IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996
concernenti le direttive per la concessione e l'erogazione di
agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488/1992, gia' di competenza del CIPE, sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Statoregioni;
Considerata la necessita' di apportare alcune misure correttive
della deliberazione del CIPE sopra richiamata al fine di
razionalizzare i vigenti criteri di concessione ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;
Ritenuto, per esigenze di maggiore chiarezza, l'opportunita' di
approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 27
aprile 1995, come modificata ed integrata dalla successiva del 18
dicembre 1996, coordinato con le ulteriori modifiche ed integrazioni
approvate con il presente decreto;
Vista l'intesa espressa dalla conferenza Statoregioni nella seduta
del 1 luglio 1999 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla
delibera CIPE del 27 aprile 1995, come gia' modificata ed integrata
dalla delibera dello stesso CIPE del 18 dicembre 1996 di cui alle
premesse, di seguito denominata "delibera". Le modifiche ed
integrazioni di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4,
lettera c), primo periodo, hanno efficacia per le domande di
agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore del presente
decreto; tutte le altre hanno efficacia per le domande di
agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore delle norme
modificative del regolamento ministeriale relativo alle modalita' e
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui
al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 488/1992, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Le disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al comma 2,
lettere a) e c) ed al comma 3, quest'ultimo limitatamente ai
brevetti, si applicano anche con riferimento alle domande del settore
turisticoalberghiero di cui al decreto ministeriale del 20 luglio
1998.
2. Al punto 2.1 della delibera, sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere
concesse alle attivita' estrattive e manifatturiere di cui alle
sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a
quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima
classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle
attivita' di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra
quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo
sviluppo delle predette attivita' produttive; tali attivita' di
servizi possono utilizzare non piu' del 5% delle risorse complessive
disponibili.";
b) nel secondo periodo, dopo le parole "ed alla delocalizzazione
degli impianti produttivi", sono inserite le seguenti: ", comportanti
spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite
individuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con la conferenza Statoregioni anche in
riferimento a ciascuna attivita' ammissibile alle agevolazioni";
c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "ampliamento
l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia
volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti
o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento
orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita'
produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti
(ampliamento verticale);";
d) nel settimo periodo, dopo le parole "riattivazione, l'iniziativa
che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti
produttivi inattivi" sono eliminate le parole da", da parte dei nuovi
soggetti" a "degli insediamenti produttivi".
3. Al punto 3.2 della delibera, dopo le parole "studi di
fattibilita' economica e finanziaria," le parole "con esclusione
delle scorte" sono sostituite dalle seguenti: "i costi relativi ai
programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai
brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25%
degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;
4. Al punto 5, lettera c), della delibera, sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) il secondo periodo del punto c3) e' sostituito dal seguente: "Al
fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di
garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni
relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonche'
uniformita' di valutazione, il soggetto convenzionato con
l'amministrazione competente non puo' affidare ad altri soggetti la
realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di
specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare".
b) i primi due periodi del punto c4) sono sostituiti dai seguenti:
"entro un mese dal termine di cui alla lettera c3),
l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie
definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti
comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50
miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;
II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti
relativi ad un'area o a piu' settori di attivita' eventualmente
individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli
ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili
fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento;
III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di
quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l'altra a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c).
Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente
punto II), ciascuna regione puo' individuare piu' di un settore di
attivita' o piu' aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite
dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie
complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e
destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie
risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per
ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II e' riservata
alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.
Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III e'
destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella
misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di
volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree
depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Statoregioni,
anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della
programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali
graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che
individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli di
cui al successivo punto c5) ovvero indicandone altri sulla base degli
specifici obiettivi da perseguire.
I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna
graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali
progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle
graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle
specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle
risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale
ordinaria di cui al punto I).";
c) nel punto c5), dopo il punto 5), sono inseriti i seguenti
periodi:
"Con riferimento al precedente punto 1), il valore del capitale
proprio non puo' essere comunque inferiore al 25% dell'investimento
complessivo.";
d) nel secondo periodo del punto c5), dopo le parole "questa, per
convenzione, e' nulla in caso di", le parole "ammodernamento,
ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia
non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento"
sono sostituite dalla seguente: "riduzione";
e) il terzo periodo del punto c5) e' sostituito dal seguente: "Le
priorita' regionali sono individuate con riferimento ad elementi
quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici
e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle
agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze
di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al punto c4.II, le priorita' regionali sono
individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle
aree o alle attivita', rispettivamente agli specifici settori
merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del
territorio ed alle tipologie di investimento.".
f) nell'ultimo periodo del punto c5), dopo le parole "sulla base
della somma", le parole "dei cinque" sono sostituite dalla seguente:
"degli".
5. E' approvato in allegato il testo della deliberazione CIPE del
27 aprile 1995, gia' modificata ed integrata con deliberazione del 18
dicembre 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui
al presente articolo. L'allegato fa parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 1999
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 250
TESTO DELLA DELIBERA CIPE DEL 27 APRILE 1995, MODIFICATA ED
INTEGRATA DALLA DELIBERA DEL 18 DICEMBRE 1996, COORDINATA CON LE
MODIFICAZIONI E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON IL DECRETO
MINISTERIALE DEL 22 LUGLIO 1999. 1. Aree di applicazione.
Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate
o che saranno individuate dalla commissione dell'Unione europea come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi l, 2 e 5
b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3. c del
trattato di Roma.
Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle
aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni
previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese approvata dalla commissione
dell'Unione europea il 20 maggio 1992. 2. Iniziative ammissibili.
