Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-07-1998

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle
modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza
tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 in materia di
programmazione negoziata;
Viste le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
le societa' di servizi di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1998 e successive integrazioni;
Considerato che il CIPE nella seduta del 9 luglio 1998 ha ritenuto
di demandare al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
apposito comunicato per assicurare trasparenza e pubblicita' alle
modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica
e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area contenuti
nelle menzionate convenzioni;
Comunica qui' di seguito le modalita' e i criteri per lo
svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria
per i patti territoriali e i contratti d'area:

1. ATTIVITA' DI SUPPORTO
E ASSISTENZA TECNICA DEI PATTI TERRITORIALI

1.1. La societa' convenzionata svolge tutte le attivita' di
assistenza e di supporto tecnico e amministrativo necessarie alla
predisposizione di ciascun patto territoriale per il quale i soggetti
promotori, a seguito della stipula del protocollo d'intesa di cui al
punto 2.10.1, lettera a) della delibera CIPE, richiedano ed ottengano
l'assenso del Ministero ad avvalersi della societa' stessa ai sensi e
per le finalita' di cui al punto 2.10.1, secondo capoverso, della
medesima delibera.
1.2. Tali attivita' sono rivolte a fornire le indicazioni e gli
elementi necessari ad assicurare la rispondenza del patto
territoriale ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE ai fini del
relativo finanziamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) corretto inquadramento programmatico del patto territoriale,
come tale intendendosi la coerenza complessiva del patto stesso e
delle singole iniziative in esso contenute con le linee e i metodi,
anche finanziari, di attuazione della programmazione regionale;
b) validita' ed efficacia delle singole iniziative contenute nel
patto territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale
perseguiti, anche in termini di incremento complessivo
dell'occupazione;
c) coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello
temporale, tra le diverse iniziative contenute nel patto
territoriale;
d) fattibilita' giuridica ed amministrativa del patto territoriale,
anche attraverso l'inventario di tutti gli atti e le procedure
occorrenti ai fini dell'avvio, della realizzazione e della entrata in
funzione delle singole iniziative, nonche' l'inidividuazione di tutti
i soggetti pubblici che, in quanto necessariamente coinvolti
nell'attuazione del patto, dovranno essere chiamati a sottoscriverlo
una volta approvato;
e) completezza, concretezza e coerenza dell'insieme degli impegni
ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il
patto territoriale una volta approvato;
f) compatibilita' del patto territoriale con uno sviluppo
ecosostenibile, in termini sia di salvaguardia che di valorizzazione
delle risorse ambientali.
1.3. Qualora i soggetti promotori ne facciano espressa richiesta al
Ministero, ottenendone l'assenso, la societa' fornira' ai soggetti
titolari dei singoli interventi previsti nel patto territoriale,
sulla base di apposite convenzioni da stipulare con gli stessi, e
senza alcun onere sulla finanza di patto, supporto tecnico in ordine:
a) alla progettazione, anche finanziaria, di interventi contenuti
nel patto territoriale nei limiti consentiti dalle vigenti normative
comunitarie e nazionali ove applicabili;
b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a),
all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle vigenti normative
comunitarie e nazionali, ove applicabili, per l'affidamento di
incarichi relativi sia alla progettazione che alla realizzazione di
interventi previsti nel patto territoriale;
c) al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente
occorrenti per la progettazione di interventi previsti nel patto
territoriale anche attraverso il ricorso al Fondo rotativo per la
progettualita' di cui all'art. 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
1.4. In relazione a ciascun patto territoriale per il quale sia
intervenuto l'assenso del Ministero alla richiesta di assistenza
tecnica, comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di
ritorno ai soggetti promotori ed alla societa', quest'ultima
predispone, entro quindici giorni dalla data di ricevimento
dell'assenso, il programma operativo delle attivita' da svolgere con
indicazione dei tempi previsti e delle risorse organizzative e
professionali utilizzate per la sua attuazione.
