesso indice parziale assume per tutti i Patti ammessi al bando. Si ottengono così gli indici standarizzati . Per ogni patto l’"indice sintetico standardizzato" W viene allora ottenuto come media semplice dei tre indici standardizzati. 3.Correzione equitativa dell’indice: l’"indice corretto" L’indice W così elaborato per ogni patto viene infine sottoposto alla correzione equitativa, dividendolo per un "fattore di correzione". Per ogni patto questo fattore viene misurato dallo scostamento del valore aggiunto (VA) pro capite della provincia su cui insiste il Patto dal VA pro capite nazionale. Ad esempio, se il VA pro capite della provincia in cui è localizzato il Patto è il 95% della media nazionale, l’indice W relativo al Patto medesimo viene diviso per 0,95 ottenendo un "indice corretto" . Per la misura dei VA pro capite provinciali si fa riferimento alle stime più recenti dell’Istituto Tagliacarne. L’indice corretto viene quindi impiegato per stilare la graduatoria finale di merito dei Patti ammessi al bando. Per i Patti ammessi a partecipare al "bando riservato" la cui proposta risulti pervenuta per l’istruttoria al competente Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del Bilancio e Programmazione Economica entro la data della seduta del CIPE del 16 ottobre 1997 (cfr. allegato) e che, rispetto all’opzione loro prospettata con comunicazione successiva a quella seduta, hanno scelto di non utilizzare la procedura fissata dalla delibera CIPE 12 luglio 1996, l’"indice corretto" viene moltiplicato ai fini della graduatoria per un parametro pari a 1,10. Tale fattore costituisce una compensazione dei "costi di transazione" sostenuti da questi Patti per adattare il contenuto e le procedure del patto stesso, avviato in vigenza della delibera 12 luglio 1996, alle nuove disposizioni ex delibera 21 marzo 1997. ELENCO PATTI PERVENUTI AL MINISTERO TESORO - BILANCIO ENTRO IL 16 OTTOBRE 1997: Livorno Area nord pontina Area sud pontina Frosinone Ragusa Area sud della Basilicata Rieti Venezia orientale Grosseto Alto Friuli Alto tirreno cosentino Alessandria Avellino Cilento Cosentino Foggia Lametino Matera Messina Rovigo

     

     

     

    DELIBERA CIPE DEL 11-11-98

    ESTENSIONE DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ALL'AGRICOLTURA E ALLA PESCA.

    ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.LVO 30 APRILE 1998 N. 173

    CIPE

    VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata;

    VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che "il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettera d) "patti territoriali", lettera e) "contratto di programma" ed f) "contratto d'area" della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

    VISTA la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 che disciplina i contratti di programma;

    VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 che disciplina la programmazione negoziata;

    VISTA la regolamentazione comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato;

    VISTO l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

    VISTA la piattaforma programmatica per la definizione degli interventi di politica agricola negoziale sottoscritta dal Governo e dalla parti sociali in data 16 aprile 1998;

    RITENUTO che l'estensione al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura degli strumenti della programmazione negoziata deve essere particolarmente finalizzata a:

    a.garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano;

    b.alla partecipazione del settore agricolo e della pesca al processo di sviluppo economico locale;

    c.favorire l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione dell'offerta;

    d.accrescere l'orientamento competitivo e le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare, anche attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al fine di produrre miglioramenti nella bilancia commerciale;

    e.incentivare e salvaguardare l'occupazione ed il lavoro nella filiera agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento al ricambio generazionale;

    f.favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della biodiversità ed il mantenimento del paesaggio;

    g.favorire l'offerta di servizi collettivi a beneficio di tutti gli utenti nello spazio rurale;

    h.incentivare l'utilizzo ai benefici energetici delle produzioni agricole;

    CONSIDERATO che, nelle more del riadeguamento delle procedure di avviamento e finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata reso necessario dall'evoluzione pratica che tali strumenti hanno avuto in sede attuativa, occorre procedere ad alcune urgenti integrazioni e modifiche delle precedenti deliberazioni in materia;

    UDITA la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

    DELIBERA

    1.La disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma, prevista dalle delibere CIPE del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997, è estesa alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione A e B della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 91".

    2.Le deliberazioni di cui al precedente punto 1 sono così modificate ed integrate:

    3.

    A) PATTI TERRITORIALI

    Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997: dopo la parola "agroindustria", sono inserite le parole "agricoltura, pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse" e dopo la parola "servizi" sono inserite le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)".

    Al punto 2.6 lett. a) dopo le parole "programmazione regionale" sono aggiunte le parole ", eventualmente anche agricola".

