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Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO 16 febbraio 2000
Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 3, primo comma, e 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche
ed integrazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante "Sostituzione
del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di
strumenti e rapporti giuridici";
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999,
recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa
depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 28 dicembre 1999, recante
"Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi
e prestiti";
Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a
partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di
interesse sono fissati:
al 5,450 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso
con durata fino a dieci anni;
al 5,650 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso
con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;
al 5,750 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso
con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.
I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il
finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti
territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale
tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.
Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale
anticipata alla pari, i tassi di cui al primo comma dell'art. 1
sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del
finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione
parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento
rimane definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui
mutui della Cassa depositi e prestiti", il tasso per il calcolo della
quota interessi e' dato dall'indice maggiorato di dieci centesimi di
punto per i mutui ammortizzati in dieci anni, di dodici centesimi di
punto per i mutui ammortizzati in quindici anni e di quindici
centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti anni.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2000
Il Ministro: Amato

 

                                                                 Allegato
    TABELLA  DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I
    MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.
    
    
    =====================================================================
    Quota con diritto                     Durata del mutuo
    di estinzione           10 anni          15 anni          20 anni
    anticipata           maggiorazioni     maggiorazioni    maggiorazioni
    ---------------------------------------------------------------------
       40%                    0,19             0,17             0,16
       60%                    0,28             0,26             0,24
       80%                    0,37             0,34             0,32