Nella richiesta di assenso alla assistenza tecnica, i soggetti
promotori e la societa' convenzionata da questi prescelta, indicano i
rispettivi rappresentanti ed eventuali sostituti nel comitato di
verifica e coordinamento di cui al successivo punto 1.7.
Nell'ambito della comunicazione dell'assenso all'assistenza tecnica
il Ministero comunica altresi' la costituzione del comitato di
verifica e coordinamento.
Entro venti giorni a far data dal ricevimento della comunicazione
dell'assenso, la societa' trasmette al Ministero e ai soggetti
promotori il programma operativo delle attivita' da svolgere da
sottoporre all'approvazione del comitato di verifica e coordinamento.
Il termine anzidetto potra' essere prorogato, su motivata richiesta
della societa', per ulteriori venti giorni, alla scadenza dei quali
la mancata trasmissione del programma operativo determina
l'automatica revoca dell'assenso comunicato dal Ministero.
1.5. Tenendo conto delle indicazioni e specificazioni operative
richieste nella relazione finale sulle attivita' svolte, le proposte
di programma operativo vanno presentate con il corredo di una serie
di prospetti analitici, specifici e generale di riepilogo, articolati
sui seguenti aspetti:
l'indicazione delle diverse fasi in cui si articola l'attivita' di
assistenza e dei tempi specifici e globali previsti, che di massima
non potranno eccedere dieci mesi a partire dalla data di ricevimento
dell'assenso;
una descrizione quantitativa e funzionale delle figure impegnate
nella struttura tecnicoorganizzativa specificamente dedicata
all'assistenza, comprendente il numero e le figure professionali
coinvolte e i tempi previsti per il loro impiego;
una descrizione delle altre attivita' previste, con indicazione dei
tempi e delle relative quantita'.
1.6. Lo stato di avanzamento del programma operativo e' verificato
almeno ogni quindici giorni dal comitato di verifica e coordinamento,
sulla base della documentazione trasmessa dalla societa' ai soggetti
promotori e al Ministero. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente e comunque con cadenza trimestrale.
1.7. Il comitato di verifica e coordinamento e' composto da un
rappresentante del Ministero, che lo presiede, da un rappresentante
dei soggetti promotori e da un rappresentante della societa', e ad
esso sono affidati compiti di verifica dello stato di avanzamento del
programma operativo ed il coordinato svolgimento dello stesso. Il
rappresentante della societa' e' escluso dall'esprimere il proprio
parere ai fini dell'approvazione del programma operativo. In caso di
mancato raggiungimento della maggioranza il programma operativo si
da' per non approvato.
1.8. Entro i termini previsti dal programma operativo la societa'
predispone la relazione finale sulle attivita' svolte elaborato
secondo lo schema predisposto dal Ministero, e lo trasmette,
acquisito il parere del comitato di verifica e coordinamento, al
Ministero e ai soggetti promotori.
1.9. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti che
non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con il
Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire alle
societa' convenzionate per l'istruttoria una relazione articolata sui
seguenti punti:
a) sintetica esposizione della situazione socioeconomica della
specifica area di intervento (squilibri e potenzialita' direttamente
affrontati dal patto, quali ad esempio: livelli di reddito, dotazione
infrastrutturale, mercato del lavoro, livello medio di istruzione
nelle aree interessate, ecc.) delle finalita' generali perseguite
(crescita, occupazione, ecc.) dei soggetti coinvolti (associazioni
imprenditoriali e sindacali, singoli gruppi di imprenditori e
associazioni locali portatori di interesse, rappresentanze di base di
disoccupati e di lavoratori, istituzioni ed enti locali, societa' ed
istituti di credito, societa' di sviluppo locale, ecc.);
b) descrizione degli obiettivi individuati (ad esempio: riduzione
della disoccupazione, utilizzo/emersione del lavoro sommerso,
crescita dei flussi turistici, sviluppo e/o razionalizzazione della
base produttiva del settore interessato, riduzione di diseconomie o
sviluppo di economie esterne specifiche, anche di carattere
ambientale, culturale, ecc.);
c) indicazione delle linee di intervento specificamente individuate
(investimenti produttivi, in infrastrutture, sul patrimonio naturale
e storicoculturale, ecc.), e descrizione dei loro principali
contenuti operativi e della loro coerenza con gli obiettivi;
d) elencazione delle iniziative trasmesse in istruttoria e
indicazione dei loro principali contenuti e delle loro principali
caratteristiche economiche e realizzative (costi, occupazione,
dimensione fisica, tempi e modalita' attuative), comprese quelle
relative ad eventuali impatti ambientali;
e) coerenza e integrazione (funzionale e temporale) tra le diverse
iniziative e validita' complessiva del patto;
f) indicazione della tempistica necessaria all'avvio, alla
realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti.