    Al punto 2.9 lett. b) dopo le parole "delle amministrazioni competenti" è inserito il seguente capoverso: "Sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella G.U. del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data".

    Al punto 2.9 lett. d) dopo le parole "del relativo investimento" sono aggiunte le seguenti parole", e al 20% per gli interventi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".

    Al punto 2.10 1 lett. b) secondo capoverso le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento (materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalità fissate, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera".

    Al punto 2.10 1 lett. b) dopo le parole "mediante gara.", aggiungere il seguente capoverso: "I soggetti convenzionati possono collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione".

    B) CONTRATTI DI PROGRAMMA La deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella G.U. n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina dei contratti di programma, così come integrata dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, è integrata come segue:

    a.al punto 2, lett. a), dopo la parola "dimensione" è soppressa la parola "industriale" e sono aggiunte le parole "operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura ";

    b.al punto 2, lett. b), dopo le parole "piccole imprese" sono soppresse le parole "anche operanti in più settori" ed aggiungere le parole "(anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o più settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico);

    c.al punto 2, lett. c), così come integrato dalla delibera del 21 marzo 1997, dopo le parole "rappresentanze dei distretti industriali" sono aggiunte le parole "agricoli, agroalimentari ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici";

    d.al punto 3.2, comma 3, dopo la parola "tecnologica" aggiungere le parole "o al Ministero per le politiche agricole". Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi del piano progettuale , degli Istituti da esso vigilati";

    e.al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole "al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "ed al Ministero per le politiche agricole";

    f.al punto 3.3, terzo trattino, dopo le parole "in ESN" sono aggiunte le parole: "tenuto conto che nei diversi settori l'intensità massima degli aiuti è comunque calcolata in base alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato";

    g.al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole "al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole";

    h.al punto 3.6, secondo periodo, dopo le parole "dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole";

    i.all'Allegato 1, punto 1, dopo le parole "previa acquisizione delle specifico parere sulla localizzazione da parte della Regione interessata" sono aggiunte le parole: "nonché sulla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale";

    j.all'Allegato 1, punto 2, nono trattino dopo le parole "in ESN;" sono aggiunte le parole: "per il settore agricolo le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    k.all'Allegato 1, punto 2, dopo le parole "consorzi di piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: ", così come previsti nel punto 2 lettera b) della delibera,".

    C) CONTRATTI D'AREA

    Al punto 3.1 dopo la parola "agroindustria" sono aggiunte le parole: "produzione di energia termica o elettrica da biomasse"; dopo la parola "servizi" inserire le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)".

    Al punto 3.2 primo capoverso dopo le parole: "da gravi crisi occupazionali" inserire le seguenti parola" accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato,"

    Al punto 3.7.1 lettera a) dopo le parole "insediamenti produttivi" sono aggiunte le parole "la disponibilità delle aree è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

    Al punto 3.7.1 lettera b) della delibera CIPE 21 marzo 1997 le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,".

    Al punto 3.7.1, ultimo comma, le parole "accerta la sussistenza dei predetti requisiti" sono sostituite dalle parole "acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accertata la disponibilità".

    12.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a redigere il testo unificato delle deliberazioni a carattere normativo, finora adottate, in materia di programmazione negoziata.

    13.L'operatività della presente delibera, nelle parti normativamente soggette a disposizioni comunitarie, è subordinata agli esiti della notifica alla Commissione Europea. In attesa di tale assenso, è sospeso per un massimo di 60 giorni dalla data della presente delibera l'accesso ai servizi di assistenza tecnica dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l'estensione alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente delibera rimane comunque subordinata all'esito della citata notifica.

    Roma, 11 novembre 1998

    IL PRESIDENTE DELEGATO

    Carlo Azeglio Ciampi

     

     

     

    DELIBERA CIPE DEL 21.3.97

    DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

    IL CIPE

    VISTO l'articolo 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione negoziata quali: intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle Province autonome, nonché degli Enti locali;

    RITENUTO che gli interventi di cui al comma 208 del medesimo articolo, concernenti le modalità per l'individuazione, da parte del CIPE, delle aree nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività, debbono essere definiti alla luce delle intese che verranno raggiunte in sede comunitaria;

    VISTO l'articolo 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

    VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa che prevede:

    a) all'articolo 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali la potestà e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni amministrative relativamente agli interessi ed allo sviluppo del territorio regionale e delle comunità locali;

    b) all'articolo 3, comma 1, lettera c, il coordinamento, in sede regionale, delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, regione ed amministrazione centrale;

    c) all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera c, l'individuazione della regione come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità, efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa;