2.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono
essere concesse alle attivita' estrattive e manifatturiere di cui
alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche
ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di
produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua
calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della
medesima classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre
concesse alle attivita' di servizi reali individuate con il medesimo
decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente
sullo sviluppo delle predette attivita' produttive; tali attivita' di
servizi possono utilizzare non piu' del 5% delle risorse complessive
disponibili.
Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento,
alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla
delocalizzazione degli impianti produttivi, comportanti spese
complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con
decreto del Ministro dell'idustria, del commercio e dell'artigianato
d'intesa con la conferenza Statoregioni anche in riferimento a
ciascuna attivita' ammissibile alle agevolazioni. A tal fine si
considera:
"ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento
dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione
dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti
nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento
una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi
produttivi esistenti (ampliamento verticale);
"ammodernamento" l'iniziativa che sia volta ad apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento
della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
"ristrutturazione" il progetto diretto alla riorganizzazione, al
rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
"riconversione" il progetto diretto ad introdurre produzioni
appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
"riattivazione" l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
"delocalizzazione" l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di
cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da
decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica
centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata;
2.2. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o
divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si
applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea. 3.
Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.)
o lordo (E.S.L.).
3.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate
in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4
riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;
3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato
sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto
d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita'
economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici
limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le
grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti
medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;
3.3. Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le
agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti
organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi,
economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto consentita la
presentazione di piu' domande di agevolazione anche in tempi
successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano
riconducibili al medesimo programma;
3.4. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato
dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed e'
erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione
dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o
tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita' alla
stessa data di ogni anno; la prima quota, che e' resa disponibile
entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto
c4), puo' essere erogata in anticipazione previa presentazione di
fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta. 4. Graduazione dei livelli di
agevolazione.
Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base
dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto
(E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) sono le
seguenti:
a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del
regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:
nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N., maggiorato di 15 punti
percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese;
nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Cagliari, Sassari, 40% E.S.N. maggiorato di 15 punti percentuali in
E.S.L., per le piccole e medie imprese;
nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
nelle province della regione Molise 55% E.S.N. per le piccole e
medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal
1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% E.S.N. per le piccole e medie
imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31
dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N.
per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del
regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:
nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art.
92.3. c) del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15%
E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese;
nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5 E.S.L.
per le medie imprese;
c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui
agli obiettivi l, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai
sensi dell'art. 92.3. c) del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le
piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le
altre imprese. 5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle
domande.
Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono
stabiliti i seguenti meccanismi:
a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce
annualmente su base regionale l'importo disponibile per le
agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle
risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione
europea, per obiettivi (1, 2 e 5 b) e per ciascuna unita'
territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta
ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle
agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della
contrattazione programmata e degli accordi di programma;
b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;
c) l'amministrazione competente dovra' provvedere, nel piu' breve
tempo possibile, alla determinazione delle modalita', delle procedure
e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle
agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con
banche o societa' di servizi controllate da banche per l'istruttoria
delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle
risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette
modalita' e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:
c1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per
la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso,
registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della
definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);
c2) la domanda dell'impresa dovra' essere corredata da elementi di
analisi di fattibilita' e redditivita' economicofinanziaria del
progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalita'
dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, nonche' dagli elementi
utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva
lettera c5).
Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e
per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche
essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle societa' di
locazione finanziaria;
c3) l'amministrazione competente fissa il termine per la
presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei
soggetti convenzionati; l'istruttoria completa degli elementi di
analisi di fattibilita' e redditivita' economicofinanziaria e' svolta
secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei
prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la
compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri
economicofinanziari atti a stabilire l'ammissibilita' alla formazione
della graduatoria di cui al punto c4).
Al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di
garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni
relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonche'
uniformita' di valutazione, il soggetto convenzionato con
l'amministrazione competente non puo' affidare ad altri soggetti la
realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di
specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.
Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione
competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni
economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto
la responsabilita' nella consapevolezza che, laddove
l'Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie
stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed alle
relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e
ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella
rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;
c 4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c 3),
l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie
definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti
comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50
miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali ai gradi progetti d'investimento;
II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti
relative ad un'area o a piu' settori di attivita' eventualmente
individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli
ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili
fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento;
III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di
quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l'altra a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c).
Ai fini della /formazione delle graduatorie di cui al precedente
punto II), ciascuna regione puo' individuare piu' di un settore di
attivita' o piu' aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite
dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie
complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e
destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie
risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per
ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II e' riservata
alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.
Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III e'
destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella
misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo dei 30% di queste ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di
volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree
depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Statoregioni;
anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della
programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali
graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che
individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli di
cui al successivo punto c 5) ovvero indicandone altri sulla base
degli specifici obiettivi da perseguire.
I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna
graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che
dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie
speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche
risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse
disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di
cui al punto I).
Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di
presentazione della domanda, i progetti non finanziati concorrono
automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione
alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio. Le
spese gia' effettuate nell'ambito di progetti che vengano
ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di
presentazione della prima domanda di agevolazione;
c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto
all'investimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto
all'investimento complessivo;
3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta;
4) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di
specifiche priorita' regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle
prestazioni ambientali.
Con riferimento al precedente punto 1), il valore del capitale
proprio non puo' essere comunque inferiore al 25% dell'investimento
complessivo.
Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione
aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, e' nulla in caso di
riduzione.
Le priorita' regionali sono individuate con riferimento ad elementi
quali particolari aree del territorio, specifici settore merceologici
e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle
agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze
di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al punto c4.II, le priorita' regionali sono
individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle
aree o alle attivita', rispettivamente agli specifici settori
merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del
territorio ed alle tipologie di investimento.
Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al
contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei
consumi di risorse naturali.
La posizione del progetto nella graduatoria complessiva e'
determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.
6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del CIPI del
22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la
concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.