1.10. Non potra' comunque essere ammesso all'istruttoria un
complesso di iniziative che comporti un finanziamento a valere sulle
risorse destinate dal CIPE eccedente del 20% il limite massimo
previsto (cioe' da 100 a 120 miliardi di lire) e/o iniziative
infrastrutturali per un importo superiore del 50% il relativo limite
massimo (cioe' da 30 a 45 miliardi di lire).
A tale scopo e' opportuno che la presentazione del patto in
istruttoria sia accompagnata dalla lista delle iniziative secondo un
ordine di preferenza, distinto tra iniziative produttive e
infrastrutturali, predisposto dai soggetti promotori.

2. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER I PATTI TERRITORIALI

2.1. All'istruttoria delle societa' convenzionate possono essere
ammessi unicamente i patti territoriali corredati da:
1) richiesta di istruttoria sottoscritta dal soggetto responsabile,
ove costituito, ovvero dal legale rappresentante del soggetto
delegato da tutti i promotori;
2) copia del protocollo d'intesa del patto territoriale stipulato
ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2.10.1, lettera a), della
delibera CIPE del 21 marzo 1997, corredato dalla seguente
documentazione esplicativa del contenuto del patto:
a) l'ambito territoriale di riferimento del patto con sintetica
esposizione della relativa situazione socioeconomica;
b) le specifiche finalita' di sviluppo locale individuate, con
l'indicazione delle iniziative produttive e degli interventi
infrastrutturali, coerenti con le finalita' di programmazione
regionale, che si intendono realizzare, nonche' integrati tra di loro
e coerenti con la validita' complessiva del patto;
c) gli impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione, ai
sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
d) gli impegni e gli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori
coinvolti;
e) la stima di massima delle complessive risorse finanziarie
occorrenti a valere su quelle destinate dal CIPE ai patti
territoriali o su altre risorse statali, regionali, locali e
comunitarie, nonche' i relativi piani temporali di avvio,
realizzazione ed entrata a regime degli interventi;
f) l'eventuale inserimento del patto in programmi di cooperazione
regionale nordsud;
g) l'indicazione del soggetto responsabile ovvero, se non ancora
costituito, del soggetto delegato dai promotori;
3) i singoli progetti di investimento produttivo e interventi
infrastrutturali, corredati dalla necessaria documentazione, nonche'
dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante sulle
modalita' prescelte per la percezione dell'agevolazione (ordinaria o
sotto forma di credito d'imposta ex art. 7, della legge n. 449/1997);
4) specifica relazione finale trasmessa dalla Societa' di
assistenza tecnica che ha svolto in favore del patto territoriale
l'attivita' prevista ai sensi del punto 2.10.1, lettera b), della
delibera CIPE 21 marzo 1997, eventualmente accompagnata dalla lista
delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente
punto 1.10. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti
che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con
il Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire la
relazione di cui al precedente punto 1.9, eventualmente accompagnata
dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al
precedente punto 1.10.
5) copia della documentazione comprovante il soddisfacimento
dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla regione
interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE;
6) l'impegno incondizionato di tutti i soggetti interessati a
pervenire, nel caso di approvazione del patto territoriale, alla sua
sottoscrizione entro sessanta giorni dall'approvazione stessa.