    VISTA la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del patto europeo di fiducia sull'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

    CONSIDERATO che la citata disciplina normativa ha innovato profondamente l'assetto precedente, caratterizzandosi per due specifici elementi:

    a) possibilità di applicare gli strumenti negoziali su tutto il territorio nazionale, ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse;

    b) possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessità;

    RITENUTO che il nuovo assetto intende favorire la più estesa applicazione degli istituti negoziali - anche attraverso i processi di concertazione tra le forze sociali favoriti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - in vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e privata;

    CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo, Regioni e Province autonome, tale da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi complessi da attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i differenti soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale;

    CONSIDERATO il ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del territorio assegnato dalla legge all'intesa istituzionale di programma che può quindi essere considerata come il momento di raccordo delle varie tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale;

    RITENUTO, peraltro, che l'armonizzazione tra i diversi strumenti negoziali possa realizzarsi gradualmente senza che il mancato avvio di alcuni precluda l'attivazione degli altri;

    CONSIDERATO che la legge demanda al CIPE l'approvazione delle singole intese istituzionali di programma nonché la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d'area;

    CONSIDERATO che l'attivazione delle intese istituzionali di programma e dei conseguenti accordi di programma quadro presuppone una specifica attività ricognitiva, funzionale anche a quanto disposto dai commi 96 e seguenti dell'articolo 2 della citata legge n. 662/96, in materia di riprogrammazione delle risorse, con particolare riferimento alla loro utilizzazione con gli strumenti della programmazione negoziata;

    CONSIDERATO, altresì, che ai patti territoriali ed ai contratti d'area si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge per l'accordo di programma quadro;

    VISTO l'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e, in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

    CONSIDERATO che il predetto Accordo per il lavoro assegna, in particolare, al patto territoriale ed al contratto d'area una funzione trainante per l'occupazione attraverso lo sviluppo e la modernizzazione del sistema produttivo, la semplificazione amministrativa, la formazione dei giovani, l'adozione di modalità flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata agli accordi tra le parti sociali;

    RITENUTO che in relazione alla necessità di assicurare in tutte le aree del paese le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attrazione di investimenti, siano auspicabili in alcuni territori, misure straordinarie in tema di ordine e sicurezza e considerato che a tal fine sia auspicabile che agli strumenti della programmazione negoziata si accompagnino protocolli d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di cooperazione operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli obiettivi;

    VISTE le precedenti deliberazioni con le quali sono state disciplinate le modalità di approvazione dei contratti di programma e dei patti territoriali;

    RITENUTO opportuno adottare per i patti territoriali una disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, per l'intesa istituzionale e per i contratti d'area una nuova disciplina, per i contratti di programma integrare il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti confermando la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994);

    VISTI i pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, in data 19 e 20 marzo 1997 ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome espresso in data 20 marzo 1997;

    UDITA la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica

    DELIBERA

    La disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma è regolata come segue.

    1) INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

    1.1 Finalità e oggetto L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista. Oggetto dell'intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.

    1.2 Soggetti Soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono il Governo, le Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

    1.3 Modalità attuative Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all'intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell'intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera.

    Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:

    a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all'articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 662/96;

    b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c, comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/1996;

    c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;

    d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della Regione o della Provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell'intesa medesima.

    L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

    2) PATTI TERRITORIALI

    2.1. Finalità e oggetto Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

    2.2. Aree territoriali I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.

    2.3 Soggetti promotori Il patto territoriale può essere promosso da:

    a) enti locali;

    b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;

    c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

    d) soggetti privati. Dell'iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.

    2.4 Soggetti sottoscrittori Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:

    a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

    b) soggetti privati.

    Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:

    a) dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;

    b) da banche e da finanziarie regionali;

    c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

    d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

    La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La Regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.

    Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale.

    2.5. Soggetto responsabile Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

    Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla

    Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.

    2.6 Contenuto Il patto territoriale deve indicare:

    a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;

    b) il soggetto responsabile;

    c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;

    d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

    e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.

    Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.

    Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

    2.7 Protocolli aggiuntivi Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.

    2.8 Accordo fra i soggetti pubblici Per l'attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96:

    a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

    b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma 203 del predetto art. 2 - in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l'altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;

    c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

    d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

    e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

    2.9 Finanziamenti

    a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.

    b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti.

    c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).

    d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.

    2.10 Procedure Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi:

    2.10.1 Attivazione Requisiti per l'attivazione sono:

    a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d'intesa;

    b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.

