La programmazione negoziata si aggiunge ad altri strumenti di politica economica, al fine di coordinare l’azione dello Stato e dei poteri che influiscono sui processi di sviluppo e di raccordare la molteplicità di interessi che agiscono a diversa scala territoriale. L' obiettivo primario pertanto è non soltanto quello di generare sviluppo, bensì di creare le condizioni favorevoli per l'instaurarsi di un circuito virtuoso dello sviluppo locale in grado di autosostenersi nel tempo.
Gli strumenti della programmazione negoziata sono denotati da un'elevata complessità legata anche alla molteplicità di soggetti pubblici e privati chiamati a interagire per convergere su un piano organico e strutturato di sviluppo socio-economico del territorio.
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Gli strumenti della Programmazione Negoziata |
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La programmazione negoziata è la forma di concertazione e di regolazione concordata tra soggetti pubblici ai vari livelli istituzionali o tra uno o più soggetti pubblici competenti e le parti interessate all'attuazione di predefinite misure. Queste devono comprendere interventi diversi riferibili ad uno specifico obiettivo prioritario di sviluppo.
Contratto di programma (già previsto dalla legge 64/86): E' il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Il contratto di programma è uno strumento di grande potenza con cui l'Amministrazione centrale può promuovere, attraverso l'erogazione di capitali a fondo perduto, gli investimenti nel Mezzogiorno. E' con questo strumento che sono stati realizzati gli investimenti della Fiat a Melfi e a Cassino, della SGS Thomson a Catania, della Texas ad Avezzano, della Natuzzi a Bari, della Barilla a Foggia e a Melfi e della Getrag a Bari, dell’Olivetti a Napoli. Si tratta in tutti i casi di investimenti che hanno profondamente alterato in modo positivo il quadro di convenienza dei sistemi locali prescelti e che hanno dischiuso opportunità non ancora pienamente sfruttate. Il rafforzamento del principio della valutazione dovrà comportare, anche in questo caso, l'impegno ad analizzare in modo approfondito l'efficacia degli interventi realizzati, la loro rispondenza agli obiettivi annunciati, diretti e indiretti. Tale verifica potrà consentire un migliore orientamento degli interventi futuri.
Tra le molteplici definizioni che sono state adottate per i patti territoriali è utile riferirsi alle seguenti:
E' lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art.32 della L.219 del 14 maggio 1981, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Intesa Istituzionale di Programma Già prevista dalla L.142/90, è un accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base: di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, di una effettiva presenza di soggetti imprenditoriali interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. L'Intesa istituzionale di programma dunque è lo strumento con il quale sono stabiliti tra il Governo e la Giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta. La normativa non indica espressamente chi debba essere il soggetto istituzionale promotore dell'intesa, ma di fatto individua nelle regioni e nelle province autonome gli attivatori del processo "(...) in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista" (delibera CIPE 21 marzo 1997). Questa interpretazione è confortata dalla L.59 del 15 marzo 1997 che individua nella Regione il momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità, efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa. L'Intesa istituzionale di programma può essere utilizzata come strumento nodale di raccordo tra le iniziative di sviluppo locale e gli obiettivi regionali e nazionali di integrazione europea. L'esperienza maturata sul campo suggerisce che la forza ordinatoria della programmazione negoziata (intesa come convergenza e coerenza dei comportamenti degli attori pubblici) può derivare più dal grado di condivisione degli obiettivi che non dall'esercizio autoritario della norma. L'individuazione degli obiettivi guida e determina il processo di costituzione di una intesa istituzionale di programma, costituisce il suo elemento propulsivo e conferisce ad essa caratteri di credibilità e affidabilità anche per gli investitori privati. E' pertanto essenziale che, soprattutto in questa fase, i processi concertativi tra istituzioni, forze economiche e sociali, mondo associativo, della cultura, della ricerca siano quanto più possibili ampi e correttamente sviluppati, anche a prescindere dalle indicazioni normative. Ogni Intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale: Prima della stipula di una intesa istituzionale di programma, al ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica è affidata la responsabilità di una ricognizione degli interventi e delle risorse pubbliche (Stato, regioni, province e comuni interessati) nonché delle risorse comunitarie e di ogni altra fonte pubblica e privata attuabile sugli interventi individuati.
E’ un accordo con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall'Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, in attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. Gli accordi di programma quadro sono promossi dall' Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome e, attraverso un processo di negoziazione, coinvolgono altri soggetti pubblici e privati interessati.
L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano (articolo 2 comma 203, lettera c), L.662/96).
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Requisiti per l'avvio della programmazione negoziata |
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Tra le principali caratteristiche che devono emergere nella formulazione di un patto territoriale, bisogna porre particolare attenzione ad alcune linee guida e principi ispiratori che stanno alla base della normativa e ne costituiscono i requisiti essenziali:
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Principali soggetti coinvolti |
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Tutti gli strumenti della programmazione negoziata (contratto di programma, patti territoriali e contratti d’area) prevedono l’attivazione di alcuni soggetti per la concertazione sugli obiettivi di sviluppo che si vogliono dare al territorio conservandone vocazioni produttive e proprie specificità.
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Inquadramento normativo |
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Le politiche di intervento straordinario nel Mezzogiorno non sono state in grado di innescare un processo di sviluppo in quanto caratterizzate da interventi mirati ma calati dall'alto, senza mai tenere conto delle caratteristiche e delle specificità del territorio, introducendo spesso una "frattura" tra il contesto socio-economico preesistente e il nuovo assetto imposto. Dopo la conclusione dell'Intervento Straordinario, la L.488/92 ha consentito la ripresa delle agevolazioni per progetti di investimento nelle aree a ritardo di sviluppo. La L.104/95 ha regolamentato la programmazione negoziata per "coordinare i programmi di investimento e di sviluppo dando agli interventi un carattere organico e garantendo certezza e rapidità nei percorsi decisionali che coinvolgono più soggetti istituzionali o soggetti pubblici o privati" (M. Sai, 1997). Tralasciando gli altri riferimenti normativi delle delibere CIPE del 10-5-95 e 12-7-96 che disciplinano gli strumenti della programmazione negoziata con l'intervento del CNEL, il riferimento normativo più recente risale all’articolo 2, c. 203 L.662 del 23.6.1996, e alla Delibera CIPE del 21.3.97 che ridefiniscono gli strumenti e pongono una nuova disciplina che non prevede più l'intervento del CNEL nella fase di concertazione. L’articolo 2, c. 203 L.662 del 23.6.1996 dispone che "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli Enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi" facenti capo alle seguenti tipologie:
Gli strumenti dell’Intesa Istituzionale di Programma e dell’Accordo di Programma Quadro riguardano accordi tra l’Amministrazione centrale e le regioni o province autonome. I Patti territoriali, i contratti d’area e di programma, invece, rappresentano i principali strumenti per una effettiva programmazione che si sviluppi dal livello locale. |