2.2. Il patto territoriale non puo' prevedere, a valere sulle
specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori
a 100 miliardi di lire. A1 finanziamento del medesimo patto, nei
limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore,
possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche
ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le
quali sia accertata la disponibilita' da parte delle amministrazioni
competenti. La quota dei mezzi propri nelle iniziative
imprenditoriali, determinata secondo i criteri e le modalita' della
legge n. 488/1992, non puo' essere inferiore al 30% del relativo
investimento.
Fermo restando l'onere a carico dello Stato sopra indicato,
possono, comunque, essere ammessi all'istruttoria della societa'
convenzionata anche i patti territoriali che presentano richieste di
finanziamento entro i limiti di cui al precedente punto 1.10, secondo
capoverso.
Ove a seguito dell'istruttoria svolta permanga il superamento di
uno o di entrambi i predetti limiti e non sia stata predisposta la
lista di cui al precedente punto 1.10, la societa' ne da'
comunicazione ai soggetti promotori sospendendo l'istruttoria.
Qualora i soggetti promotori non provvedano entro sessanta giorni da
tale comunicazione ad adeguare il patto territoriale ai predetti
limiti, la societa' conclude negativamente l'istruttoria dandone
comunicazione al Ministero e ai soggetti promotori.
Nel caso in cui sia stata predisposta la lista delle iniziative
secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10,
qualora nel corso dell'istruttoria la societa' convenzionata
verifichi l'inammissibilita' o rinuncia al finanziamento di una o
piu' iniziative produttive e/o infrastrutturali, ne da' formale
comunicazione al soggetto responsabile ovvero, se non ancora
costituito, al soggetto delegato dai promotori e provvede
direttamente ad istruire altra iniziativa produttiva e/o
infrastrutturale individuata nella lista preventivamente predisposta
dai soggetti promotori ai sensi del precedente punto 1.10, nel
rispetto dell'ordine di preferenza evidenziato.
2.3. All'atto di ricevimento della domanda relativa a ciascun
patto, e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento
stesso, la societa' convenzionata trasmettera' al Ministero copia
della stessa domanda protocollata.
La Societa' convenzionata, verificata l'ammissibilita' della
domanda, dara' comunicazione al Ministero dell'inizio
dell'istruttoria entro e non oltre trenta giorni dalla data del
ricevimento. Entro lo stesso termine la societa' convenzionata
comunichera' al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica le iniziative per le
quali l'imprenditore abbia optato per l'agevolazione sotto forma di
credito di imposta.
Tutte le attivita' istruttorie dovranno essere svolte nel termine
di novanta giorni dalla data di inizio dell'istruttoria. Tale termine
puo' essere sospeso una sola volta, con comunicazione al Ministero,
per non piu' di sessanta giorni, entro i quali devono essere
presentate eventuali integrazioni delle documentazioni relative alle
singole iniziative o interventi da parte dei soggetti beneficiari,
sulla base delle indicazioni agli stessi fornite dalla societa'
convenzionata.
La Societa' fornira' al Ministero ogni eventuale documentazione
richiesta.
2.4. L'istruttoria dei patti territoriali dovra' essere diretta a
fornire motivati elementi di valutazione in ordine alla coerenza, sul
piano sia funzionale che temporale, delle diverse iniziative proposte
alle finalita' ed agli obiettivi del patto, anche con riferimento ai
programmi di cooperazione regionale Nord-Sud, di cui all'art. 1,
comma 73, della legge n. 549/1995, nonche' al rispetto dei limiti di
finanziamento di cui al punto 2.9, lettere a) e c), della delibera
CIPE del 21 marzo 1997.
Oltre alla valutazione della coerenza del patto nel suo complesso,
dovra' essere svolta l'istruttoria delle singole iniziative
imprenditoriali e dei singoli interventi infrastrutturali pubblici
sulla base dei criteri sotto riportati.
A) Istruttoria singole iniziative imprenditoriali.
Sono ritenute ammissibili ai finanziamenti le iniziative proposte
da imprese operanti nei settori ammessi dal decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dalle
successive disposizioni attuative, nonche' dall'art. 9, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o da altri regimi di aiuto
nazionale o regionale previsti per i settori di cui al punto 2.1
della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e approvati dalla U.E.