    I soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell'approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla lettera b). Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l'operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della Regione interessata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto da stipulare.

    2.10.2 Sottoscrizione Il patto territoriale è stipulato entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al punto 2.10.1.

    2.11 Erogazioni Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.

    Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

    La Cassa depositi e prestiti entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti, ai sensi del comma 207 dell'articolo 2 della legge 662/96, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

    3) CONTRATTI D'AREA

    3.1 Finalità ed oggetto Il contratto d'area è espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

    3.2. Aree territoriali In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d'area devono essere interessati da gravi crisi occupazionali e ricadere nell'ambito:

    a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché di quelle individuate con Decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

    b) di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219/1981.

    3.3 Soggetti promotori L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle Regioni interessate.

    3.4 Soggetti sottoscrittori Il contratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.

    3.5 Responsabile unico Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

    Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.

    Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.

    3.6 Contenuto del contratto d'area Il contratto d'area deve indicare:

    a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;

    b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

    c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;

    d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati. Il contratto d'area deve altresì contenere:

    • un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;

    • un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto, definito secondo le modalità di cui al successivo punto 3.9.

    Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza ai contratti d'area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

    3.7 Procedure

    3.7.1. Attivazione Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

    a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;

    b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera Regione.

    I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione.

    c) Un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.

    La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione - provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

    Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.

    3.7.2 Sottoscrizione Il contratto d'area è stipulato, entro 60 giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

    3.8 Protocolli aggiuntivi Il contratto d'area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

    3.9 Accordo fra le amministrazioni Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96:

    a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

    b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal contratto d'area;

    c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

    d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

    e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

    Le Amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare, tra l'altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.

    3.10 Erogazioni Il responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie. Sono a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni stipulate dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

    La Cassa depositi e prestiti, entro 30 giorni dalla ricezione, dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del comma 207 art. 2 legge 662/96 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

    4) CONTRATTI DI PROGRAMMA Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di programma è integrato come segue:

    a) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

    5) FINANZIAMENTO Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.

    6) NORME FINALI Dal momento dell'attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata.

    Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, per le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei Conti.

    Le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con le norme dei rispettivi ordinamenti.

    Roma, lì 21 marzo 1997

    IL PRESIDENTE DELEGATO

    Carlo Azeglio Ciampi    

    DELIBERA CIPE 26.2.98

    CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA

    IL CIPE

    VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 che disciplina la programmazione negoziata;

    VISTI gli articoli 4, 5 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che reca disposizioni volte ad incentivare l'occupazione e benefici fiscali agli investimenti;

    VISTA la propria deliberazione adottata in data 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (pubblicata nella G.U. n.105 dell'8 maggio 1997) con la quale sono state dettate, tra l'altro, le modalità per l'approvazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

    VISTE le proprie deliberazioni in data 12 luglio 996 (pubblicata nella G.U. n.175 del 27 luglio 1996), 8 agosto 1996 (pubblicata nella G.U. n.47 del 21 ottobre 1996) e 23 aprile 1997 (pubblicata nella G.U. n. 63 del 15 luglio 1997) con le quali sono stati assegnati - a valere sulle risorse destinate alle aree depresse - lire 1.700 miliardi al finanziamento dei patti territoriali e lire 1000 miliardi al finanziamento dei contratti d'area;

    VISTE le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 1996, 23 aprile e 26 giugno 1997 (pubblicate nelle GG.UU. n. 140 del 18.6.1997, n. 177 del 31.7.1997 e n. 240 del 14.10.1997 e n. 274 del 24.11.1997) con le quali sono stati approvati dodici patti territoriali;

    CONSIDERATO che le procedure per la stipula delle convenzioni per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area e per l'assistenza tecnica ed amministrativa ai patti territoriali si sono concluse e che nella G.U. n.4 del 7 gennaio 1998 sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti convenzionati;

    CONSIDERATO, altresì, che in attesa che spiri il termine di 90 giorni assegnato alle banche convenzionate per la conclusione dell'istruttoria, occorre fissare dei criteri di riparto dei fondi disponibili al fine di ottenere la massima resa in termini di equilibrio territoriale;

    RITENUTO opportuno, anche in considerazione della limitata disponibilità di risorse, formulare criteri per l'approvazione dei patti territoriali e dei contratti d'area che tengano conto delle assegnazioni già effettuate con le citate deliberazioni;

    DELIBERA

    Il complesso delle risorse destinate dal CIPE al finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area è in via temporanea attribuito secondo i sottoindicati criteri:

