Locazione
finanziaria
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DELIBERA
CIPE DEL 22/6/2000 N.69: DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E MODIFICHE A DELIBERE N. 16 DEL
15.2.2000 E N. 31 DEL 17.3.2000. Disciplina l'individuazione, la costituzione
ed il finanziamento del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto
responsable del patto territoriale, le modalità di finanziamento
dei patti territoriali e dei contratti d'area.
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Sono ammesse le spese sostenute per
l'acquisto di beni in regime di locazione finanziaria: L'importo agevolabile
è pari alle spese di acquisizione dei beni da parte della società
di locazione finanziaria. Il contributo sarà erogato alle imprese
beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario in numero pari
alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di
locazione finanziaria. Le quote annuali non potranno comunque essere di
numero superiore a nove ed oltre il nono anno dalla data di presentazione
del patto per l'istruttoria, l'impresa non avrà comunque diritto
a ricevere le eventuali quote di contributo non ancora erogate.
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Patti territoriale di prima generazione:
abrogato il termine quadriennale di durata del patto, prevedendolo
solo come termine per il completamento delle singole iniziative. Possono
decadere le iniziative che non hanno prodotto la documentazione integrativa
entro il 1 luglio 2000.
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Patti territoriali di seconda generazione
(bando del 30 novembre 98 e successivi): possibile revoca dei finanziamenti
da parte del Ministero alle iniziative che non siano state attivate entro
16 mesi dalla trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti dell'elenco
degli interventi di ciascun patto prevista al punto 2.11 della delibera
21 marzo 1997 n. 29. I sedici mesi vanno conteggiati: per il Patto
di Bari dal 5/11/99, per il patto
Polis dal 12/01/00. L'avvio dell'iniziativa deve risultare
da spese effettuate ed imputabili al programma di investimento, entro queste
date.