Per le spese ammissibili e per le relative iniziative
imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative
imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive
modificazioni e integrazioni e dalle relative disposizioni
applicative.
Ai fini della decorrenza dell'ammissibilita' delle spese, fermo
restando quanto previsto per le iniziative disciplinate dalla legge
n. 488/1992, il termine di riferimento e' quello relativo alla data
di inizio dell'istruttoria comunicata al Ministero ai sensi del
precedente punto 2.3, secondo capoverso.
Sono ammesse alle agevolazioni anche le spese per beni acquisiti
tramite locazione finanziaria, purche' il bene oggetto di locazione
venga utilizzato dall'impresa durante tutto il periodo di
realizzazione dell'investimento e fermo restando il vincolo
quinquennale di destinazione del bene stesso all'investimento
agevolato. Le spese ammesse ad agevolazione a tale titolo sono
pertanto quelle relative ai canoni pagati dall'impresa durante il
periodo di realizzazione dell'investimento, al netto di interessi,
spese ed eventuali quote riferite alla manutenzione e all'assistenza
tecnica contenute nel canone.
Ai fini dell'erogazione del contributo relativa alla parte
acquisita tramite locazione finanziaria, e' sufficiente che
l'ammontare dei canoni (al netto dell'IVA) pagati fino alla data
dell'erogazione sia non inferiore al 30% del costo dei beni oggetto
dell'agevolazione.
A tal fine la societa' di locazione finanziaria rilascera'
all'impresa beneficiaria apposita dichiarazione attestante
l'ammontare dei canoni, con la specificazione di cui sopra, (al netto
dell'IVA) pagati alla data.
Le spese stesse dovranno essere sostenute entro il termine di
quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria del patto
territoriale.
In relazione alla prevista tempistica degli investimenti,
l'erogazione delle agevolazioni potra' avvenire in 2, 3, 4 quote
annuali di pari importo.
Il livello dell'apporto dei mezzi propri da parte dell'impresa, da
dimostrare all'atto della richiesta di ogni singola erogazione delle
agevolazioni, resta stabilito nei termini di cui al punto 2.9,
lettera d), della delibera CIPE.
La parte descrittiva del business plan, cosi' come previsto nella
documentazione richiesta, dovra' contenere espressamente
l'indicazione sulla funzionalita' e coerenza dell'iniziativa alle
finalita' e agli obiettivi del patto al suo complesso.
Le domande relative alle iniziative imprenditoriali saranno
presentate sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da
suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e corredate della documentazione e delle dichiarazioni
richieste, utilizzando l'apposito modulo in originale reso
disponibile presso le Societa' convenzionate per l'istruttoria.
B) Istruttorie relative a interventi infrastrutturali.
Potranno essere istruiti unicamente interventi:
a) strettamente funzionali alle finalita' e agli obiettivi del
Patto territoriale;
b) proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, ed ubicati nelle aree individuate dalla Commissione
dell'Unione europea, obiettivi 1, 2 e 5 b, nonche' in quelle
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.C del trattato di
Roma;
c) per i quali venga predeterminato il soggetto gestore ed il
soggetto destinatario delle opere pubbliche, a norma delle
disposizioni vigenti.
Ai fini della verifica del limite di cui al punto 2.9, lettere a) e
c), della delibera CIPE del 21 marzo 1997 saranno considerate
ammissibili al finanziamento, totale o parziale, solo le tipologie
d'investimento che corrispondono alle attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, della legge n. 109/1994.
I progetti, ai fini del completamento dell'istruttoria, dovranno
essere costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 16, comma 4,
della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni e
riportati nell'apposita scheda di sintesi, utilizzando l'apposito
modulo in originale reso disponibile presso le Societa' convenzionate
per l'istruttoria, nonche' corredati dal quadro delle esigenze cosi'
come definito dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge e dalla
documentazione richiesta.