    1.l'80 per cento delle somme individuate con le deliberazioni richiamate in premessa è destinato alle iniziative localizzate nei territori obiettivo 1, il restante ammontare è riservato alle iniziative localizzate nei territori dell'obiettivo 2, 5 b) e 92, 3 c;

    2.in caso di esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prende atto della positiva conclusione dell'istruttoria effettuata dai soggetti convenzionati approvando il patto ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Qualora si verificasse la necessità di procedere ad un'ulteriore selezione delle richieste pervenute, che verranno istruite con cadenza semestrale, si provvederà ad emanare criteri di priorità al fine di individuare le iniziative di patto territoriale e di contratto d'area che massimizzano la resa in termini di aumento dell'occupazione e del reddito.

    Con successivo provvedimento saranno, altresì, accantonate, a valere sulle risorse assegnate alle aree depresse, le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni di cui agli articoli 4,5 e 7 della legge 449/97 richiamata in premessa.

    Roma, 26 febbraio 1998

    IL PRESIDENTE DELEGATO

    Carlo Azeglio Ciampi  

    DELIBERA CIPE DEL 9-7-98

    RIPARTO RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1,

    DELLA LEGGE N. 208/1998

    I L C I P E

    VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

    VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

    VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

    VISTI il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

    VISTO l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del Tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993;

    VISTO l'art. 1, commi 54 seg., della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 135/1997, che, con riferimento alle opere di competenza soprattutto delle Regioni e degli Enti locali, istituisce il Fondo rotativo per la progettualità, prevedendo peraltro il rimborso dell'anticipazione ottenuta qualora, entro il termine indicato dal legislatore, l'opera non ottenga l'intera copertura finanziaria ovvero non sia realizzabile ovvero non sia da considerare più di interesse pubblico;

    VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato D. Lgs. n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

    VISTO l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che tra l'altro reca modificazioni alla legge n. 341/1995, per quanto riguarda gli incentivi automatici alle attività produttive;

    VISTO l'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

    VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e visti in particolare gli artt. 4, 5 e 7 che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta a favore - rispettivamente - delle imprese che assumono nuovi dipendenti in aree delle zone obiettivo 1, delle imprese che assumono nuovi dipendenti e promuovono progetti nel campo della ricerca e delle imprese che partecipano ad accordi di programmazione negoziata e che possono appunto chiedere di percepire l'agevolazione sotto forma di credito di imposta;

    VISTO l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;

    VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;

    VISTA la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992;

    VISTA la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

    VISTE le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire - accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 - e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

    VISTE le indicazioni di priorità formulate, ai fini del riparto delle risorse recate dalla legge n. 208/1998, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 luglio 1998;

    VISTA la delibera in data odierna con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, a revocare l'importo di 200 miliardi di lire assegnato al Ministero delle Comunicazioni, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996, con delibera 18 dicembre 1996;

    CONSIDERATO che la citata legge n. 208/1998 già include esplicitamente, tra le iniziative cui conferire carattere prioritario, il completamento delle opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 135/1997 e per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e cantierabilità, ed include altresì la prosecuzione del programma di agevolazioni previste dall'art. 1 della legge n. 488/1992;

    RITENUTO di condividere le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

    CONSIDERATA in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto dell'art. 1, comma 4, della richiamata legge n. 208/1998, di procedere in via immediata all'assegnazione delle risorse a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al fine di consentire di far fronte, in tempi certi e con procedure trasparenti, alla domanda di sostegno alle imprese, con positive ricadute di ordine occupazionale già nel breve-medio periodo;

    RITENUTO, nella medesima ottica, di procedere ad assegnazioni per altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali l'iter istruttorio è particolarmente avanzato;

    RITENUTO, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, adottando criteri e metodologie analoghi a quelli allora assunti, ma riconsiderandoli in una logica evolutiva particolarmente attenta alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione e diretta quindi a dare adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola Regione quali soggetti paritari di diritto;

    RITENUTO, in tale contesto, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;

    RITENUTO di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie ed agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 449/1997;

    RITENUTO di finalizzare, in un quadro di intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo e che ricomprendano prioritariamente i completamenti ex lege n. 135/1997;

    RITENUTO, in relazione al limitato utilizzo del fondo progettualità ed alle cause che determinano tale limitato utilizzo, di destinare parte delle risorse riservate a programmi infrastrutturali all'effettuazione di studi di fattibilità in funzione propedeutica all'attivazione di detto fondo ed in modo da consentire alle Regioni di disporre di un parco progetti di sicura affidabilità, da finanziare secondo criteri di priorità concertati tra lo Stato e le Regioni stesse;

