ATTO DI INDIRIZZO SULLA REGIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO LOCALE
Considerato l’ampio
processo di decentramento e di trasferimento di funzioni e competenze dal
Centro verso le Regioni e le Autonomie locali che riguarda, in particolare,
competenze in campo di sviluppo economico.
Considerato che tale impulso allo sviluppo economico costruito dal basso è anche concetto forte dei regolamenti della Comunità che, nella comunicazione del 5 giugno ’96, definiva l’ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia sull’occupazione proponendo un impulso politico all’avvio dei patti territoriali.
Considerato che
l’obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale deve essere
perseguito attraverso una stretta collaborazione tra Regioni, Province Autonome
e Governo tale da consentire che le politiche di intervento dirette di tali
soggetti e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati
siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi complessi da
attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur distinguendosi per le diverse
ricadute territoriali e per i differenti soggetti intervenienti, siano
considerate come un complesso unitario che concorre alla creazione di
condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale.
Nell’ambito delle funzioni di sviluppo economico, e conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare dagli articoli 18 e 19, le Regioni sono titolari delle competenze in materia di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata e fatti salvi i contratti di programma afferenti grandi imprese o inerenti attività ed interventi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera o) del citato decreto legislativo 112/98, che rimangono di competenza dell'amministrazione statale, esercitano questa funzione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partenariato istituzionale.
A fare data dal 1° gennaio 2002, in coerenza con quanto disposto dal periodo precedente, sono attribuite alle Regioni le risorse aggiuntive per le aree depresse stanziate in Finanziaria e destinate agli strumenti di programmazione negoziata fatte salve quelle destinate ai contratti di programma di competenza statale.
Ai fini della conservazione allo
Stato delle competenze riferite ai contratti di programma si provvederà con le
procedure e le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera o) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'esercizio delle relative funzioni da parte
dell'Amministrazione centrale dello Stato sarà attuato con il coinvolgimento
della Regione di volta in volta interessata agli interventi da attivare.
L'Amministrazione centrale concorda e verifica altresì con le Amministrazioni regionali gli adempimenti che consentono la realizzazione del programma.
Fermo restando quanto previsto dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2000, n. 138, per far fronte agli oneri finanziari degli interventi infrastrutturali relativi ai:
· Patti territoriali specializzati nel settore dell’agricoltura e della pesca partecipanti al bando del 15.2.2000 approvati;
· Patti generalisti con scadenza istruttoria al 28.2.2001;
l'Amministrazione centrale provvederà a recuperare risorse a carico del bilancio dello Stato, con priorità per le infrastrutture maggiormente funzionali ai patti territoriali, mediante risorse derivanti da:
· eventuali revoche dei patti fatto salvo quanto previsto dalla delibera CIPE del 22.06.2000 n. 69;
· revoche o accantonamenti a valere sulla delibera aree depresse 70/98 relativa ai “completamenti” il cui utilizzo sarà finalizzato alle infrastrutture dei patti;
· somme rinvenienti dalle variazioni sulle intensità degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria;
· risorse comunque recuperate.
Resta salva la possibilità di concorrere con le residue disponibilità finanziarie agli interventi infrastrutturali nei patti territoriali generalisti relativi al bando del 10.10.1999, qualora non risultassero sufficienti le risorse già previste con delibera CIPE 15.2.2000 n.14 e successive modificazioni.
Le risorse derivanti da rinunce, revoche o altre economie prodottesi in sede d'attuazione dei Patti sono destinate al medesimo territorio regionale.
Con appositi accordi di programma quadro stipulati tra il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e le singole Regioni, nell’ambito della cornice normativa e finanziaria prevista dall’intesa istituzionale di programma possono essere definiti:
L’attività di controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione dei patti e i contratti d’area approvati al 30 giugno 2001, e finanziati con fondi CIPE, restano in capo all’Amministrazione centrale, qualora le singole Regioni non sottoscrivano uno specifico APQ relativo ai patti territoriali e ai contratti d’area approvati.
Il D.M. del 31 luglio 2000
n. 320 andrà armonizzato con il processo di regionalizzazione degli strumenti
di programmazione negoziata.
Si confermano due
orientamenti fondamentali:
1. che gli strumenti della programmazione negoziata che
saranno trasferiti alla competenza regionale nell'ambito degli appositi accordi
di programma quadro, diventino parte integrante della programmazione regionale,
tenendo conto delle diverse procedure, che le Regioni hanno adottato nella
direzione comunque della costruzione di progetti di sviluppo territoriale
integrato, composti cioè da interventi plurimi (formazione, infrastrutture,
servizi, recupero ambientale, legalità ecc.);
2. che non si disperda, ma anzi si estenda e consolidi,
la prassi della concertazione sociale e del partenariato istituzionale.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente Delegato
Vincenzo VISCO