I singoli progetti dovranno essere accompagnati da una
dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, da cui risulti la conformita'
dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative
regionali di settore e dalla pianificazione regionale.
Nel caso di progetti proposti da amministrazioni ed enti pubblici i
costi di investimento ammissibili sono comprensivi dell'IVA, fatta
salva la successiva restituzione delle relative poste in caso di
mancato utilizzo ai sensi della vigente normativa fiscale.
2.5. La societa' convenzionata, effettuata l'istruttoria, trasmette
al Ministero una relazione istruttoria conclusiva, utilizzando
l'apposito schema, contenente i seguenti aspetti:
Per le iniziative imprenditoriali:
a) informazioni generali sull'iniziativa;
b) capacita' imprenditoriale del proponente e affidabilita' nella
realizzazione dell'iniziativa;
c) consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa o, nel caso
di impresa di nuova costituzione, dei soggetti che ne siano i
promotori;
d) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con
specifico riferimento alla dimensione degli investimenti, alla
redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario, con
particolare evidenza della tempestivita' e della adeguatezza dei
mezzi propri;
e) funzionalita' e coerenza dell'iniziativa alle finalita' ed agli
obiettivi del patto;
f) caratteristiche rilevanti di compatibilita' con lo sviluppo
ecosostenibile;
g) eventuali investimenti agevolati preesistenti alla data di
inizio dell'istruttoria e solo se collegati all'iniziativa e
significativi per la sua realizzazione;
h) sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;
i) ammissibilita' delle spese e congruita' dei costi;
j) pertinenza e coerenza del piano finanziario di copertura degli
investimenti e dell'impiego dei mezzi propri;
k) attendibilita' dei tempi dichiarati di avvio a realizzazione,
ultimazione e di entrata a regime e coerenza con i tempi di
realizzazione del Patto;
l) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione,
all'ultimazione ed all'entrata a regime degli investimenti.
Per le iniziative infrastrutturali:
a) natura pubblica dei soggetti che propongono gli interventi (art.
2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/1994), applicabilita'
della disciplina vigente sugli appalti pubblici, localizzazione nelle
zone ammesse dalla normativa sulle aree depresse;
b) individuazione del soggetto destinatario delle opere e del
soggetto gestore;
c) validita' tecnicoeconomica in riferimento alle dimensioni
fisiche e finanziarie dell'intervento, tramite una verifica degli
indicatori fisici, economici, finanziari e tecnicoamministrativi,
mirata anche al riscontro della cantierabilita' dichiarata;
d) funzionalita' e coerenza dell'intervento alle finalita' e agli
obiettivi del patto e benefici economici perseguiti;
e) caratteristiche rilevanti per la compatibilita' con uno sviluppo
ecosostenibile (compatibilita' o impatto);
f) equilibrio del piano finanziario dell'investimento, con
particolare riferimento alle modalita' di utilizzo delle altre fonti
(pubbliche, private o comunitarie);
g) sussistenza delle condizioni amministrative e programmatiche
necessarie alla realizzazione dell'intervento, con indicazione delle
eventuali condizioni di realizzabilita' e di accordi tra i soggetti
pubblici interessati;
h) equilibrio economico della gestione, con particolare riferimento
alle fonti di copertura ed alla loro disponibilita';
i) attendibilita' dei tempi dichiarati di cantierabilita' e di
realizzazione e coerenza con i tempi di realizzazione del patto;
j) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione e
all'entrata in regime degli investimenti;
k) eventuali condizioni cui i singoli interventi devono sottostare
per garantire la realizzabilita' dell'iniziativa, anche ai fini
dell'accordo di soggetti pubblici, di cui al punto 2.8 della delibera
CIPE del 21 marzo 1997.
Per l'individuazione della coerenza complessiva del patto:
a) capacita' di promozione dello sviluppo locale, coerenza tra gli
obiettivi perseguiti ed eventuale raccordo con la programmazione
regionale;
b) capacita' ed affidabilita' del soggetto responsabile, ove gia'
individuato;
c) capacita' imprenditoriale o tecnicoamministrativa dei soggetti
attuatori delle iniziative produttive o degli interventi
infrastrutturali;
d) coerenza degli impegni gia' assunti e fattibilita' degli impegni
da assumere da parte di firmatari del protocollo d'intesa per
l'attuazione del patto.