    RITENUTO altresì opportuno procedere all'istituzione, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con riferimento alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1. della delibera 21 marzo 1997, di un Comitato di coordinamento tra le Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le Regioni, all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande intese istituzionali di programma e ad una equilibrata articolazione territoriale del complesso delle risorse delle Amministrazioni Centrali;

    RITENUTO che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possono costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntività;

    RITENUTO che sia pertanto necessario disporre di un quadro informativo esaustivo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;

    RITENUTO che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle Regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;

    D E L I B E R A

    Ai fini della presente delibera sono ripartite risorse revenienti, quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla legge n. 208/1998 e, quanto a 200 miliardi di lire, dalla revoca delle assegnazioni già disposte con delibera 18.12.1996, in favore del Ministero delle Comunicazioni di cui alla riportata delibera adottata in data odierna

    1. INCENTIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono assegnati agli incentivi alle attività produttive complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso:

    1.1. Agevolazioni industriali

    1.1.1 Sono assegnati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992.

    A modifica del punto 1, lettera A), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della legge n. 488/1992 per il 1998, sono attribuite per l'85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello delle restanti aree agevolabili.

    Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di riparto fissati, le risorse assegnate alla singola Regione risultino eccedenti rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti residui tra tutte le altre Regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse il Ministero provvede altresì, con riferimento alla singola iniziativa e secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla legge n. 488/1992 così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.

    1.1.2. Sono assegnati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 500 miliardi di lire per la concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.

    1.2. Programmazione negoziata

    E' assegnato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l'importo complessivo di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997.

    Detto importo sarà utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/1997.

    Nell'ambito delle suddette assegnazioni e tenuto conto di quanto già attribuito con la delibera 17 marzo 1998, l'importo complessivo di 1.500 miliardi di lire è riservato per i patti territoriali che:

    alla data della presente delibera siano stato oggetto di apposita comunicazione al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica relativa alla positiva conclusione dell'istruttoria bancaria;

    alla medesima data siano in istruttoria bancaria, ovvero in assistenza tecnica, purché l'istruttoria bancaria sia comunque conclusa con comunicazione al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, entro il 30 novembre 1998.

    I patti rientranti in tale ultima tipologia verranno posti, entro il 15 dicembre 1998, in apposita graduatoria formata secondo la metodologia di cui all'allegato sub 1) - parte integrante della presente delibera – che premia i patti con le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse finanziarie disponibili per il 1998 risultassero insufficienti ad esaurire la predetta graduatoria, il CIPE entro il successivo 30 dicembre detterà i criteri per il trattamento dei patti non finanziati.

    Per le esigenze connesse all'attivazione dei contratti d'area è riservata la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, tenuto conto di quanto già attribuito con delibera di questo Comitato in data 17 marzo 1998 e, per la quota residua, della predetta assegnazione di 2.500 miliardi.

    Per ogni contratto d'area può essere impegnato, a carico delle predette risorse, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire. Si prescinde da tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. entro il 30 novembre 1998.

    1.3. Ricerca

    E' assegnato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica l'importo di lire 500 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione dei finanziamenti già concessi da questo Comitato con delibere 8 agosto 1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dalla legge n. 641/1996 e dalla legge n. 135/1997. Il suddetto importo sarà altresì utilizzato dal predetto Ministero per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 5 della legge n. 449/1997.

    2. INFRASTRUTTURE

    Sono riservati alle infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi di lire.

    Le risorse in questione sono finalizzate come appresso.

    2.1. Autostrada Salerno - Reggio Calabria

    E' assegnato al Ministero dei Lavori Pubblici l'importo di 1.000 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria. Il predetto finanziamento viene destinato alla realizzazione delle tratte per le quali l'ANAS prevede di disporre della progettazione definitiva entro il corrente anno e tra le quali sono incluse le tratte già ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse ex lege n. 135/1997, con delibera 29 agosto 1997 e sostituite, con altra delibera in data odierna, con altre tratte per le quali già esiste un progetto pronto.

    2.2. Programmi infrastrutturali

    2.2.1.3.500 miliardi di lire sono attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997. Detto importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in apposita unità previsionale di base denominata "intese istituzionali di programma" e sarà ripartito con successive delibere in relazione alle intese istituzionali di programma. Di detto importo complessivo 150 miliardi sono specificatamente destinati alle Regioni Umbria e Marche colpite dai noti eventi sismici; 350 miliardi sono destinati alle Regioni del centro-nord ed i restanti 3.000 miliardi sono destinati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La ripartizione dovrà, tra l'altro, tener conto di quanto già attribuito a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse al fine di risultare territorialmente e socialmente perequata. A base di tale valutazione, oltre al parametro rappresentato dal peso della popolazione dell'area interessata corretto con l'incidenza della disoccupazione, sarà assunto il reddito pro capite e il livello di infrastrutturazione.

