PremessaLa struttura originaria di questo strumento risale alla Legge 64/86 ed è rimasta nel tempo invariata. Pertanto è lo strumento più sperimentato tra gli altri della programmazione negoziata. Elementi caratterizzanti lo strumento rispetto alle altre forme di programmazione negoziata sono:
ProcedureLa procedura è rimasta invariata rispetto a quanto dettato nella delibera CIPE del 25.2.94. La legge 662/96 e la successiva delibera CIPE del 21.3.97, che hanno profondamente innovato l'impianto della programmazione negoziata, hanno invece solo integrato la disciplina dei contratti di programma, con l'inclusione tra i potenziali promotori delle "rappresentanze dei distretti industriali". AccessoI soggetti proponenti sono:
I progetti di investimento devono mirare a costituire poli produttivi partendo da progetti organici in grado di integrare le filiere produttive. Lo strumento intende promuovere la diffusione dell'innovazione e pertanto devono essere previste attività di ricerca. Possono essere previste piccole infrastrutture a completamento della dotazione dell'area in cui si sviluppano gli investimenti. La procedura viene avviata con la presentazione della domanda di accesso al DPS del Ministero del Tesoro, previo parere sulla localizzazione da parte della Regione interessata. Il piano progettuale deve essere costituito da una relazione illustrativa accompagnata da un allegato tecnico di dettaglio sulle singole iniziative e da un allegato economico-finanziario. Il Piano progettuale deve contenere la motivazione del ricorso a questo strumento, una analisi di mercato riferita ai settori interessati con l'identificazione degli obiettivi che si intende perseguire. Per l'intero progetto e per ogni singola iniziativa in esso inserito vanno individuate:
IstruttoriaDopo una preliminare verifica di ammissibilità sui requisiti formali e sulla eleggibilità degli investimenti, inizia da parte del Ministero del Bilancio (insieme al Ministero dell'Industria e al MURST) una fase di valutazione di merito del piano progettuale in merito ai tempi, costi e coerenza degli interventi con gli obiettivi del programma. Sulla base di questa istruttoria preliminare il Ministero del Bilancio potrà concordare variazioni eventuali al piano progettuale presentato. Viene predisposto il vero e proprio contratto che specifica l'oggetto del contratto, l'impegno finanziario dell'operatore e le agevolazioni richieste, i tempi di realizzazione e la durata, l'occupazione diretta ed indotta, le modalità di erogazione dei contributi e le modalità di verifica e controllo, il capitolato tecnico relativo all'intera gestione del contratto. ApprovazioneVerifica di ammissibilità da parte della Commissione Europea, delibera del CIPE. GestioneDopo la stipula del contratto vengono presentate le domande di accesso a contributo da parte di ciascuna iniziativa compresa nel piano progettuale. I progetti imprenditoriali vengono resi in forma esecutiva e sottoposti ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria (il Ministero si avvale delle banche convenzionate) L'erogazione avviene a seguito di emissione del decreto di concessione, con la possibilità di ottenere anticipi a stati di avanzamento previa fidejussione bancaria. VerificaE' il Ministero del Bilancio che provvedere ad effettuare verifiche periodiche sull'avanzamento del programma VariazioniE' una caratteristica di snellezza e flessibilità quella di poter operare modifiche e aggiornamenti del progetto originario entro un margine del 20% dell'importo indicato dal decreto di concessione. Oltre questo limite si rende necessaria una nuova deliberazione del CIPE. La procedura innanzi descritta puņ essere sintetizzata attraverso lo schema 1 e lo schema 2. Lo stato attuale dei contratti di programmaLa tabella prelevata dal sito del Ministero del Tesoro, fornisce alcune indicazioni sui contratti di programma posti in essere allo stato attuale. |
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