2.6. Entro i termini previsti dal precedente punto 2.3 la societa'
consegnera' al Ministero le risultanze dell'istruttoria, indicandone
specificamente l'esito, trasmettendo quanto segue:
a) il modulo di domanda di istruttoria del patto;
b) la relazione istruttoria conclusiva, comprensiva di quelle
relative a ciascuna iniziativa imprenditoriale, a ciascun intervento
infrastrutturale e a quella complessiva di coerenza al patto;
c) l'elenco delle iniziative e degli interventi per singolo patto
territoriale, con l'indicazione, per ciascuna iniziativa ed
intervento, della denominazione dei soggetti proponenti, dell'importo
complessivo delle spese ritenute ammissibili, dell'importo delle
agevolazioni, della nuova occupazione e di quella mantenuta e della
validita' tecnicoeconomica;
d) l'elenco delle iniziative e degli interventi con esito
istruttorio negativo, con l'indicazione del motivo di non ammissione;
e) tempi e modalita' di realizzazione del patto, piano temporale di
spesa e piano finanziario del patto;
f) descrizione delle eventuali modificazioni intervenute (rispetto
a quanto e' emerso dalla assistenza tecnica o rispetto alla
presentazione della domanda) sulla coerenza complessiva del patto a
seguito dell'istruttoria.
2.7. Il Ministero, approvato con decreto il patto da stipulare, ne
da' comunicazione al soggetto responsabile ovvero, ove non
costituito, al soggetto delegato dai soggetti promotori.
2.8. Con esclusione delle imprese che abbiano optato per
l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e fermo restando le
disposizioni previste al punto 2.11 della delibera CIPE del 21 marzo
1997 e nel decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997,
relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima dell'erogazione
dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna iniziativa
ed intervento, la societa' convenzionata dovra' verificare la
documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e
intervento predisposta dal soggetto responsabile del patto.
Tale documentazione di spesa sara' costituita:
a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni
finali di spesa corredate della documentazione e delle dichiarazioni
previste dalle disposizioni normative e procedurali che regolano le
iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e successive modifiche
ed integrazioni;
b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni
finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti
finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai
sensi della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed
integrazioni.
Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali
prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione del patto
territoriale o da protocolli aggiuntivi.
2.9. Sulla base della documentazione finale di spesa, predisposta
dal soggetto responsabile, la societa' convenzionata:
a) attestera' al Ministero di essere in possesso delle
dichiarazioni debitamente compilate;
b) esaminera' e verifichera' la completezza e la pertinenza delle
documentazioni di spesa prodotte, la corrispondenza degli
investimenti realizzati con quelli finanziati, l'ammissibilita' e
congruita' delle spese sostenute.
La verifica delle documentazioni finali di spesa di ciascun
investimento sara' effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento
della relazione finale trasmessa dal soggetto responsabile.
Sulla base delle relazioni semestrali' sullo stato di attuazione
del patto territoriale, predisposto dal soggetto responsabile ai
sensi del punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il
Ministero potra' richiedere alla societa' convenzionata
l'effettuazione sulle singole iniziative o interventi, di verifiche
analoghe a quelle previste per la certificazione della spesa finale,
da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Le attivita' di verifica di cui al presente punto daranno luogo ad
apposite relazioni, da trasmettere entro i termini sopra indicati al
Ministero e alla Cassa depositi e prestiti, nelle quali verra' tra
l'altro segnalata ogni eventuale difformita' rilevata nell'utilizzo
dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento
positivamente istruito.

3. CONTRATTI D'AREA

3.1 Per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali e
infrastrutturali comprese nei contratti d'area si applicano, per
quanto compatibili, i criteri indicati alle lettere A) e B) del
precedente punto 2.4 del presente comunicato.