    2.2.2.La quota di 150 miliardi di lire specificatamente destinata alle Regioni Marche e Umbria potrà essere erogata, subordinatamente alla completa assunzione degli impegni relativi al programma comunitario in favore delle zone terremotate, entro il 31 dicembre 1999.

    2.2.3.Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 assumono carattere prioritario, ai fini della individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, in primo luogo i completamenti di opere situate nelle aree depresse, che siano state commissariate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 135/1997 e per le quali siano accertate le condizioni di attualità e di cantierabilità, e, in secondo luogo, altre opere da completare per assicurarne funzionalità e fruibilità. In tale contesto saranno privilegiati i progetti caratterizzati dalla coesistenza di finanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati.

    2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una quota non superiore al 3% è destinata al finanziamento di una quota pari al 50% dei costi relativi agli studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le Amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle stesse Amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il rimanente 50% di tali costi resta a carico delle Amministrazioni proponenti.

    Gli studi di fattibilità predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato di cui al punto 5.1 vengono sottoposti a verifiche stabilite dal Comitato stesso. In caso di parere favorevole su tali studi, essi saranno inclusi in una lista di interventi prioritari, per i quali verrà programmato sia l'eventuale ricorso al Fondo per la progettualità secondo modalità concordate con la Cassa Depositi e Prestiti., sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui ogni intesa può fare affidamento.

    3. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

    A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono destinati alla concessione di incentivi all'occupazione sotto forma di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/1997, 550 miliardi di lire da iscrivere sull'apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze in base ai rendiconti sull'effettiva utilizzazione.

    Altri 150 miliardi di lire sono finalizzati ad ulteriori agevolazioni per la promozione di occupazione e d'impresa secondo programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.

    4. COFINANZIAMENTO Q.C.S. 1994-1999 A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 ad integrazione del finanziamento disposto con delibera 12 luglio 1996, come modificata dal punto 4 della delibera 18 dicembre 1996, è accantonato a favore del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l'importo di 700 miliardi di lire al fine di assicurare il cofinanziamento nazionale dei programmi inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

    5. DISPOSIZIONI GENERALI

    5.1 Istituzione Comitato coordinamento

    E' istituito, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni Centrali, in funzione del riparto di cui al punto 2.2. un Comitato che procede all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell'ambito delle intese istituzionali di programma

    Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è così composto:

    da n. 4 rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (di cui uno della Ragioneria Generale dello Stato)

    da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    da n. 1 rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici

    da n. 1 rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

    da n. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente

    da n. 1 rappresentante del Ministero dei Beni Culturali

    da n. 1 rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

    da n. 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole.

    La nomina dei componenti del Comitato di coordinamento verrà effettuata, su designazione dell'Amministrazione competente, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Per ogni componente del Comitato sarà nominato un membro supplente.

    5.2 Costruzione banca dati e monitoraggio

    5.2.1. Infrastrutture

    5.2.1.1.Al fine di disporre di un quadro esaustivo che consenta una efficiente allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2., le Amministrazioni interessate alla realizzazione di programmi infrastrutturali forniranno, anche in via telematica, al CIPE informazioni sulle iniziative avviate nelle aree depresse distinte per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del Comitato di cui al precedente punto 5.1.

    Le informazioni dovranno pervenire al CIPE entro 30 giorni dalla predisposizione dello schema di cui al comma precedente: il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione della Amministrazione inadempiente dal riparto delle risorse di cui al punto 2. Dovranno essere successivamente assicurati, con periodicità trimestrale, flussi di informazione sullo stato di attuazione dei progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.

    5.2.1.2.Le Regioni, secondo schemi definiti su proposta del Comitato di cui al punto 5.1, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, trasmettono, anche in via telematica, al CIPE dati sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.

    5.2.2. Incentivi industriali

    Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli effetti della spesa nei settori interessati dalla concessione di incentivi industriali ex citata lege n. 488/1992 e di incentivi in forma automatica, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fornirà al CIPE dati che, tra l'altro, offrano una chiara misurazione della domanda di agevolazione e della quota di detta domanda che risulti soddisfatta evidenzino, anche tramite rappresentazioni grafiche, le localizzazioni degli interventi a livello comunale, o quanto meno le aggregazioni per sistemi locali di lavoro, e la concentrazione settoriale.

    5.2.3. Incentivi all'occupazione

    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà a fornire al CIPE un flusso di informazioni, con periodicità trimestrale, in ordine ai principali incentivi al lavoro e specificatamente in ordine:

    - LSU (lavori socialmente utili)

    - LPU (lavori pubblica utilità)

    - Borse lavoro

    - Prestiti d'onore

    5.2.4. Altre agevolazioni

    Flussi di informazione con periodicità trimestrale saranno altresì forniti al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dalle altre Amministrazioni interessate da iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse per le aree depresse nonché da organismi pubblici di promozione finanziaria ed industriale di interventi in dette aree.

    6. DISPOSIZIONI FINALI

    Le risorse di cui alla presente delibera sono modulate dal prospetto allegato sub 2) che forma parte integrante della presente delibera stessa.

    Roma, 9 luglio 1998

    IL PRESIDENTE DELEGATO

    Carlo Azeglio Ciampi    

    DELIBERA DEL CIPE N.77 DEL 9 GIUGNO 1999 (G.U. 5-8-99)

    ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PATTI TERRITORIALI

    IL CIPE  

    VISTO l'art.2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni, tra l'altro, in materia di Patti territoriali;

    VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, autorizza la spesa di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

    VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n.208/1998, prevede, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi, finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

    VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 1997 che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

    VISTA la propria delibera n.127 dell'11 novembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999, con la quale, in attuazione dell'art.1) del decreto Legislativo, n.173 del 30 aprile 1998, si è provveduto ad estendere all'agricoltura e alla pesca gli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

    VISTI i punti 3 e 6 della propria delibera n.11 in data 19 febbraio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 3 aprile 1999 relativi rispettivamente, all'assegnazione delle risorse per il finanziamento di Patti territoriali;

    TENUTO CONTO che, al netto delle predette somme utilizzate per il bando concluso il 31 maggio 1999, residua un importo complessivo di lire 859,358 miliardi (443.821.367,89 Euro) da destinare ad un prossimo bando per le sole aree dell'Ob.1;

    RITENUTO opportuno prevedere, nell'ambito del prossimo bando, una specifica riserva per i settori del turismo, agricoltura e pesca che consenta di attivare patti specializzati nei predetti settori nelle forme più diffuse possibile sul territorio;

    SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;  

    DELIBERA

    1.A valere sulla residua disponibilità di lire 220,375 MILIRDI (113.914.189,14 Euro) indicata in premessa, l'importo di lire 46,117 miliardi (23.817,82 Euro) è finalizzato a garantire la copertura di tutti i patti del Centro-Nord utilmente inseriti nella graduatoria conclusasi il 31 maggio 1999, tale importo costituisce anticipazione delle future quote da destinarsi al finanziamento dei patti localizzati nelle stesse aree;

    2.Il Soggetto Resposnabile dei Patti di cui al precedente punto 1. È autorizzato al riutilizzo, nei limiti degli importi destinati a ciascun Patto, delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche, economie conseguite in sede di attuazione dei medesimi Patti territoriali, secondo le procedure di cui al punto 2.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997;

    3.Il restante importo di 174,258 miliardi di lire (89.996.746,32 Euro), incrementato della disponibilità di lire 285,1 miliardi (353.824.621,57 Euro) di cui al punto 6 della delibera CIPE n.11 del 19 febbraio 1999, per un totale di 859,358 miliardi di lire (443.821.367,89 Euro), è assegnato al Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica e finalizzato ad un nuovo bando per il finanziamento dei Patti territoriali localizzati esclusivamente nelle aree Ob.1;

    4.Possono partecipare al predetto bando i Patti territoriali la cui istruttoria bancaria perverrà al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica entro il 10 ottobre 1999; la graduatoria verrò definita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica entro il successivo 30 novembre;

    5.Sulla predetta somma di lire 859,358 miliardi (443.821.367,89 Euro) un importo fino ad un massimo di 350 miliardi di lire (180.759.914,68 Euro) è riservato ai patti specializzati nei settori del turismo, agricoltura e pesca, fermo restando quanto disposto al punto 4 della citata delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998 per gli interventi relativi ai settori agricoltura e pesca;

    6.Ciascuno dei Patti territoriali specializzati di cui al precedente punto 5. può utilizzare, a valere sulle risorse di cui allo stesso punto, l'importo massimo di 50 miliardi di lire (25.822.844,95 Euro).

    Roma, 9 giugno 1999

    IL PRESIDENTE DELEGATO

    Giuliano Amato